((Art. 125 bis 
 
            Proroga dei termini in materia di concessioni 
         di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico 
 
  1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a  seguito  della
diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo
2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle  regioni  della
disciplina sulle modalita'  e  le  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico,  e'
prorogato al 31 ottobre 2020 e  con  esso  gli  effetti  delle  leggi
approvate. 
  2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il
termine del 31 ottobre 2020  di  cui  al  comma  1  e'  ulteriormente
prorogato di sette mesi decorrenti dalla  data  di  insediamento  del
nuovo Consiglio regionale.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
  3. Per effetto della proroga di cui al comma 1: 
    a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021
previsto dal comma 1-quater, secondo periodo,  dell'articolo  12  del
decreto legislativo n. 79 del 1999; 
    b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre
2023  previsti  dal  comma  1-sexies  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 79 del 1999; 
    c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31  marzo  2020
previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto  legislativo
n. 79 del 1999.))