Art. 73 
 
           Semplificazioni in materia di organi collegiali 
 
  1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus
COVID-19 e fino alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte
comunali, che non  abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento
delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali
modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la
regolarita' dello svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  2. ((Per lo stesso periodo)) previsto dal  comma  1,  i  presidenti
degli  organi  collegiali  degli  enti  pubblici   nazionali,   anche
articolati su base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi
del sistema camerale, possono disporre lo  svolgimento  delle  sedute
dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita'  non
sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la
certezza nell'identificazione dei partecipanti e la  sicurezza  delle
comunicazioni. 
  ((2-bis. Per lo stesso periodo previsto  dal  comma  1,  le  sedute
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza,  anche  ove
tale modalita'  non  sia  stata  prevista  negli  atti  regolamentari
interni di cui all'articolo 40 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.)) 
  3. ((Per lo stesso  periodo  previsto  dal  comma  1))  e'  sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, ((commi 8  e
55)), della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle
assemblee  dei  sindaci  e   delle   conferenze   metropolitane   per
l'approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi,  nonche'  degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 
  4. ((Per lo stesso periodo)) previsto dal comma 1, le  associazioni
private  anche  non  riconosciute  e  le  fondazioni,  ((nonche'   le
societa', comprese le societa' cooperative ed i consorzi,))  che  non
abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento  delle  sedute  in
videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali   modalita',   nel
rispetto di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilita'  previamente
fissati,  purche'  siano  individuati  sistemi  che   consentano   di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da
ciascun ente. 
  5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.