Art. 82 Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche 1. ((Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto segue. 2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del ((capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)), intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi. 3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. 4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacita' di rete e della qualita' del servizio da parte degli utenti, dando priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unita' di emergenza ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) o dalle unita' di crisi regionali. 5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilita' e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. 6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.