Art. 120 Piattaforme per la didattica a distanza 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli gia' in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita'; b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete; c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al ((comma 2)), lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al ((comma 2)), lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalita' della strumentazione informatica, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita', anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi' ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti. ((5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessita' riscontrate, anche per le finalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2.)) 6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite. ((6-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere a) e b), e' stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5.)) 7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni ((di euro per l'anno 2020)) con riguardo al comma 4, ((nonche' a 2 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis)), si provvede ai sensi dell'articolo 126.