((Art. 121 ter 
 
                    Conservazione della validita' 
                   dell'anno scolastico 2019/2020 
 
  1.  Qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale
d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno  scolastico
2019/2020 conserva  comunque  validita'  anche  in  deroga  a  quanto
stabilito  dall'articolo  74  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Sono  del  pari  decurtati,
proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di
formazione e  di  prova  del  personale  delle  predette  istituzioni
scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio.))