Art. 126 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  In  relazione  a  quanto  stabilito  con  le   Risoluzioni   di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243,  tenuto  conto  degli  effetti  degli
interventi previsti dal presente decreto, e' autorizzata  l'emissione
di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di  euro  per
l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione  in  aumento
del limite massimo di emissione di titoli di  Stato  stabilito  dalla
legge di bilancio e  del  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
stabilito dalla legge di bilancio, in conformita' con la  Risoluzione
di approvazione. Gli effetti finanziari  del  presente  decreto  sono
coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento, e della relativa  Integrazione,  di  cui  al
primo periodo. 
  2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole « 58.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
83.000 milioni di euro ». 
  4. La dotazione del Fondo per esigenze  indifferibili  connesse  ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto  delle  PA  di
cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.  3,
e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020. 
  5.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  del  presente
articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e  agli
oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente
a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di  euro
per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660
milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno
2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di
euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per  l'anno  2028,  a
527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2031, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655
milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno
2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di
euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030  e  a
560,775  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,  si
provvede: 
      a) quanto a 221,3 milioni di euro 
      per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni
di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno  2027,  a
65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni  di  euro  per
l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che  aumentano
in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022  e  a
216,023 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante  corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74; 
      b) quanto a 185,30 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  a  115
milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20  milioni  di
euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a
421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro  per
l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516  milioni
di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre   2004,   n.   307,   come
incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo; 
    c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni  di
euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro  per  l'anno  2023,  a  74
milioni di euro per l'anno 2024, a 63  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro  per
l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a  67  milioni  di
euro per l'anno 2029 ((e a 69 milioni di  euro  annui))  a  decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008  n.
189. 
  ((6-bis.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli  49-bis,  54-bis,
72-ter, 74, 74-bis, 78, comma  4-ter,  e  87,  comma  3-bis,  e  agli
effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966
milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della  compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; 
    b) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) quanto a  360  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA, di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21; 
    d) quanto a 5,056 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  a  0,386
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    e) quanto a 0,420 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020,  mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189; 
    f) quanto a 2,798 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  a  0,579
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e
74-bis.)) 
  7. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
presente decreto sono soggette  ad  un  monitoraggio  effettuato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli esiti  del  monitoraggio  di  cui  al
periodo  precedente,  al  fine  di  ottimizzare  l'allocazione  delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri  decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di  bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le  misure  previste
dal presente decreto,  ad  invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
  8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  7,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al ((comma 7)) entro il
20 dicembre 2020 ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  10. Le Amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  della  normativa
europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi
programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi ((finalizzati)) a
fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  connessa   all'infezione
epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al  finanziamento
del capitale circolante nelle PMI, come misura  temporanea,  ed  ogni
altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le  altre  spese
necessarie a rafforzare le  capacita'  di  risposta  alla  crisi  nei
servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  ((le  occorrenti   variazioni   di
bilancio;  il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   ove
necessario)), puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa,  e'  effettuata  entro  la  conclusione
dell'esercizio 2020.