Art. 82 
 
Misure destinate agli operatori che  forniscono  reti  e  servizi  di
                     comunicazioni elettroniche 
 
  1. ((Fermi restando gli obblighi  derivanti  dal  decreto-legge  15
marzo 2012, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite  da  esso  al
Governo, nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis,  comma  3,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,)) dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno  2020,  al
fine di far fronte alla  crescita  dei  consumi  dei  servizi  e  del
traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto
segue. 
  2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi
di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del ((capo II del
titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259)), intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa  atta  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi. 
  3. Le imprese fornitrici di servizi di  comunicazioni  elettroniche
accessibili al pubblico  adottano  tutte  le  misure  necessarie  per
potenziare  e  garantire  l'accesso  ininterrotto   ai   servizi   di
emergenza. 
  4. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche   soddisfano   qualsiasi   richiesta   ragionevole    di
miglioramento della capacita' di rete e della qualita'  del  servizio
da parte degli utenti, dando  priorita'  alle  richieste  provenienti
dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unita'  di
emergenza ((della Presidenza del Consiglio  dei  ministri))  o  dalle
unita' di crisi regionali. 
  5. Le  imprese  fornitrici  di  reti  e  servizi  di  comunicazioni
elettroniche  accessibili  al  pubblico  sono  imprese  di   pubblica
utilita' e assicurano  interventi  di  potenziamento  e  manutenzione
della  rete  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e   dei
protocolli di sicurezza anti-contagio. 
  6. Le misure  straordinarie,  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4  sono
comunicate all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  che,
laddove  necessario  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a
modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.