Art. 121 Misure per favorire la continuita' occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari 1. Al fine di favorire la continuita' occupazionale dei docenti gia' titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attivita' didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attivita' didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.