Art. 73 Semplificazioni in materia di organi collegiali 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente. 2. ((Per lo stesso periodo)) previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. ((2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.)) 3. ((Per lo stesso periodo previsto dal comma 1)) e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, ((commi 8 e 55)), della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 4. ((Per lo stesso periodo)) previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, ((nonche' le societa', comprese le societa' cooperative ed i consorzi,)) che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente. 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.