Art. 90 
 
     Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura 
 
  1. Al fine di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a
seguito  delle  misure  decreto-legge  23  febbraio   2020,   n.   6,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  e
al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,)) la quota di cui all'articolo
71-octies, comma 3-bis, ((della legge 22 aprile 1941, n.  633,))  dei
compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo  71-septies
della medesima legge, per la riproduzione  privata  di  fonogrammi  e
videogrammi, e' destinata al sostegno  degli  autori,  degli  artisti
interpreti ed esecutori,  e  dei  lavoratori  autonomi  che  svolgono
attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto
di  mandato  con  rappresentanza  con  gli  organismi   di   gestione
collettiva di cui all'articolo 180 della legge  22  aprile  1941,  n.
633. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto
del reddito dei destinatari, nonche'  le  modalita'  attuative  della
disposizione di cui al comma 1.