((Art. 72-ter 
 
         Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati 
 
  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unita'  locali  ubicate
nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,   possono
beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate
con  scadenza  non  successiva  al  31  dicembre   2020   e   di   un
corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I
suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia  stata  gia'
adottata da Invitalia la risoluzione del contratto  di  finanziamento
agevolato in ragione della morosita' nella restituzione  delle  rate,
purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo  ovvero
non siano incardinati  contenziosi  per  il  recupero  dello  stesso.
Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro
sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede,  nel  rispetto
della  normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di   Stato,   alla
ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e  interessi,
da rimborsare al tasso di interesse  legale  e  con  rate  semestrali
posticipate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  alle  rate  di
pagamento con scadenza non successiva al 31  dicembre  2020  relative
alle transazioni gia' perfezionate con  Invitalia  alla  data  del  2
marzo 2020. 
  3. Agli oneri in  termini  di  fabbisogno  derivanti  dal  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.))