((Art. 74-ter 
 
      Ulteriori misure per la funzionalita' delle Forze armate 
 
  1. Per consentire lo svolgimento da parte delle  Forze  armate  dei
maggiori  compiti  connessi  al  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19, il contingente di  personale  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e'
integrato delle 253 unita' di cui  all'articolo  74,  comma  01,  del
presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. 
  2.  Il  contingente  di  7.050   unita'   di   personale   previsto
dall'articolo 1, comma 132, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
puo' essere impiegato, oltre che  per  le  attivita'  previste  dalla
stessa norma, anche per  quelle  concernenti  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19. 
  3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente  di
cui al comma 1, e' autorizzata  per  l'anno  2020  l'ulteriore  spesa
complessiva  di  euro  10.163.058,  di  cui  euro  8.032.564  per  il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494
per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. 
  4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro  10.163.058
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  5. Le regolazioni delle  operazioni  contabili  di  chiusura  delle
gestioni operanti sulle contabilita'  speciali  del  Ministero  della
difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.))