((Art. 86 bis 
 
               Disposizioni in materia di immigrazione 
 
  1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, fino al  31  dicembre  2020,  gli  enti  locali
titolari di  progetti  di  accoglienza  nell'ambito  del  sistema  di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui  attivita'  sono
state autorizzate alla prosecuzione fino al  30  giugno  2020,  e  di
progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno
presentato domanda di proroga  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre  2019,  sono  autorizzati  alla  prosecuzione  dei
progetti in essere alle attuali condizioni  di  attivita'  e  servizi
finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea ed  a  condizione  che  non  sussistano  eventuali
ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro
dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle  risorse  del  Fondo
nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi   dell'asilo,   di   cui
all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. 
  2. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle
correlate straordinarie esigenze,  possono  rimanere  in  accoglienza
nelle strutture del sistema di protezione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti  di  cui  all'articolo
1-sexies, comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i
titolari di protezione internazionale  o  umanitaria,  i  richiedenti
protezione   internazionale,   nonche'   i   minori   stranieri   non
accompagnati anche oltre il compimento della  maggiore  eta',  per  i
quali sono venute meno le condizioni  di  permanenza  nelle  medesime
strutture, previste dalle disposizioni vigenti. 
  3. Le strutture del sistema  di  protezione  di  cui  al  comma  1,
eventualmente   disponibili,   possono   essere   utilizzate    dalle
prefetture, fino al termine dello stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  sentiti
il dipartimento di prevenzione territorialmente competente  e  l'ente
locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza
dei  richiedenti  protezione  internazionale  e   dei   titolari   di
protezione umanitaria, sottoposti alle misure di  quarantena  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili,  possono  essere
utilizzate dagli enti locali titolari  del  progetto  di  accoglienza
fino al termine dello stato di emergenza, previa  autorizzazione  del
Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo
e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di  necessita',
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
  4. Al solo fine di assicurare  la  tempestiva  adozione  di  misure
dirette  al  contenimento   della   diffusione   del   COVID-19,   le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  sono   autorizzate   a
provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture
supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11  e
19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di
cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui
al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel  rispetto  dei
principi di economicita',  efficacia,  tempestivita',  correttezza  e
trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  5. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2,  pari  complessivamente  a
42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate
nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma  767,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.))