((Art. 72-ter Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni gia' perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020. 3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.))