((Art. 87 bis 
 
Misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei
  dipendenti delle pubbliche amministrazioni  e  degli  organismi  di
  diritto pubblico 
 
  1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile  di  cui
alla legge  22  maggio  2017,  n.  81,  quale  ulteriore  misura  per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza  epidemiologica,  i
quantitativi  massimi  delle  vigenti  convenzioni-quadro  di  Consip
S.p.A. per la fornitura  di  personal  computer  portatili  e  tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore  iniziale
delle   convenzioni,   fatta   salva   la   facolta'    di    recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da  esercitare
entro quindici giorni dalla comunicazione  della  modifica  da  parte
della stazione appaltante. 
  2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma  1  o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma  1  non
sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  del  codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  Consip  S.p.A.,
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti  nella
pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30  settembre  2020,
ai  sensi  dell'articolo  63,  comma  2,  lettera  e),  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori
economici che hanno  presentato  un'offerta  valida  nella  proceduta
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; 
    b)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da
consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli
operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema
dinamico di acquisizione  di  cui  all'articolo  55,  comma  14,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2  le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del codice di cui al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle  relative  informazioni  puo'
avvenire con modalita' completamente automatizzate. 
  4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
previa attestazione della  necessita'  ed  urgenza  di  acquisire  le
relative dotazioni al fine di poter  adottare  le  misure  di  lavoro
agile di cui al comma 1 per il proprio personale. 
  5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  le
parole: « per la sperimentazione » sono soppresse.))