Art. 94 Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo 1. La dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020. 2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 puo' essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche' della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.