Art. 125 
 
Proroga  dei  termini  nel  settore  assicurativo  e  per  opere   di
  efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  dei
  piccoli comuni 
 
  1. Per l'anno 2020, i  termini  previsti  dall'articolo  30,  comma
14-bis, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono  prorogati  di
sei mesi. 
  2. ((Per i contratti  scaduti  e  non  ancora  rinnovati  e  per  i
contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020  e
il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis,  comma  1,
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a  mantenere  operante
la garanzia prestata con il contratto assicurativo  fino  all'effetto
della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni. 
  2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per  il
periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020,  i
contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti.  La
sospensione opera dal giorno in cui  l'impresa  di  assicurazione  ha
ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e  sino
al 31 luglio 2020. Conseguentemente  le  societa'  assicuratrici  non
possono  applicare  penali  o  oneri  di  qualsiasi  tipo  in   danno
dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei  contratti
e' prorogata di un numero di giorni  pari  a  quelli  di  sospensione
senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita
in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di
analoghe    facolta'    contrattualmente    previste    in     favore
dell'assicurato,  che  restano  pertanto  esercitabili.  Durante   il
periodo di sospensione previsto dal presente comma,  il  veicolo  per
cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non  puo'  in  alcun  caso
circolare ne' stazionare su strada pubblica o su  area  equiparata  a
strada pubblica in quanto  temporaneamente  privo  dell'assicurazione
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i
rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione.)) 
  3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e
2  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  per   la
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini  della
valutazione del danno alle cose o alle  persone,  sono  prorogati  di
ulteriori 60 giorni. 
  4. In considerazione degli  effetti  determinati  dalla  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19, al  fine  di  contrastare  le  difficolta'
finanziarie ((delle piccole e medie imprese)) e facilitarne l'accesso
al credito, l'Unioncamere e  le  camere  di  commercio,  ((industria,
artigianato e agricoltura)),  nell'anno  in  corso,  a  valere  sulle
risorse  disponibili  dei  rispettivi  bilanci,  possono   realizzare
specifici interventi, anche tramite appositi  accordi  con  il  fondo
centrale di garanzia, con altri organismi di  garanzia,  nonche'  con
soggetti  del  sistema  creditizio  e  finanziario.  Per  le   stesse
finalita', le camere di commercio e le loro societa' in  house  sono,
altresi',  autorizzate  ad  intervenire  mediante   l'erogazione   di
finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma  on
line  di  social  lending  e  di   crowdfunding,   tenendo   apposita
contabilizzazione  separata   dei   proventi   conseguiti   e   delle
corrispondenti erogazioni effettuate.