Art. 87 
 
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e  di  esenzione  dal
                 servizio e di procedure concorsuali 
 
  1.  ((Il  periodo  trascorso  in  malattia  o  in  quarantena   con
sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero
ospedaliero.))  Fino  alla  cessazione  dello  stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino  ad  una  data  antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  il  lavoro
agile e' la modalita'  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,
conseguentemente: 
    a) limitano la presenza del personale ((nei  luoghi  di  lavoro))
per   assicurare   esclusivamente   le   attivita'   che    ritengono
indifferibili e che  richiedono  necessariamente  ((tale  presenza)),
anche in ragione della gestione dell'emergenza; 
    b)  prescindono  dagli  accordi  individuali  e  dagli   obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio
2017, n. 81. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti  dall'amministrazione.  In  tali
casi l'articolo 18, comma 2, della ((legge 22 maggio  2017)),  n.  81
non trova applicazione. 
  3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, ((lettera b), e per  i  periodi
di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  imposti  dai  provvedimenti  di   contenimento   del   fenomeno
epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza  dell'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  e  dell'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) le amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo,  della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della  contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilita'   le
amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   personale
dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio
costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di  mensa,
ove prevista. Tale periodo non  e'  computabile  nel  limite  di  cui
all'articolo 37,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  ((3-bis. All'articolo 71, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  di  qualunque
durata, » sono inserite  le  seguenti:  «  ad  esclusione  di  quelli
relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio  sanitario
nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA),  ».  Agli  oneri  in  termini   di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
  3-ter. La valutazione  degli  apprendimenti,  periodica  e  finale,
oggetto dell'attivita'  didattica  svolta  in  presenza  o  svolta  a
distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e  fino  alla  data  di
cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il  31  gennaio  2020,  e  comunque  per  l'anno  scolastico
2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, e per  le  istituzioni  scolastiche  del  secondo
ciclo  dall'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  122,  e  dal  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.)) 
  4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al  presente
articolo. 
  ((4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque
non  oltre  il  30  settembre  2020,  al  fine  di  fronteggiare   le
particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da  COVID-19,
anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali
vigenti,  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, possono cedere, in tutto  o  in  parte,  i  riposi  e  le  ferie
maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della  medesima
amministrazione di appartenenza, senza  distinzione  tra  le  diverse
categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione
avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e'  a  titolo  gratuito,
non puo' essere  sottoposta  a  condizione  o  a  termine  e  non  e'
revocabile.  Restano  fermi  i  termini  temporali  previsti  per  la
fruizione delle ferie pregresse  dalla  disciplina  vigente  e  dalla
contrattazione collettiva.)) 
  5. Lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui  la  valutazione  dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, ((e' sospeso)) per sessanta giorni a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Resta   ferma   la
conclusione delle procedure per le quali  risulti  gia'  ultimata  la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di  incarichi,  anche  dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica  e  che  si  possono  concludere  anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai  commi  che  precedono,
ivi  incluse  le  procedure  relative  alle   progressioni   di   cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. 
  6. ((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi
di assenza dal servizio per malattia o  quarantena  con  sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19)), in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali  e  nel   rispetto   delle   preminenti   esigenze   di
funzionalita' delle amministrazioni interessate, il  personale  delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente  dalla  presenza  in
servizio,   anche   ai   soli   fini   precauzionali   in   relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con  provvedimento
dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e  dei  Reparti
di appartenenza, adottato secondo specifiche  disposizioni  impartite
dalle amministrazioni competenti. Tale periodo  e'  equiparato,  agli
effetti  economici  e  previdenziali,  al  servizio   prestato,   con
esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
  7. ((Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,  il  personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o  quarantena  con
sorveglianza  attiva  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva dovuta al COVID-19,)) e' collocato  d'ufficio  in
licenza straordinaria, in congedo straordinario o  in  malattia,  con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'((articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al))  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  dal  periodo
massimo di licenza straordinaria di convalescenza  per  il  personale
militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di  assenza  di
cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008, ((pubblicati nel supplemento  ordinario
n. 173 alla Gazzetta Ufficiale  n.  168  del  19  luglio  2008,))  di
recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo((,  rispettivamente,
del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo)) e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di
assenza di cui al presente  comma  costituisce  servizio  prestato  a
tutti gli  effetti  di  legge  e  l'amministrazione  non  corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. 
  8. ((Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate  e
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   agli   accertamenti
diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del  comma
1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.))