Art. 79 
 
                Misure urgenti per il trasporto aereo 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  articolo  l'epidemia  da  COVID-19  e'
formalmente  riconosciuta   come   calamita'   naturale   ed   evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  2.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza  dell'epidemia  da  COVID  19,
alle imprese titolari di licenza di  trasporto  aereo  di  passeggeri
rilasciata dall'Enac che,  alla  ((data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adempiono ad oneri))  di  servizio  pubblico,  sono
riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione
dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della
presente disposizione. L'efficacia  della  presente  disposizione  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea. 
  3. In considerazione della situazione determinata  sulle  attivita'
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia  Cityliner
S.p.A. entrambe in  amministrazione  straordinaria  dall'epidemia  da
COVID-19, e'  autorizzata  la  costituzione  di  una  nuova  societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle  Finanze
ovvero  controllata  da  una  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  ((di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro  dello  sviluppo  economico  e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,))  di  natura  non  regolamentare  e
sottoposti  alla   registrazione   della   Corte   dei   Conti,   che
rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa', sono  definiti
l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale  e  sono
nominati gli organi sociali in deroga alle  disposizioni  vigenti  in
materia, nonche' e' definito ogni altro elemento  necessario  per  la
costituzione  e  il  funzionamento  della  societa'.  Il  Commissario
Straordinario delle societa' di cui al comma 3 e' autorizzato a porre
in  essere  ogni   atto   necessario   o   conseguente   nelle   more
dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali
delle  due  societa'  in   amministrazione   straordinaria   e   fino
all'effettivo  trasferimento   dei   medesimi   complessi   aziendali
all'aggiudicatario della procedura di  cessione  ai  fini  di  quanto
necessario  per  l'attuazione  della  presente  norma.  Ai  fini  del
presente  comma,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a partecipare al  capitale  sociale  o  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della nuova societa', anche  in  piu'  fasi  e
anche  per  successivi  aumenti  di  capitale   o   della   dotazione
patrimoniale, anche  tramite  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta. 
  5. Alla societa' di cui  ai  commi  3  e  4  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  e
successive modifiche e integrazioni. 
  6. Ai fini dell'eventuale trasferimento  del  personale  ricompreso
nel   perimetro   dei   complessi   aziendali   delle   societa'   in
amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati  e
riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  2
dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter,  del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con  modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con  esclusione  di  ogni  altra
disciplina eventualmente applicabile. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  ((e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali)) sono stabiliti
gli importi da destinare alle singole finalita' previste dal presente
articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere  riassegnata,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  una  quota  degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.