Art. 99 Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarieta' pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. 2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi ((dell'articolo 793 del codice civile)), avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalita'. 4. I maggiori introiti ((derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo)) integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale. 5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalita'.