Art. 100 
 
 
Misure  a  sostegno  delle  universita'  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
 
  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno  2020  un  fondo  denominato  «
Fondo per le  esigenze  emergenziali  del  sistema  dell'Universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni  di  euro
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  sono  individuati  i  criteri  di  riparto  e   di
utilizzazione delle risorse di  cui  al  precedente  periodo  tra  le
universita', anche non statali  legalmente  riconosciute  ammesse  al
contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243,  le  istituzioni
di  alta  formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   di   cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  gli  enti  di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed  i
collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri  previsti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  2. I mandati dei  componenti  degli  organi  statutari  degli  Enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n.  218,  ad  esclusione  dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica - ISTAT, il cui consiglio e' validamente insediato con  la
nomina della maggioranza dei membri previsti  e,  se  non  integrato,
decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza  durante
il periodo dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare  dello  stato  di
emergenza medesimo. Nel medesimo periodo  sono  altresi'  sospese  le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31  dicembre
2009, n. 213. 
  3. I  soggetti  beneficiari  dei  crediti  agevolati  concessi  dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per  le
Agevolazioni  alla  Ricerca  di  cui  all'articolo  5   del   Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di  imprese  con  sede  o
unita' locali ubicate nel territorio italiano,  possono  beneficiare,
su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle  rate
con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un  corrispondente
allungamento della durata dei piani  di  ammortamento.  Il  Ministero
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate. Agli oneri previsti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 29 luglio 1991, n.  243  recante  "Universita'
          non statali legalmente riconosciute"  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 (Riforma  delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati): 
                "Art. 1. Finalita' della legge. 
                1. La presente  legge  e'  finalizzata  alla  riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA),  dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati." 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218: 
                "Articolo 1 Ambito di applicazione 
                1. Il presente decreto si applica a  tutti  gli  Enti
          Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, sono i seguenti,  di  seguito
          denominati Enti: 
                  a) Area di Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  di
          Trieste - Area Science Park; 
                  b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 
                  c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
                  d) Istituto Italiano di Studi Germanici; 
                  e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 
                  f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco
          Severi" - INDAM; 
                  g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 
                  h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
          INGV; 
                  i)  Istituto  Nazionale  di   Oceanografia   e   di
          Geofisica Sperimentale - OGS; 
                  l) Istituto  Nazionale  di  Ricerca  Metrologica  -
          INRIM; 
                  m) Museo Storico della  Fisica  e  Centro  Studi  e
          Ricerche "Enrico Fermi"; 
                  n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; 
                  o)  Istituto  Nazionale  per  la  Valutazione   del
          Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; 
                  p)   Istituto    Nazionale    di    Documentazione,
          Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; 
                  q)  Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e
          l'analisi dell'economia agraria - CREA; 
                  r)  Agenzia  Nazionale  per  le  Nuove  Tecnologie,
          l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; 
                  s)  Istituto  per  lo  Sviluppo  della   Formazione
          Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2016 denominato Istituto nazionale  per  l'analisi
          delle politiche pubbliche - INAPP); 
                  t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 
                  u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; 
                  v)  Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la
          Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le  disposizioni
          di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 
                2. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto
          restano salve le disposizioni speciali relative ai  singoli
          Enti." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino  degli  enti
          di ricerca in attuazione dell'articolo  1  della  legge  27
          settembre 2007, n. 165): 
                "Art. 11 Comitati di selezione dei presidenti  e  dei
          componenti dei consigli di amministrazione  degli  enti  di
          ricerca di designazione governativa 
                1. Ai fini della nomina dei presidenti e  dei  membri
          del   consiglio   di   amministrazione   di    designazione
          governativa,  con  decreto  del  Ministro  e'  nominato  un
          comitato di selezione, composto da  un  massimo  di  cinque
          persone, scelte tra  esperti  della  comunita'  scientifica
          nazionale   ed   internazionale   ed   esperti   in    alta
          amministrazione, di cui uno con funzione  di  coordinatore,
          senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  del
          Ministero. Il comitato di  selezione  agisce  nel  rispetto
          degli indirizzi  stabiliti  dal  Ministro  nel  decreto  di
          nomina   e,   per   gli   adempimenti   aventi    carattere
          amministrativo, e' supportato  dalle  competenti  direzioni
          generali del Ministero.  Il  personale  del  Ministero  non
          puo', in nessun caso, fare parte del comitato di selezione. 
                2.  Il  comitato  di  selezione  fissa,  con   avviso
          pubblico, le modalita' e i  termini  per  la  presentazione
          delle  candidature  e,  per  ciascuna  posizione   ed   ove
          possibile in ragione del numero dei candidati,  propone  al
          Ministro: 
                  a) cinque nominativi per la carica di presidente; 
                  b) tre nominativi per la carica di consigliere. 
                2-bis. I nominativi proposti ai  sensi  del  comma  2
          possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione
          della proposta. 
                3. Nei consigli di amministrazione  composti  da  tre
          consiglieri, due componenti, incluso  il  presidente,  sono
          individuati dal Ministro. Il terzo  consigliere  e'  scelto
          direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare  di
          riferimento  sulla  base  di  una  forma  di  consultazione
          definita negli statuti. 
                4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque
          consiglieri, tre componenti e  tra  questi  il  presidente,
          sono individuati dal Ministro.  Gli  altri  due  componenti
          sono scelti  direttamente  dalla  comunita'  scientifica  o
          disciplinare di riferimento sulla  base  di  una  forma  di
          consultazione definita negli statuti,  fatto  salvo  quanto
          specificamente disposto all'articolo 9. 
                5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti  e
          dei  consigli  di  amministrazione   sono   comunicati   al
          Parlamento." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo  27  luglio  1999,  n.  297   (Riordino   della
          disciplina e snellimento delle procedure  per  il  sostegno
          della ricerca scientifica e tecnologica, per la  diffusione
          delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori): 
                "Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca. 
                1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono  sostenute
          mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a  valere  sul
          Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR),  a  carattere
          rotativo, che opera con le modalita' contabili  di  cui  al
          soppresso Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata.  La
          gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
          interventi  nel  territorio  nazionale  e  in  una  sezione
          relativa  ad  interventi  nelle  aree  depresse.   Al   FAR
          affluiscono, a decorrere dall'anno 2000,  gli  stanziamenti
          iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          all'unita'   previsionale   di   base   4.2.1.2.   «Ricerca
          applicata». 
                2. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."