Art. 101 Misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica 1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e' prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove. 2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le attivita' formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le attivita' di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalita' a distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attivita' svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b). 4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attivita' formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attivita' di verifica dell'apprendimento, nonche' ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria. 6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E' conseguentemente differita all'11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonche' quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge n. 240 del 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il 30 settembre 2020. 6-bis. Le universita' e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo. 6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.
Riferimenti normativi Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 si veda nei riferimenti normativi all'art. 26. Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, come modificato dall'articolo 91 della presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 48. Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi all'art. 14. Per il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 si veda nei riferimenti normativi all'art. 17-bis. Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): "Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. 2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. 5. 6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. 7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8. 8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo. 10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di collaborazione scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza. 11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni. 12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali. 13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. 14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita' secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9." Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 (Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240): "Art. 2 Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente 1. - 2. (Omissis) 3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto." "Art. 3 Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni 1. - 2. (Omissis) 3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto." Si riporta il testo degli articoli 23 e 24, commi 3 e 5 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: "Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento) 1. Le universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo. 2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le universita' possono, altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le universita' possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'universita'. 4. La stipulazione di contratti per attivita' di insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4." "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato) 1. - 2. (Omissis) 3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 4. (Omissis) 5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicita' sul sito dell'ateneo." Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240): "Art. 6. Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia 1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal competente direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, e' avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della commissione in carica, e' avviato, con la medesima modalita' di cui al periodo precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale. 2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'. 3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle universita' italiane. 4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e piu' selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia. 5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a dieci, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilita' a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unita' occorrente per la formazione della lista, la stessa e' integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e' pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata. 7. E' fatto divieto che della stessa commissione faccia parte piu' di un commissario in servizio presso la medesima universita'. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra universita' di cui all'articolo 6, comma 11, della legge sono considerati in servizio presso l'universita' di destinazione se la convenzione prevede un regime di impegno del 100 per cento presso tale universita'. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra universita' ed enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono considerati in servizio presso l'universita' di appartenenza. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di piu' di una commissione. I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. 8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari gia' in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle commissioni i professori ordinari che sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione. 9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 garantisce all'interno della commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari. 10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente direttore generale del Ministero definisce, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del competente direttore generale del Ministero. 13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del competente direttore generale del Ministero e resta in carica due anni. 14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste degli aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del Ministero." "Art. 8. Lavori delle commissioni 1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori. 2. Le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. 3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la candidatura. 4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre e tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei parametri dell'attivita' scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre. I medesimi valori sono comunicati telematicamente al singolo candidato. I candidati possono ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni. 5. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non e' rappresentato nella commissione. 6. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in cui il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attivita' scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione puo' motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6 e' adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l'abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti. 7. Se la commissione non ha concluso le valutazioni entro la scadenza del termine di cui al comma 3, il competente direttore generale del Ministero avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione dei candidati, e' facolta' degli stessi di ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei medesimi criteri. 8. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. I verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero entro dieci giorni, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, della legge. 9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'abilitazione." Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 16 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: "Art. 16. (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) 1. - 2. (Omissis) 3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR; b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio; d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a); e) i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione; g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa universita'; la possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura; l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di piu' di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa; m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario."