Art. 86 
 
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita'  degli  Istituti
  penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 
 
  1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e  32  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e
garantire le condizioni  di  sicurezza  degli  istituti  penitenziari
danneggiati nel  corso  delle  proteste  dei  ((detenuti  anche))  in
relazione alle notizie  sulla  diffusione  epidemiologica  a  livello
nazionale del Covid-19, e' autorizzata la spesa  di  euro  20.000.000
nell'anno  2020  per  la  realizzazione  di  interventi  urgenti   di
ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle  strutture  e  degli
impianti  danneggiati  nonche'  per  l'attuazione  delle  misure   di
prevenzione previste dai protocolli  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  in
data 8 marzo 2020. 
  2. In considerazione della situazione emergenziale  e  al  fine  di
consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al  comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione  dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai  limiti
di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea,  e
ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale ((di conto capitale)) iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a  euro  10.000.000  ai
sensi dell'articolo 126.