((Art. 118 
 
Misure urgenti per  assicurare  la  continuita'  delle  funzioni  del
            Garante per la protezione dei dati personali 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre  2019,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «  ,  limitatamente  agli  atti   di   ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse; 
    b) le parole: « entro il 31 marzo 2020 »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  data   di
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti
da agenti  virali  trasmissibili,  dichiarato  con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».))