Art. 91 
 
Disposizioni in  materia  di  ritardi  o  inadempimenti  contrattuali
  derivanti  dall'attuazione  delle  misure  di  contenimento  e   di
  anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il
comma 6, e' inserito il seguente: « 6-bis. Il rispetto  delle  misure
di contenimento ((di cui al presente decreto e' sempre valutato))  ai
fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1218
((e 1223 del codice civile)),  della  responsabilita'  del  debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o  penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. ». 
  ((2. All'articolo)) 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile
2016,  n.  50,  e  successive  modificazioni,  dopo  le   parole:   «
L'erogazione  dell'anticipazione  »  inserire  le   seguenti:   «   ,
consentita anche nel caso di consegna  in  via  d'urgenza,  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, ».