Art. 93 Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformita', omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui ((al secondo periodo)), nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), viene determinata l'entita' massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.