Art. 74 
 
Misure per la funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei  Vigili  del  Fuoco,  della  carriera
prefettizia e del personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione  civile
                            dell'interno 
 
  ((01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia  e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti   connessi   al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  degli  oneri  di  cui   ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo,  il
contingente di personale delle Forze armate di  cui  all'articolo  1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di  253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1,  2  e  3,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125. 
  02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al  comma  01,
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno  2020,
per il pagamento delle maggiori prestazioni di  lavoro  straordinario
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.)) 
  1.  ((Ai  medesimi  fini  di  cui  al  comma  01,  in   conseguenza
dell'estensione a tutto  il  territorio  nazionale  delle  misure  di
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19,  per  un  periodo  di
ulteriori novanta giorni  a  decorrere  dalla  scadenza  del  periodo
previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa  complessiva  di  euro
59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per  il  pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per  gli
altri oneri connessi all'impiego del personale.)) 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il
Corpo delle Capitanerie  di  porto,  Guardia  Costiera,  al  fine  di
consentire la sanificazione e  la  disinfezione  straordinaria  degli
uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  alle  medesime  Forze,
nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di  protezione
individuale  e  l'idoneo  equipaggiamento   al   relativo   personale
impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per
l'anno 2020, di cui euro 19.537.122  per  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  e   per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro  4.000.000
per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro  144.000  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale  del
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. 
  3. Al fine di garantire lo svolgimento di  compiti  demandati  ((al
Corpo)) nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza  del  personale
impiegato, per la stessa durata di cui al comma  1,  e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui  euro
2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 900.000 per  i  richiami  del  personale  volontario  ((ed  euro
3.000.000)) per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per
il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
protezione individuali del personale operativo  e  i  dispositivi  di
protezione collettivi e  individuali  del  personale  nelle  sedi  di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e  licenze  informatiche
per il lavoro agile. 
  4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione   territoriale   delle   Prefetture   ((-   Uffici
territoriali del Governo (U.t.G.) )), e lo svolgimento dei compiti ad
esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' autorizzata, ((a decorrere dal 2 marzo 2020 e  sino  al  2  luglio
2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500))
per il pagamento delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  euro
1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000
per  spese  sanitarie,  pulizia  e  ((acquisto  di  dispositivi))  di
protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di  prodotti  e
licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa  per  missioni  e'
disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, ((convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122)), al fine di assicurare la sostituzione
temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G. 
  5. Al fine di assicurare,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro  2.081.250  per
l'anno  2020,  per  il  pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
straordinario  rese   dal   personale   dell'amministrazione   civile
dell'interno ((di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b),
della legge 1° aprile 1981, n. 121.)) 
  6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  di
cui  al  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di  garantire
la  migliore  applicazione  delle  correlate   misure   precauzionali
attraverso la  piena  efficienza  operativa  delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la  piu'
rapida copertura di posti vacanti in organico,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.
139, il corso di formazione per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale
della carriera prefettizia avviato a seguito  del  Concorso  pubblico
indetto con decreto ministeriale 28  giugno  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale  -  «  Concorsi  ed  Esami  »,
numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata  in
vigore della presente  disposizione  ha,  in  via  straordinaria,  la
durata di un anno e si articola in due semestri, il primo  dei  quali
di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo  che
viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza.  Al
semestre di tirocinio operativo non si applicano i  provvedimenti  di
sospensione delle  attivita'  didattico-formative.  Con  decreto  del
Ministro  dell'interno  di  natura  non  regolamentare,  sentito   il
Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione  (SNA)  presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione
dei partecipanti al corso di formazione ((previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'interno)) 13 luglio  2002,  n.  196,
sono adeguate ((alle modalita' di svolgimento del  corso  di  cui  al
presente comma)). L'esito favorevole della  valutazione  comporta  il
superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di
viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara' determinata  sulla
base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di  accesso
ed il giudizio conseguito nella valutazione finale.  La  disposizione
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
limitatamente alla previsione del requisito del  tirocinio  operativo
di   durata   di   nove   mesi   presso   le    strutture    centrali
dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica  di
viceprefetto non si  applica  ai  funzionari  di  cui  alla  presente
disposizione.  Per  le  finalita'  previste  dal  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro  837.652  per  l'anno  2020  e  di  euro
2.512.957 per l'anno 2021. 
  7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza
in ambito  carcerario  e  far  fronte  alla  situazione  emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo  svolgimento  da  parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico,  e'  autorizzata  la  spesa   complessiva   di   euro
6.219.625,00  per  l'anno  2020  di  cui  euro  3.434.500,00  per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale  necessario,
nonche' di cui euro 1.200.000,00 per  le  spese  di  sanificazione  e
disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'   del   medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  ((7-bis. Ai medesimi  fini  di  cui  al  comma  6,  allo  scopo  di
procedere   alla   immediata   assunzione    di    dirigenti    nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti
pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase  di  formazione
generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,
indetto  con  decreto   del   Presidente   della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione n. 181/2018, e' svolto entro il 30 maggio  2020,
anche in deroga agli articoli 12 e  13  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,  e
con modalita' a distanza definite con decreto  del  Presidente  della
Scuola nazionale dell'amministrazione. Per le  finalita'  di  cui  al
presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni
di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.  272,  sulla  base
delle preferenze  espresse  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito  definita  a  seguito  del   citato   esame   conclusivo.   Le
amministrazioni  di  cui  al  presente  comma  assumono  il  predetto
personale,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente e  della  dotazione  organica,  in  deroga  alle
procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge  19  giugno
2019, n. 56. 
  7-ter. A  seguito  delle  misure  di  sospensione  delle  procedure
concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno  epidemiologico  da
COVID-19, in via sperimentale e  comunque  con  effetto  fino  al  31
dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del  ricambio
generazionale nelle pubbliche  amministrazioni,  di  semplificare  le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e di  ridurre  i
tempi di accesso al pubblico impiego,  con  regolamento  da  adottare
entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, si provvede  ad  aggiornare  la  disciplina
regolamentare vigente in materia di reclutamento e  di  accesso  alla
qualifica   dirigenziale   e   agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare  e
verificare anche il possesso di requisiti specifici e  di  competenze
trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse  quelle  manageriali
per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale
da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove  possibile,  con
l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di
societa' e professionalita' specializzate in materia di  reclutamento
e di selezione delle risorse umane.)) 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a
euro ((110.044.367)) nel 2020 e  a  euro  2.512.957  nel  2021,  ((si
provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai  sensi  dell'articolo
126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo
126, comma 6-bis)), e quanto a  euro  2.512.957  nel  2021,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  ((per  l'anno  2020)),  allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.