Art. 79 Misure urgenti per il trasporto aereo 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla ((data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri)) di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. 3. In considerazione della situazione determinata sulle attivita' di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da COVID-19, e' autorizzata la costituzione di una nuova societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una societa' a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. 4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ((di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,)) di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa', sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle disposizioni vigenti in materia, nonche' e' definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Il Commissario Straordinario delle societa' di cui al comma 3 e' autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due societa' in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova societa', anche in piu' fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. 5. Alla societa' di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni. 6. Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle societa' in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile. 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ((e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali)) sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalita' previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.