Art. 119 
 
       Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio 
 
  1. In favore dei magistrati onorari ((di cui agli articoli 1)) e 29
del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  riconosciuto  un
contributo economico mensile pari a 600 euro per un  massimo  di  tre
mesi e  parametrato  al  periodo  effettivo  di  sospensione  di  cui
all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente
non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Il  contributo  non  spetta  ai  magistrati  onorari  dipendenti
pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e'  cumulabile  con
altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del
presente decreto. 
  3. Il contributo economico di  cui  al  comma  1  e'  concesso  con
decreto del Direttore generale degli affari interni del  Dipartimento
per gli affari di  giustizia,  del  Ministero  della  giustizia,  nel
limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  si   provvede
nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione  vigente  nell'anno
2020, nel Programma 1.4 «  Servizi  di  gestione  amministrativa  per
l'attivita' giudiziaria » Azione magistratura onoraria » dello  Stato
di previsione del Ministero della giustizia.