Art. 72 
 
Misure   per   l'internazionalizzazione   del   sistema   Paese   ((e
potenziamento   dell'assistenza   ai   connazionali   all'estero   in
                     situazione di difficolta')) 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da  ripartire
denominato « Fondo per la promozione integrata », con  una  dotazione
iniziale  di  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  volto  alla
realizzazione delle seguenti iniziative: 
  a) realizzazione di una  campagna  straordinaria  di  comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione
del sistema economico nazionale nel settore  agroalimentare  e  negli
altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla  diffusione  del
Covid-19,  anche  avvalendosi  di  ((ICE-Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)); 
  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del  sistema  Paese
realizzate, anche mediante la rete all'estero,  dal  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e da  ((ICE-Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane)); 
  c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette  a  mercati
esteri  realizzate  da  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30  marzo  2001)),
n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni; 
  d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei  limiti  e  alle  condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato
di importanza minore (de minimis). 
  2. In considerazione dell'esigenza di  contenere  con  immediatezza
gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui  al
comma 1, nonche' a quelli inclusi  nel  piano  straordinario  di  cui
all'articolo  30  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
  a) i contratti  di  forniture,  lavori  e  servizi  possono  essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  63,  comma  6,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b)  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale  e  ((ICEAgenzia  per  la  promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane)) possono  avvalersi,
con modalita' definite  mediante  convenzione,  e  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa Spa-Invitalia. 
  3. Le iniziative di cui al presente articolo  sono  realizzate  nel
rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico  in  materia  di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina  di  regia
di cui all'articolo 14, comma 18-bis,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le  diverse
finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare,  ((con  propri  decreti,))  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
126. 
  ((4-bis. Al fine  di  sostenere  i  cittadini  italiani  all'estero
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: 
  a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle
misure per la tutela degli interessi italiani e della  sicurezza  dei
cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa
la protezione del personale dipendente di  amministrazioni  pubbliche
in servizio,  anche  temporaneamente,  al  di  fuori  del  territorio
nazionale; 
  b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle
misure per l'assistenza ai  cittadini  all'estero  in  condizioni  di
indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da  24  a  27  del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
  4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al  comma  4-bis,
lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020,  l'erogazione  di
sussidi  senza  promessa  di  restituzione  anche  a  cittadini   non
residenti nella circoscrizione consolare. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.))