Art. 94 
 
           Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' 
                        per il settore aereo 
 
  1. La dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,
e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. In deroga agli articoli  4  e  22  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  e  fino  al  31  dicembre  2020  puo'  essere
autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per  l'anno
2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato  in
sede governativa presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dello  sviluppo   economico   nonche'   della   Regione
interessata, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale
per crisi aziendale qualora  l'azienda  operante  nel  settore  aereo
abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva  e  sussistano  concrete
prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del  comma
1. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.