Art. 96 
 
                  Indennita' collaboratori sportivi 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 27 ((del presente decreto))  e'
riconosciuta da Sport e Salute  S.p.A.,  nel  limite  massimo  di  50
milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione  ai  rapporti  di
collaborazione  presso  federazioni  sportive  nazionali,   enti   di
promozione    sportiva,    societa'    e    associazioni     sportive
dilettantistiche, di cui  all'art.  67,  comma  1,  lettera  m),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento
non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla  societa'
Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge)) 27 luglio 2004, n.  186,  acquisito  dal
Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese,  le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di presentazione delle domande  di  cui
al comma 3, e definiti i criteri di gestione ((delle risorse)) di cui
al comma 2 nonche'  le  forme  di  monitoraggio  della  spesa  e  del
relativo controllo. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.