Art. 121 
 
          Misure per favorire la continuita' occupazionale 
              per i docenti supplenti brevi e saltuari 
 
  1. Al fine di favorire la  continuita'  occupazionale  dei  docenti
gia' titolari di  contratti  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nei
periodi di chiusura  o  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche
disposti  in  relazione  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,   il
Ministero   dell'istruzione   assegna   comunque   alle   istituzioni
scolastiche  statali  le  risorse  finanziarie  per  i  contratti  di
supplenza breve e saltuaria,  in  base  all'andamento  storico  della
spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Le istituzioni scolastiche  statali  stipulano  contratti  a
tempo determinato al personale amministrativo  tecnico  ausiliario  e
docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, nel  limite  delle  risorse  assegnate  ai
sensi  del  primo  periodo,  al  fine  di  potenziare  le   attivita'
didattiche a distanza  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,
anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.