((Art. 94 bis 
 
Disposizioni urgenti per il territorio  di  Savona  a  seguito  degli
  eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio  da  COVID-19  e  di  consentire  la  ripresa
economica dell'area della provincia di Savona,  la  regione  Liguria,
nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima  regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, puo' erogare nell'anno 2020,  nel  limite  di
spesa di 1,5 milioni  di  euro,  un'indennita'  pari  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva  della  relativa
contribuzione figurativa, per la durata massima di  dodici  mesi,  in
favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di  Savona
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o in parte a
seguito della  frana  verificatasi  lungo  l'impianto  funiviario  di
Savona in concessione alla societa'  Funivie  S.p.a.  in  conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici del mese di  novembre  2019.  La
misura di cui al primo periodo e' residuale rispetto  ai  trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti  dal  comma  1,  pari  a
900.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite
dalle  misure  urgenti  in  materia  di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli
interventi urgenti di ripristino  della  funzionalita'  dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a.,  il
provveditore interregionale  alle  opere  pubbliche  per  le  regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta   e   Liguria   e'   nominato   Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. 
  4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri  di  cui  ai
commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi
necessari  per  il  ripristino  della   funzionalita'   dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nel
limite delle risorse di cui al comma 7. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
al Commissario straordinario non spetta alcun  compenso,  gettone  di
presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese. 
  6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita'
di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica, delle strutture centrali e  periferiche  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'  di  societa'
dallo stesso controllate. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata  la  spesa  di
4.000.000 di euro per l'anno 2020.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
relativamente alle risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il  finanziamento
del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.))