Art. 120 
 
               Piattaforme per la didattica a distanza 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: 
    a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente  di  piattaforme  e  di
strumenti  digitali  utili  per  l'apprendimento  a  distanza,  o  di
potenziare quelli gia' in dotazione,  nel  rispetto  dei  criteri  di
accessibilita' per le persone con disabilita'; 
    b) per 70 milioni di euro nel  2020,  a  mettere  a  disposizione
degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di  cui  alla  lettera
a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete; 
    c) per 5 milioni  di  euro  nel  2020,  a  formare  il  personale
scolastico sulle  metodologie  e  le  tecniche  per  la  didattica  a
distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  3.  Le  istituzioni  scolastiche  acquistano  le  piattaforme  e  i
dispositivi di cui al ((comma 2)), lettere a) e b), mediante  ricorso
agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia  possibile  ricorrere  ai
predetti   strumenti,   le   istituzioni    scolastiche    provvedono
all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di  cui  al  ((comma
2)), lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4.  Limitatamente  all'anno  scolastico  2019/2020,  al   fine   di
assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie  e
nelle  scuole  secondarie  di  primo  grado  la  funzionalita'  della
strumentazione informatica,  nonche'  per  il  supporto  all'utilizzo
delle piattaforme di didattica a distanza,  le  predette  istituzioni
scolastiche  sono  autorizzate  a  sottoscrivere  contratti  sino  al
termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite
complessivo di 1.000  unita',  anche  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
della distribuzione per reddito nella relativa regione e  del  numero
di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi'  ripartito
tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui  al  comma
4, tenuto conto del numero di studenti. 
  ((5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare  le  risorse
loro assegnate per le finalita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
qualora superiori alle necessita' riscontrate, anche per le finalita'
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2.)) 
  6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente
articolo e, comunque, quelle  assegnate  in  relazione  all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a  tal
fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento
dei controlli  a  cura  dei  revisori  dei  conti  delle  istituzioni
scolastiche  sull'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  di  cui   al
presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  ((6-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere a)  e  b),  e'
stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la  somma
di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da  ripartire  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5.)) 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni  di
euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi  da  1  a  3,  e  a  9,30
milioni ((di  euro  per  l'anno  2020))  con  riguardo  al  comma  4,
((nonche' a 2 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo  al  comma
6-bis)), si provvede ai sensi dell'articolo 126.