Art. 115 
 
                    Straordinario polizia locale 
 
  1. Per l'anno 2020, le risorse  destinate  al  finanziamento  delle
prestazioni di  lavoro  straordinario  del  personale  della  polizia
locale dei  comuni,  delle  province  e  delle  citta'  metropolitane
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti  ai  provvedimenti
di  contenimento  del  fenomeno   epidemiologico   da   COVID-19,   e
limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative
adottate ((ai sensi dell'articolo)) 3, comma 1, del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, ((convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19)), non sono  soggette  ai  limiti  del  trattamento
accessorio  previsti  dall'articolo  23,   comma   2,   del   decreto
legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  fermo  restando  il  rispetto
dell'equilibrio di bilancio. 
  2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito per l'anno 2020 un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di  contribuire
all'erogazione dei compensi per le  maggiori  prestazioni  di  lavoro
straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale  del  medesimo  personale.  Al  riparto  delle
risorse del fondo di cui al presente comma si  provvede  con  decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato  citta'  ed  autonomie
locali, adottato entro 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, tenendo conto della  popolazione  residente  e  del
numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per  l'anno  2020,  pari  a  10
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.