Art. 89 
 
          Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo 
 
  1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo,  del  cinema  e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi ((da ripartire)),
uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per  le  emergenze
nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I  Fondi  di
cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di  130  milioni
di euro per l'anno 2020, di cui 80  milioni  di  euro  per  la  parte
corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione  delle  risorse
agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti,  autori,  interpreti
ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico  negativo
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126; 
    b) quanto  a  50  milioni  di  euro  ((mediante))  corrispondente
riduzione  delle  risorse  del  Fondo  sviluppo  e  coesione  di  cui
all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.
Conseguentemente, con Delibera CIPE si  provvede  a  rimodulare  e  a
ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme gia' assegnate con
la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al  Piano  operativo  «
Cultura e turismo » di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e ((per il turismo;)) 
    c) quanto a 10  milioni  di  euro  ((mediante  riduzione))  delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1985, n. 163.