((Art. 117 
 
Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «  ,  limitatamente  agli  atti   di   ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse; 
    b) le parole: « fino  a  non  oltre  il  31  marzo  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino  a  non  oltre  i  sessanta  giorni
successivi alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio  2020
».))