Art. 83 
 
Nuove misure urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti in  materia  di  giustizia  civile,
                    penale, tributaria e militare 
 
  1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze  dei  procedimenti
civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari  sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 
  2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e'  sospeso  il  decorso  dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i
termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini  preliminari,  per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito  della  loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali.  Ove  il  decorso  del  termine  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla
fine di detto periodo. Quando il termine e'  computato  a  ritroso  e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,  e'  differita
l'udienza o  l'attivita'  da  cui  decorre  il  termine  in  modo  da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i  termini  per  la  notifica  del
ricorso in primo grado  innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992 n. 546. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano  nei  seguenti
casi: 
    a) cause di competenza del tribunale  per  i  minorenni  relative
alle  dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori   stranieri   non
accompagnati ((e ai minori  allontanati  dalla  famiglia  quando  dal
ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti
in cui e' urgente e indifferibile la tutela di  diritti  fondamentali
della  persona));  cause  relative  ad  alimenti  o  ad  obbligazioni
alimentari derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,  di
matrimonio o di affinita', ((nei soli casi in cui vi sia  pregiudizio
per la tutela di bisogni essenziali)); procedimenti cautelari  aventi
ad  oggetto  la  tutela  di  diritti  fondamentali   della   persona;
procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di
amministrazione di sostegno, ((di interdizione e di  inabilitazione))
nei soli casi  in  cui  viene  dedotta  una  motivata  situazione  di
indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di  provvedimenti
provvisori  e  sempre  che  l'esame   diretto   della   persona   del
beneficiario,  dell'interdicendo  e  dell'inabilitando  non   risulti
incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di
cui  all'articolo  35  della  legge  23  dicembre   1978,   n.   833;
procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22  maggio  1978,  n.
194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione  contro  gli
abusi   familiari;   procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,
allontanamento  e  trattenimento  di  cittadini  di  paesi  terzi   e
dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373
del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti  la
cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti;
((procedimenti elettorali di cui  agli  articoli  22,  23  e  24  del
decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150)).  In  quest'ultimo
caso, la dichiarazione di urgenza  e'  fatta  dal  capo  dell'ufficio
giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al  ricorso,
con decreto non impugnabile  e,  per  le  cause  gia'  iniziate,  con
provvedimento del giudice istruttore o del presidente  del  collegio,
egualmente non impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida  dell'arresto  o  del  fermo  ((o
dell'ordine  di  allontanamento  immediato  dalla  casa  familiare)),
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini
di  cui  all'articolo   304   del   codice   di   procedura   penale,
((procedimenti per la consegna di un  imputato  o  di  un  condannato
all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.  69,  procedimenti
di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro
XI del  codice  di  procedura  penale)),  procedimenti  in  cui  sono
applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di
applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando  i  detenuti,
gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente  richiedono
che si proceda, altresi' i seguenti: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di
sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure ((di prevenzione;)) 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  ((3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati
o  proposti  a  norma  del  comma  3,  lettera  b),  alinea,  per   i
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione,  puo'  essere
avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta  dinanzi  alla
Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di  cassazione  e
pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al  30
giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione  e'  sospeso  sino
alla data dell'udienza fissata per la trattazione e,  in  ogni  caso,
non oltre il 31 dicembre 2020.)) 
  4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308
del codice di procedura penale. 
  5.  Nel  periodo  di  sospensione  dei  termini   e   limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a)  a  f)  e
h). 
  6.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30  giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari,  sentiti  l'autorita'  sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della  Regione,
e  il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le  misure
organizzative,  anche  relative   alla   trattazione   degli   affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni
igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche  d'intesa
con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di  evitare   assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti  ravvicinati  tra  le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di  cassazione  e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure  sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello  e  con  il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte  d'appello  dei
rispettivi distretti. 
  7. Per assicurare le finalita' di cui al  comma  6,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono
svolgervi attivita' urgenti; 
    b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che  non  erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
    c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi,   previa
prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze; 
    e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali
pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; 
    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori,  ((dalle
parti  e  dagli  ausiliari  del   giudice,   anche   se   finalizzate
all'assunzione di informazioni presso la pubblica  amministrazione,))
mediante  collegamenti  da  remoto   individuati   e   regolati   con
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza deve in  ogni  caso  avvenire  con  modalita'  idonee  a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il giudice  fa  comunicare  ai  procuratori
delle  parti  e  al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la   sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.  All'udienza
il giudice da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si  accerta
dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti,
della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'  dato
atto nel processo verbale; 
    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  eccezioni
indicate al comma 3; 
    h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo
scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le
sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza
del provvedimento del giudice. 
    ((h-bis)  lo  svolgimento  dell'attivita'  degli  ausiliari   del
giudice  con  collegamenti  da  remoto  tali  da   salvaguardare   il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. 
  7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per  il  periodo
compreso tra il 16 aprile e il  31  maggio  2020,  gli  incontri  tra
genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di  operatori
del  servizio  socio-  assistenziale,  disposti   con   provvedimento
giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano
la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore
specializzato, secondo le modalita' individuate dal responsabile  del
servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente.  Nel
caso in cui non sia possibile assicurare il  collegamento  da  remoto
gli incontri sono sospesi.)) 
  8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti ((di cui al  comma
7)) che precludano  la  presentazione  della  domanda  giudiziale  e'
sospesa la decorrenza dei termini di  prescrizione  e  decadenza  dei
diritti che possono  essere  esercitati  esclusivamente  mediante  il
compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
  9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i  termini
di cui agli articoli 303, ((308, 309)),  comma  9,  311,  commi  5  e
5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli
24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 rimangono sospesi per il  tempo  in  cui  il  procedimento  e'
rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre
il 30 giugno 2020. 
  10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che  hanno  la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli  atti  e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto  legge
18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  ((con  modificazioni,))  dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le
modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con  le  modalita'  previste
dal periodo  precedente,  sono  assolti  con  sistemi  telematici  di
pagamento  anche  tramite   la   piattaforma   tecnologica   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  ((11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione,
sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti  e  dei  documenti  da
parte degli  avvocati  puo'  avvenire  in  modalita'  telematica  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici.  L'attivazione  del  servizio   e'   preceduta   da   un
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati   del   Ministero   della   giustizia    che    accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del  medesimo
decreto, connessi al deposito telematico degli atti  di  costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti  con  sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma  tecnologica  di
cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.)) 
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di
procedura  penale,  dal  9  marzo  2020  al  30   giugno   2020,   la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,  internate
o in stato  di  custodia  cautelare  e'  assicurata,  ove  possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui  ai  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 146-bis ((delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo)) 28 luglio 1989, n. 271. 
  ((12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo  2020  al
30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione
di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai
rispettivi difensori, dagli ausiliari del  giudice,  da  ufficiali  o
agenti di polizia giudiziaria, da  interpreti,  consulenti  o  periti
possono essere tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e
regolati  con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi
informativi  e  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia.   Lo
svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. 
  12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto e sino al 30  giugno  2020,  per  la
decisione sui ricorsi proposti  per  la  trattazione  a  norma  degli
articoli 127 e 614  del  codice  di  procedura  penale  la  Corte  di
cassazione procede in camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che  la
parte ricorrente faccia richiesta  di  discussione  orale.  Entro  il
quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore  generale
formula le sue richieste con  atto  spedito  alla  cancelleria  della
Corte a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria
provvede immediatamente  a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro  il
quinto giorno antecedente  l'udienza,  possono  presentare  con  atto
scritto, inviato alla  cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta
elettronica  certificata,  le  conclusioni.  Alla  deliberazione   si
procede anche con le modalita' di cui al comma 12-quinquies;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale  e'  formulata  per  iscritto  dal  difensore  del   ricorrente
abilitato a norma dell'articolo 613 del codice  di  procedura  penale
entro il  termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla  cancelleria.  Le  udienze  fissate   in   data   anteriore   al
venticinquesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo
da consentire il rispetto del termine previsto per  la  richiesta  di
discussione orale. Se la richiesta e'  formulata  dal  difensore  del
ricorrente, i termini di prescrizione e di  custodia  cautelare  sono
sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato. 
  12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30  giugno  2020,  nel  corso  delle
indagini preliminari il  pubblico  ministero  e  il  giudice  possono
avvalersi di collegamenti  da  remoto,  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia, per  compiere  atti  che
richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle  indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti  o  di
altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo'
essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento
della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle  persone
detenute, internate o in stato di custodia  cautelare  e'  assicurata
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  12.  Le  persone  chiamate  a
partecipare all'atto  sono  tempestivamente  invitate  a  presentarsi
presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria,  che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 
  12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei  procedimenti
civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di
consiglio possono essere  assunte  mediante  collegamenti  da  remoto
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il
luogo da cui si collegano  i  magistrati  e'  considerato  camera  di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo
la deliberazione, il presidente del  collegio  o  il  componente  del
collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza  o
l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria  ai  fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e,  in  ogni  caso,
immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.)) 
  13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi  e  ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del  presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9,  sono  effettuate  attraverso  il  Sistema  di   notificazioni   e
comunicazioni  telematiche  penali  ai  sensi  dell'articolo  16  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
  14.  Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  degli  avvisi  e  dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle  altre  parti
sono eseguite  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia,  ferme  restando  le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 
  15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati  all'utilizzo  del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche  penali  per  le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e  provvedimenti  indicati
ai  commi  13  e  14,  senza  necessita'  di  ulteriore  verifica   o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  16.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i  congiunti  o  con  altre  persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e  gli  imputati  a  norma  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di   cui   dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 121 del 2018. 
  17.  Tenuto  conto  delle  evidenze  rappresentate   dall'autorita'
sanitaria, la  magistratura  di  sorveglianza  puo'  sospendere,  nel
periodo compreso tra il 9  marzo  2020  ed  il  31  maggio  2020,  la
concessione dei permessi premio  di  cui  all'articolo  30-ter  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, ((e del  regime  di  semiliberta'))  ai
sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo
2 ottobre 2018, n. 121. 
  18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti  di  assise  di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287,  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. 
  19. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni  per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e  del  consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima  domenica  e
il lunedi' successivo del mese di ottobre. 
  20. ((Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono  altresi'  sospesi  i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie   regolati   dalle   disposizioni
vigenti, quando i predetti  procedimenti  siano  stati  introdotti  o
risultino gia' pendenti a far data dal 9  marzo  fino  al  15  aprile
2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata  massima  dei
medesimi procedimenti. 
  20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri  di
mediazione in ogni caso possono svolgersi in via  telematica  con  il
preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel  procedimento.
Anche successivamente a tale periodo  gli  incontri  potranno  essere
svolti, con il preventivo consenso di tutte le  parti  coinvolte  nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  mediante  sistemi  di
videoconferenza. In caso  di  procedura  telematica  l'avvocato,  che
sottoscrive  con  firma  digitale,  puo'  dichiarare   autografa   la
sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta  in
calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo
al procedimento di mediazione svoltosi  in  modalita'  telematica  e'
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati  delle  parti  con  firma
digitale   ai   fini    dell'esecutivita'    dell'accordo    prevista
dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
  20-ter.  Fino  alla  cessazione  delle  misure  di   distanziamento
previste dalla legislazione emergenziale in  materia  di  prevenzione
del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili  la  sottoscrizione
della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche  su  un
documento  analogico  trasmesso  al   difensore,   anche   in   copia
informatica per immagine, unitamente  a  copia  di  un  documento  di
identita' in corso di  validita',  anche  a  mezzo  di  strumenti  di
comunicazione  elettronica.  In  tal   caso,   l'avvocato   certifica
l'autografia  mediante  la  sola  apposizione  della  propria   firma
digitale  sulla  copia  informatica  della  procura.  La  procura  si
considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del  codice  di
procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce  mediante
gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della
giustizia.)) 
  21. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto  compatibili,
si applicano altresi' ai procedimenti relativi  ((alle  giurisdizioni
speciali non contemplate dal presente decreto-legge,  agli  arbitrati
rituali,)) alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 
  22. ((Soppresso))