Art. 92 
 
Disposizioni in materia  di  trasporto  ((marittimo  di  merci  e  di
            persone, nonche' di circolazione di veicoli)) 
 
  1. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in  relazione
alle operazioni effettuate dalla data ((di entrata))  in  vigore  del
presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020,  non  si  procede
all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  28  maggio  2009,  n.  107,
attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi  del  comma  6
del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita'  per
le mancate entrate derivanti dalla  disapplicazione  della  tassa  di
ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno
2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 126. 
  2. Al fine di  fronteggiare  l'improvvisa  riduzione  dei  traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso  il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge  28
gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso  tra  la  data  ((di
entrata)) in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020.
Al pagamento dei canoni  sospesi  ai  sensi  del  primo  periodo,  da
effettuarsi entro e non oltre il  31  dicembre  2020  anche  mediante
rateazione senza applicazione di interesse, si  provvede  secondo  le
modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema  Portuale.  ((Le
disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  altresi'  ai
concessionari demaniali marittimi titolari di concessione  rilasciata
da Autorita' portuale  o  Autorita'  di  sistema  portuale  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono  al
pagamento dei  canoni  sospesi  entro  il  30  settembre  2020  senza
applicazione di interesse.)) 
  3. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i  pagamenti  dei   diritti
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione ed il 30 aprile 2020  ((e  da  effettuare))  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di  ulteriori
trenta giorni senza applicazione di interessi. 
  4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,   e'
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione  dei  veicoli  da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita  e  prova
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80  del
medesimo decreto legislativo. 
  ((4-bis. Al fine di contenere gli effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  misure  di   contrasto   alla
diffusione del virus sui gestori di  servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale e di  trasporto  scolastico,  non  possono  essere
applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,  anche   laddove
negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o
penali in ragione  delle  minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al
trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e  ai  servizi
ferroviari interregionali indivisi. 
  4-ter. Fino al termine  delle  misure  di  contenimento  del  virus
COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti  dei
servizi di trasporto pubblico locale,  possono  essere  sospese,  con
facolta' di proroga degli affidamenti in atto  al  23  febbraio  2020
fino a dodici  mesi  successivi  alla  dichiarazione  di  conclusione
dell'emergenza; restano escluse le  procedure  di  evidenza  pubblica
relative ai servizi di trasporto pubblico locale  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  4-bis  e
4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4-quinquies. All'articolo  13-bis,  comma  4,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30  giugno  2020  »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ». 
  4-sexies. All'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e  2),  hanno
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».))