Art. 75 
 
Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del
lavoro agile e di servizi  in  rete  per  l'accesso  di  cittadini  e
                               imprese 
 
  1. Al fine di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  di  cui
all'articolo 18 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  favorire  la
diffusione  di  servizi  in  rete,  ((ivi  inclusi   i   servizi   di
telemedicina,))  e  agevolare  l'accesso  agli  stessi  da  parte  di
cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti
del  l'imprevedibile  emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,   le
amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'((articolo  3  del
codice di cui al decreto legislativo)) 18 aprile 2016, n. 50, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, in deroga ad ogni  disposizione  di  legge  ((che
disciplina  i  procedimenti  di  approvvigionamento,  affidamento   e
acquisto di  beni,  forniture,  lavori  e  opere)),  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, ((nonche' del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
e  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  maggio  n.  2012,  n.  56,))   sono
autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni  e  servizi
informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS  (software
as a service) ((e, soltanto laddove ricorrono esigenze  di  sicurezza
pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento  (UE)
2018/1807 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  novembre
2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati
necessariamente  localizzati  sul  territorio  nazionale)),   nonche'
servizi di connettivita', mediante procedura negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando
l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di  cui  almeno
una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa
», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, ((dalla  legge))  17  dicembre
2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, ((dalla legge))  24  marzo
2015, n. 33. 
  2.  Le  amministrazioni  trasmettono   al   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale e al  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate. 
  3.  Le  amministrazioni  possono  stipulare  il  contratto   previa
acquisizione  di  una  autocertificazione  dell'operatore   economico
aggiudicatario  attestante  il  possesso  dei   requisiti   generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza  di  motivi
di  esclusione  secondo  segnalazioni   rilevabili   dal   Casellario
Informatico  ((dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC)  )),
nonche' previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
Al termine delle procedure  di  gara,  le  amministrazioni  stipulano
immediatamente il contratto ed  avviano  l'esecuzione  dello  stesso,
anche in deroga  ai  termini  di  cui  all'articolo  32  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  ((3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi  informatici
e di connettivita' hanno una durata massima non superiore a trentasei
mesi,  prevedono  di  diritto  la  facolta'  di  recesso  unilaterale
dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a  dodici  mesi
dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso  il  rispetto
dei  principi  di  interoperabilita'  e  di  portabilita'  dei   dati
personali e dei contenuti comunque realizzati o  trattati  attraverso
le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1,  senza  ulteriori  oneri
per il committente. La facolta' di recesso  unilaterale,  di  cui  al
periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e  senza  oneri
di alcun genere a carico dell'amministrazione.)) 
  4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione. Gli interventi di  sviluppo  e  implementazione  dei
sistemi informativi  devono  prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'
possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti  previste
dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis ((del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo)) 7 marzo 2005, n. 82. 
  5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1  con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione  della
disposizione non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.