Art. 84 
 
Nuove misure urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  e  contenerne  gli  effetti   in   materia   di   giustizia
                           amministrativa 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ((dall'8 marzo)) 2020 e
fino al 15 aprile 2020  inclusi  si  applicano  le  disposizioni  del
presente comma. Tutti i termini relativi al  processo  amministrativo
sono sospesi, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo  54,  commi   2   e   3,   del   codice   del   processo
amministrativo((, di cui al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.
104)). Le udienze pubbliche  e  camerali  dei  procedimenti  pendenti
presso gli uffici della giustizia  amministrativa,  fissate  in  tale
periodo temporale, sono  rinviate  d'ufficio  a  data  successiva.  I
procedimenti cautelari, promossi o pendenti  nel  medesimo  lasso  di
tempo, sono decisi con  decreto  monocratico  dal  presidente  o  dal
magistrato da lui delegato, con il rito di cui  all'articolo  56  del
codice  del  processo  amministrativo,  e  la  relativa   trattazione
collegiale e' fissata a una  data  immediatamente  successiva  al  15
aprile 2020. Il decreto e' tuttavia emanato nel rispetto dei  termini
di  cui  all'articolo  55,  comma  5,   del   codice   del   processo
amministrativo, salvo che ricorra il caso  di  cui  all'articolo  56,
comma 1, primo periodo, dello stesso codice.  I  decreti  monocratici
che, per effetto del presente comma,  non  sono  stati  trattati  dal
collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55,  comma  5,
del codice del processo amministrativo restano  efficaci,  in  deroga
all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla  trattazione
collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi  due  periodi
di detto articolo 56, comma 4. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,  dal  6  aprile  al  15
aprile 2020 le  controversie  fissate  per  la  trattazione,  sia  in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli  atti  depositati,  se  ne  fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La  richiesta  e'
depositata entro il termine perentorio di  due  giorni  liberi  prima
dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le  parti  hanno
facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in  cui
sia stato emanato  decreto  monocratico  di  accoglimento,  totale  o
parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini  di
cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,
a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare
secondo quanto previsto  dal  presente  comma,  salvo  che  entro  il
termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi  un'istanza  di  rinvio.  In  tal  caso  la
trattazione collegiale e' rinviata a data  immediatamente  successiva
al 15 aprile 2020. 
  3.  Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere  ((dall'8  marzo))  2020  e
fino al 30 giugno 2020,  i  presidenti  titolari  delle  sezioni  del
Consiglio  di  Stato,  il  presidente  del  Consiglio  di   giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei  tribunali
amministrativi regionali e delle relative sezioni  staccate,  sentiti
l'autorita' sanitaria regionale  e  il  Consiglio  dell'Ordine  degli
Avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio,  adottano,  in  coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente
del Consiglio di Stato o dal Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  le   misure
organizzative,  anche  incidenti  sulla  trattazione   degli   affari
giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto  delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal  Ministero  della  salute,
anche d'intesa con le Regioni, ((e delle prescrizioni)) impartite con
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23   febbraio   2020,   n.   6,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  e
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) al fine  di
evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e  contatti
ravvicinati tra le persone. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a) la limitazione dell'accesso agli  uffici  giudiziari  ai  soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
    b) la limitazione  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  degli
uffici o, in ultima istanza e solo per  i  servizi  che  non  erogano
servizi  urgenti,  la  sospensione  dell'attivita'  di  apertura   al
pubblico; 
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per
evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di direttive vincolanti  per  la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato; 
    e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30  giugno  2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorita',  anche  mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze
e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause  rispetto
alle  quali  la  ritardata  trattazione   potrebbe   produrre   grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di  urgenza  e'
fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo,  tutte
le controversie fissate per la trattazione, sia in  udienza  camerale
sia in udienza pubblica,  passano  in  decisione,  senza  discussione
orale,  sulla  base  degli  atti  depositati,   ferma   restando   la
possibilita' di definizione del giudizio ai  sensi  dell'articolo  60
del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le  parti
hanno facolta' di presentare brevi note  sino  a  due  giorni  liberi
prima della data fissata per la trattazione. Il giudice,  su  istanza
proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si  sia  avvalsa
della facolta' di  presentare  le  note,  dispone  la  rimessione  in
termini in relazione a quelli che, per effetto  del  secondo  periodo
del comma  1,  non  sia  stato  possibile  osservare  e  adotta  ogni
conseguente  provvedimento   per   l'ulteriore   e   piu'   sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui  all'articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo  sono  abbreviati
della meta', limitatamente al rito ordinario. 
  6. Il giudice  delibera  in  camera  di  consiglio,  se  necessario
avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i
magistrati e il personale addetto e' considerato camera di  consiglio
a tutti gli effetti di legge. 
  7. I provvedimenti di cui  ai  commi  3  e  4  che  determinino  la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse. 
  8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l'esercizio  di  diritti  costituisce  causa  di  sospensione   della
prescrizione e della decadenza. 
  9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, dopo le parole « deve essere  depositata  »,  sono  inserite  le
seguenti: « , anche a mezzo del servizio postale, ». Dall'8  marzo  e
fino al 30 giugno 2020  e'  sospeso  l'obbligo  di  cui  al  predetto
articolo 7, comma 4. 
  11. ((Soppresso))