((Art. 113 bis 
 
                  Proroghe e sospensioni di termini 
                per adempimenti in materia ambientale 
 
  1. Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  consentito  fino  ad  un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi.))