Art. 101 
 
 
Misure urgenti per  la  continuita'  dell'attivita'  formativa  delle
  Universita'  e  delle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
  musicale e coreutica 
 
  1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo,  l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2018/2019  e'  prorogata  al  15  giugno
2020. E'  conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  connesso
all'adempimento di scadenze didattiche  o  amministrative  funzionali
allo svolgimento delle predette prove. 
  2. Nel periodo  di  sospensione  della  frequenza  delle  attivita'
didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del  decreto  legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge  25
marzo 2020,  n.  19,  le  attivita'  formative  e  di  servizio  agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le  attivita'
di verifica dell'apprendimento  svolte  o  erogate  con  modalita'  a
distanza secondo le indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza
sono  computate  ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti   di   cui
all'articolo  6  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  sono
valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti  biennali,  secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della  medesima  legge  n.
240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui  all'articolo
2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, per
l'attribuzione della classe stipendiale successiva. 
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai  fini
della valutazione  dell'attivita'  svolta  dai  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.  240
del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui  al  comma  5,  del
medesimo articolo 24  delle  attivita'  di  didattica,  di  didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca
svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma
3, lett. b). 
  4. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  1,  le  attivita'
formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza
secondo  le  indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza   sono
computati ai fini dell'assolvimento degli  obblighi  contrattuali  di
cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
  5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono
valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa
attivita'   di   verifica   dell'apprendimento,   nonche'   ai   fini
dell'attestazione della frequenza obbligatoria. 
  6. Con riferimento alle Commissioni  nazionali  per  l'abilitazione
alle funzioni di professore  universitario  di  prima  e  di  seconda
fascia, di cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95,   formate,   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale  2018-2020,  sulla  base  del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile  2018,  come  modificato  dal
decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, i  lavori  riferiti  al
quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono,  in  deroga
all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E'  conseguentemente  differita
all'11 luglio 2020 la data  di  scadenza  della  presentazione  delle
domande nonche' quella di avvio dei lavori delle  citate  Commissioni
per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali  dovranno
concludersi entro il  10  novembre  2020.  Le  Commissioni  nazionali
formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile  2018,
come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f)  della
legge n. 240 del 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In
deroga all'articolo 6, comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle  nuove
Commissioni   nazionali   di   durata   biennale   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il
30 settembre 2020. 
  6-bis. Le universita' e gli istituti  di  ricerca,  anche  mediante
convenzioni,  promuovono,  nell'esercizio   della   loro   autonomia,
strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad  ogni
database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti
di ateneo. 
  6-ter.  Nell'espletamento  delle  procedure   valutative   previste
dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  le
commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di  ateneo
rispondenti   ai   criteri   fissati   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  4  agosto  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del  26  agosto  2011,
tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca  scientifica
connaturate a tutte le disposizioni  conseguenti  alla  dichiarazione
dello stato di emergenza deliberata dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere  o
sovranazionali   conseguenti   alla   dichiarazione   di    emergenza
internazionale  di  salute  pubblica  (Public  Health  Emergency   of
International Concern -  PHEIC)  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita' del 30 gennaio 2020. 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  alle  Istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge
          23 febbraio 2020, n. 6 si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 26. 
              Per il testo dell'articolo 3 del  citato  decreto-legge
          23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  5  marzo  2020,  n.   13,   come   modificato
          dall'articolo  91  della  presente  legge,  si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 48. 
              Per il testo dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 14. 
              Per il testo dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17-bis. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
                "Art.  6.  (Stato  giuridico  dei  professori  e  dei
          ricercatori di ruolo) 
                1.  Il  regime  di  impegno  dei  professori  e   dei
          ricercatori e' a tempo pieno o a tempo  definito.  Ai  fini
          della  rendicontazione  dei   progetti   di   ricerca,   la
          quantificazione  figurativa  delle   attivita'   annue   di
          ricerca, di  studio  e  di  insegnamento,  con  i  connessi
          compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a
          1.500 ore annue per i professori e i  ricercatori  a  tempo
          pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a  tempo
          definito. 
                2. I professori svolgono attivita' di  ricerca  e  di
          aggiornamento  scientifico  e,  sulla  base  di  criteri  e
          modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono  tenuti
          a riservare annualmente a compiti didattici e  di  servizio
          agli  studenti,  inclusi  l'orientamento  e  il   tutorato,
          nonche' ad attivita' di  verifica  dell'apprendimento,  non
          meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di  250
          ore in regime di tempo definito. 
                3. I  ricercatori  di  ruolo  svolgono  attivita'  di
          ricerca e di aggiornamento scientifico  e,  sulla  base  di
          criteri e modalita' stabiliti con  regolamento  di  ateneo,
          sono tenuti a riservare annualmente a compiti di  didattica
          integrativa  e   di   servizio   agli   studenti,   inclusi
          l'orientamento e  il  tutorato,  nonche'  ad  attivita'  di
          verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350  ore
          in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in
          regime di tempo definito. 
                4.  Ai  ricercatori  a  tempo   indeterminato,   agli
          assistenti del ruolo ad esaurimento e ai  tecnici  laureati
          di cui all'articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  che  hanno  svolto  tre
          anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della  legge
          19 novembre  1990,  n.  341,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  ai   professori   incaricati   stabilizzati   sono
          affidati,  con  il  loro  consenso  e  fermo  restando   il
          rispettivo  inquadramento  e   trattamento   giuridico   ed
          economico, corsi e moduli curriculari  compatibilmente  con
          la programmazione didattica definita dai competenti  organi
          accademici. Ad essi e' attribuito il titolo  di  professore
          aggregato per l'anno accademico in cui essi  svolgono  tali
          corsi e  moduli.  Il  titolo  e'  conservato  altresi'  nei
          periodi di congedo straordinario per motivi  di  studio  di
          cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
          in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
          nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
          criteri e  modalita'  stabiliti  con  proprio  regolamento,
          determina la retribuzione  aggiuntiva  dei  ricercatori  di
          ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati  moduli
          o corsi curriculari. 
                5. 
                6. L'opzione per l'uno o l'altro  regime  di  cui  al
          comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato  all'atto
          della presa di  servizio  ovvero,  nel  caso  di  passaggio
          dall'uno all'altro regime, con  domanda  da  presentare  al
          rettore  almeno  sei  mesi  prima   dell'inizio   dell'anno
          accademico dal quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta
          l'obbligo di mantenere il regime prescelto  per  almeno  un
          anno accademico. 
                7.  Le  modalita'  per  l'autocertificazione   e   la
          verifica   dell'effettivo   svolgimento   della   attivita'
          didattica e di servizio agli studenti dei professori e  dei
          ricercatori sono definite con regolamento  di  ateneo,  che
          prevede altresi' la differenziazione dei compiti  didattici
          in relazione alle diverse aree  scientifico-disciplinari  e
          alla  tipologia  di  insegnamento,  nonche'  in   relazione
          all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
          di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva  la
          competenza   esclusiva   delle   universita'   a   valutare
          positivamente o  negativamente  le  attivita'  dei  singoli
          docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
          di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
          del comma 8. 
                8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
          7,  i  professori  e  i  ricercatori  sono  esclusi   dalle
          commissioni di abilitazione, selezione  e  progressione  di
          carriera del personale accademico, nonche' dagli organi  di
          valutazione dei progetti di ricerca. 
                9.  La  posizione  di  professore  e  ricercatore  e'
          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e
          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire
          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up
          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e
          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di
          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con
          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400.  L'esercizio  di  attivita'  libero-professionale   e'
          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto
          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi
          del comma 13 del presente articolo. 
                10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
          salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali,  possono
          svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita'  di
          valutazione  e  di  referaggio,  lezioni  e   seminari   di
          carattere   occasionale,   attivita'   di    collaborazione
          scientifica e di consulenza, attivita' di  comunicazione  e
          divulgazione scientifica  e  culturale,  nonche'  attivita'
          pubblicistiche ed editoriali. I professori e i  ricercatori
          a   tempo   pieno   possono   altresi'   svolgere,   previa
          autorizzazione  del  rettore,  funzioni  didattiche  e   di
          ricerca, nonche' compiti istituzionali e  gestionali  senza
          vincolo di subordinazione presso enti  pubblici  e  privati
          senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
          di   conflitto   di   interesse   con   l'universita'    di
          appartenenza, a condizione  comunque  che  l'attivita'  non
          rappresenti   detrimento   delle   attivita'    didattiche,
          scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
          appartenenza. 
                11. I  professori  e  i  ricercatori  a  tempo  pieno
          possono svolgere attivita' didattica  e  di  ricerca  anche
          presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i
          due atenei finalizzata al  conseguimento  di  obiettivi  di
          comune interesse. La convenzione stabilisce  altresi',  con
          l'accordo dell'interessato, le  modalita'  di  ripartizione
          tra i due atenei dell'impegno annuo  dell'interessato,  dei
          relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
          di cui al comma 7.  Per  un  periodo  complessivamente  non
          superiore a cinque anni l'impegno  puo'  essere  totalmente
          svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che   provvede   alla
          corresponsione  degli  oneri  stipendiali.  In  tal   caso,
          l'interessato esercita il diritto di  elettorato  attivo  e
          passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
          delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   politiche   di
          reclutamento degli atenei,  l'apporto  dell'interessato  e'
          ripartito in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'
          dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          l'attivazione delle convenzioni. 
                12. I professori e i  ricercatori  a  tempo  definito
          possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
          autonomo  anche  continuative,  purche'   non   determinino
          situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
          appartenenza. La condizione di professore a tempo  definito
          e' incompatibile con l'esercizio  di  cariche  accademiche.
          Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
          incompatibilita'.  Possono  altresi'  svolgere,  anche  con
          rapporto di lavoro subordinato, attivita'  didattica  e  di
          ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
          autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
          l'adempimento degli obblighi istituzionali. 
                13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero, di concerto  con
          il Ministero  della  salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina   e
          chirurgia riguardo alle strutture  cliniche  e  di  ricerca
          traslazionale necessarie per la  formazione  nei  corsi  di
          laurea di area sanitaria di cui alla  direttiva  2005/36/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  settembre
          2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al  quale
          devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
          rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
          del Servizio sanitario nazionale. 
                14. I  professori  e  i  ricercatori  sono  tenuti  a
          presentare una  relazione  triennale  sul  complesso  delle
          attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  gestionali  svolte,
          unitamente alla  richiesta  di  attribuzione  dello  scatto
          stipendiale di cui agli articoli 36 e 38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fermo
          restando quanto previsto in materia  dal  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122.   La   valutazione   del
          complessivo impegno didattico, di ricerca e  gestionale  ai
          fini  dell'attribuzione  degli  scatti  triennali  di   cui
          all'articolo 8 e' di competenza delle  singole  universita'
          secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
          di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
          scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso  almeno
          un anno accademico. Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione
          dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
          di  ateneo  per  la  premialita'  dei  professori   e   dei
          ricercatori di cui all'articolo 9." 
              Si riporta il testo degli articoli 2,  comma  3,  e  3,
          comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          dicembre 2011, n. 232 (Regolamento per  la  disciplina  del
          trattamento economico  dei  professori  e  dei  ricercatori
          universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1  e  3  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240): 
                "Art.  2  Revisione  del  trattamento  economico  dei
          professori  e  ricercatori  assunti   secondo   il   regime
          previgente 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive
          e' subordinata ad apposita richiesta e  all'esito  positivo
          della  valutazione,  da  effettuarsi  ai  sensi  di  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge  e  decorre
          dal primo giorno del  mese  nel  quale  sorge  il  relativo
          diritto." 
                "Art. 3 Trattamento economico dei  professori  e  dei
          ricercatori a tempo  determinato  assunti  ai  sensi  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. L'attribuzione della nuova classe  stipendiale  e'
          subordinata ad  apposita  richiesta  e  all'esito  positivo
          della  valutazione,  da  effettuarsi  ai  sensi  di  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge  e  decorre
          dal primo giorno del  mese  nel  quale  sorge  il  relativo
          diritto." 
              Si riporta il testo degli articoli 23 e 24, commi 3 e 5
          della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
                "Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento) 
                1. Le universita', anche  sulla  base  di  specifiche
          convenzioni con gli  enti  pubblici  e  le  istituzioni  di
          ricerca di cui all'articolo 8 del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
          dicembre 1993, n. 593, possono  stipulare  contratti  della
          durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente  per
          un periodo massimo di cinque  anni,  a  titolo  gratuito  o
          oneroso di importo non inferiore a quello  fissato  con  il
          decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
          alta   qualificazione   al   fine   di   avvalersi    della
          collaborazione  di  esperti  di  alta   qualificazione   in
          possesso  di  un  significativo  curriculum  scientifico  o
          professionale. I  predetti  contratti  sono  stipulati  dal
          rettore, su proposta dei competenti  organi  accademici.  I
          contratti  a  titolo  gratuito,  ad  eccezione  di   quelli
          stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non
          possono superare, nell'anno  accademico,  il  5  per  cento
          dell'organico dei professori  e  ricercatori  di  ruolo  in
          servizio presso l'ateneo. 
                2. Fermo restando l'affidamento a  titolo  oneroso  o
          gratuito di incarichi di insegnamento al personale  docente
          e  ricercatore  universitario,  le   universita'   possono,
          altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
          specifiche  esigenze  didattiche,  anche  integrative,  con
          soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
          professionali.  Il  possesso  del  titolo  di  dottore   di
          ricerca, della specializzazione medica,  dell'abilitazione,
          ovvero  di  titoli   equivalenti   conseguiti   all'estero,
          costituisce titolo preferenziale ai fini  dell'attribuzione
          dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti  previo
          espletamento di procedure disciplinate con  regolamenti  di
          ateneo, nel rispetto del codice etico,  che  assicurino  la
          valutazione comparativa  dei  candidati  e  la  pubblicita'
          degli atti. Il trattamento economico spettante ai  titolari
          dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Ministro, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                3. Al fine di favorire  l'internazionalizzazione,  le
          universita' possono attribuire, nell'ambito  delle  proprie
          disponibilita' di bilancio o utilizzando  fondi  donati  ad
          hoc  da  privati,  imprese  o  fondazioni,  insegnamenti  a
          contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
          chiara fama. Il  trattamento  economico  e'  stabilito  dal
          consiglio di amministrazione  sulla  base  di  un  adeguato
          confronto  con  incarichi  simili   attribuiti   da   altre
          universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
          al consiglio di amministrazione dal rettore, previo  parere
          del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
          candidato nel sito internet dell'universita'. 
                4. La stipulazione  di  contratti  per  attivita'  di
          insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
          diritti in ordine all'accesso  ai  ruoli  universitari,  ma
          consente di computare le eventuali chiamate di  coloro  che
          sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse
          vincolate di cui all'articolo 18, comma 4." 
                "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato) 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
                  a) contratti di durata  triennale  prorogabili  per
          soli  due  anni,  per  una  sola  volta,  previa   positiva
          valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,
          effettuata sulla base di  modalita',  criteri  e  parametri
          definiti con decreto del  Ministro;  i  predetti  contratti
          possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche  in
          sedi diverse; 
                  b) contratti triennali, riservati a  candidati  che
          hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla  lettera  a),
          ovvero  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  scientifica
          nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
          fascia di cui all'articolo 16 della presente legge,  ovvero
          che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
          ovvero che, per almeno  tre  anni  anche  non  consecutivi,
          hanno  usufruito   di   assegni   di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo  22  della
          presente  legge,  o  di  borse  post-dottorato   ai   sensi
          dell'articolo 4 della  legge  30  novembre  1989,  n.  398,
          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei
          stranieri. 
                4. (Omissis) 
                5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel ruolo di professore associato, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
          valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo." 
              Si riporta il testo degli articoli 6 e  8  del  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95
          (Regolamento recante modifiche al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente  il
          conferimento dell'abilitazione  scientifica  nazionale  per
          l'accesso al ruolo dei  professori  universitari,  a  norma
          dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240): 
                "Art. 6.  Commissione  nazionale  per  l'abilitazione
          alle funzioni di professore universitario  di  prima  e  di
          seconda fascia 
                1.  Per  l'espletamento  delle   procedure   di   cui
          all'articolo  3,  comma  1,  con   decreto   adottato   dal
          competente direttore generale del Ministero pubblicato  sul
          sito del Ministero, e' avviato il procedimento  preordinato
          alla formazione, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della  finanza  pubblica  e  con  oneri  a   carico   delle
          disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione
          nazionale,  con  mandato  biennale,  per  ciascun   settore
          concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo  semestre
          di durata della commissione in carica, e' avviato,  con  la
          medesima  modalita'  di  cui  al  periodo  precedente,   il
          procedimento per la formazione della nuova  commissione  di
          durata biennale. 
                2. I componenti delle  commissioni  sono  individuati
          mediante sorteggio all'interno di una  lista  composta  per
          ciascun settore concorsuale dai nominativi  dei  professori
          ordinari del settore concorsuale di riferimento  che  hanno
          presentato domanda per esservi  inclusi.  Ai  membri  delle
          commissioni non sono corrisposti  compensi,  emolumenti  ed
          indennita'. 
                3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini  e  le
          modalita' individuate  dal  decreto  di  cui  al  comma  1,
          presentano la domanda al Ministero  esclusivamente  tramite
          procedura telematica, validata ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma 5, attestando il possesso della positiva  valutazione
          di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando  il
          curriculum e la documentazione concernente  la  complessiva
          attivita' scientifica svolta, con  particolare  riferimento
          all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi  all'inserimento
          nella  lista  i  professori  ordinari  in  servizio   nelle
          universita' italiane. 
                4.  Gli  aspiranti   commissari   devono   rispettare
          criteri,   parametri   e   indicatori   di   qualificazione
          scientifica coerenti e piu' selettivi di  quelli  previsti,
          ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per  i
          candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia. 
                5.   L'accertamento   della   qualificazione    degli
          aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR  per  ciascun
          settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a  legislazione
          vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica  il
          curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 
                6. Se il  numero  dei  professori  ordinari  inseriti
          nella lista di cui al comma 2  e'  inferiore  a  dieci,  si
          provvede all'integrazione della stessa, fino a  raggiungere
          il  predetto  numero,  mediante   sorteggio   degli   altri
          aspiranti commissari appartenenti al medesimo  macrosettore
          concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda
          ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilita' a
          fare parte di commissioni relative  a  settori  concorsuali
          diversi da quello indicato. Se il sorteggio  effettuato  ai
          sensi del  periodo  precedente  non  consente  comunque  di
          raggiungere il numero di dieci  unita'  occorrente  per  la
          formazione della lista,  la  stessa  e'  integrata  fino  a
          raggiungere  il  predetto  numero  mediante  sorteggio  dei
          professori ordinari appartenenti  al  settore  concorsuale,
          ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non
          si sono candidati. Non si procede al  sorteggio  quando  il
          numero delle unita'  disponibili  e'  pari  o  inferiore  a
          quello  occorrente  per  formare  la  lista.  I  professori
          ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo  e  terzo
          periodo devono possedere  i  medesimi  requisiti  richiesti
          agli aspiranti commissari  ai  sensi  del  comma  3,  e  il
          medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai
          sensi del comma 5. Il sorteggio dei  commissari  e'  quindi
          effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata. 
                7. E' fatto  divieto  che  della  stessa  commissione
          faccia parte piu' di un commissario in servizio  presso  la
          medesima universita'. I professori ordinari che beneficiano
          delle convenzioni tra universita' di  cui  all'articolo  6,
          comma 11, della legge sono considerati in  servizio  presso
          l'universita' di destinazione se la convenzione prevede  un
          regime  di  impegno  del  100   per   cento   presso   tale
          universita'. I professori ordinari  che  beneficiano  delle
          convenzioni tra universita' ed enti pubblici di ricerca  di
          cui all'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici  di  ricerca  sono
          considerati   in   servizio   presso    l'universita'    di
          appartenenza.  I  commissari   non   possono   fare   parte
          contemporaneamente di piu' di una commissione. I commissari
          non possono far parte, per tre anni dalla  conclusione  del
          mandato,    di    commissioni    per    il     conferimento
          dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
          Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui  i
          commissari  siano  stati  nominati  per   l'esecuzione   di
          provvedimenti giurisdizionali. 
                8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni
          i professori ordinari gia' in quiescenza anche se  titolari
          dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della  legge
          4 novembre 2005, n. 230.  Continuano  a  fare  parte  delle
          commissioni i professori ordinari  che  sono  collocati  in
          quiescenza durante il periodo di  durata  in  carica  della
          commissione. 
                9. Il  sorteggio  nell'ambito  dei  componenti  della
          lista di  cui  al  comma  2  garantisce  all'interno  della
          commissione   la   rappresentanza   fin   dove    possibile
          proporzionale dei  settori  scientifico-disciplinari  e  la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare,    ricompreso     nel     settore
          concorsuale, al quale afferiscano almeno  dieci  professori
          ordinari. 
                10. Per la formazione  di  ciascuna  commissione,  il
          competente  direttore  generale  del  Ministero  definisce,
          anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei
          soggetti inclusi  nella  lista  di  cui  al  comma  2,  nel
          rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6,  7  e
          8. 
                11. I commissari possono chiedere al  proprio  ateneo
          di essere parzialmente esentati dalla  ordinaria  attivita'
          didattica, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                12. Le dimissioni da componente della commissione per
          sopravvenuti  impedimenti   devono   essere   adeguatamente
          motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione
          dell'eventuale  decreto  di  accettazione  da   parte   del
          competente direttore generale del Ministero. 
                13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata  con
          decreto del competente direttore generale del  Ministero  e
          resta in carica due anni. 
                14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste
          degli aspiranti commissari sono  pubblicati  sul  sito  del
          Ministero." 
                "Art. 8. Lavori delle commissioni 
                1.   Ciascuna   commissione,    insediatasi    presso
          l'universita'  in  cui  si  espletano   le   procedure   di
          abilitazione, nella prima riunione,  elegge  tra  i  propri
          componenti il presidente ed  il  segretario.  Nella  stessa
          riunione, la commissione, prima di  accedere  alle  domande
          dei candidati, definisce le modalita'  organizzative  e  di
          valutazione delle pubblicazioni scientifiche e  dei  titoli
          per  l'espletamento  delle   procedure   di   abilitazione,
          distinte per fascia, nei limiti e secondo  quanto  previsto
          dal  decreto  di  cui  all'articolo  4,   comma   1.   Tali
          determinazioni sono comunicate entro il termine massimo  di
          due giorni al Responsabile del procedimento individuato  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 3, il  quale  ne  assicura  la
          pubblicita' sul sito del Ministero dedicato alle  procedure
          di abilitazione per tutta la durata dei lavori. 
                2. Le commissioni accedono per  via  telematica  alle
          domande,  all'elenco  dei  titoli  e  delle   pubblicazioni
          scientifiche,   nonche'   alla   relativa   documentazione,
          presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire
          la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite  codici
          di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno
          dei commissari. 
                3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna
          domanda nel termine di tre mesi decorrenti  dalla  scadenza
          del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la
          candidatura. 
                4. Entro  venti  giorni  dalla  scadenza  di  ciascun
          quadrimestre  e  tenuto  conto  esclusivamente  di   quanto
          contenuto  nella  domanda,  sono  calcolati  i  valori  dei
          parametri  dell'attivita'  scientifica  di   ciascuno   dei
          candidati  che  hanno  presentato  domanda  nel  corso  del
          quadrimestre.   I   medesimi   valori    sono    comunicati
          telematicamente al singolo candidato. I  candidati  possono
          ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni. 
                5. La commissione nello svolgimento dei  lavori  puo'
          avvalersi della facolta' di acquisire  pareri  scritti  pro
          veritate  da   parte   di   esperti   revisori   ai   sensi
          dell'articolo 16, comma 3,  lettera  i),  della  legge.  La
          facolta'  e'  esercitata  su  proposta  di   uno   o   piu'
          commissari, a maggioranza  assoluta  dei  componenti  della
          commissione.  Il  parere  e'  obbligatorio  nel   caso   di
          candidati afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare
          che pur appartenendo al settore concorsuale  oggetto  della
          procedura non e' rappresentato nella commissione. 
                6. La commissione formula la valutazione con motivato
          giudizio  espresso  sulla  base  di  criteri,  parametri  e
          indicatori  differenziati  per  funzioni  e   per   settore
          concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  e
          fondato sulla valutazione dei titoli e delle  pubblicazioni
          scientifiche  presentati  da  ciascun   candidato,   previa
          sintetica  descrizione  del  contributo  individuale   alle
          attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in cui
          il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda  che  il
          possesso di adeguati indicatori dell'attivita'  scientifica
          dei candidati  costituisca  condizione  necessaria  per  il
          conseguimento  dell'abilitazione,   la   commissione   puo'
          motivare   il   diniego   di   abilitazione   limitatamente
          all'assenza di tale  requisito.  L'eventuale  dissenso  dal
          parere pro veritate di cui  al  comma  6  e'  adeguatamente
          motivato.  La  commissione  attribuisce  l'abilitazione   a
          maggioranza assoluta dei componenti. 
                7. Se la commissione non ha concluso  le  valutazioni
          entro la scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  3,  il
          competente  direttore  generale  del  Ministero  avvia   la
          procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con  oneri
          a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, con
          le modalita' di cui all'articolo 7  e  fermi  restando  gli
          atti compiuti  ai  sensi  dell'articolo  6,  assegnando  un
          termine non superiore a tre mesi  per  la  conclusione  dei
          lavori. E' facolta' della nuova  commissione,  nella  prima
          riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con  atto
          motivato gli atti compiuti  dalla  commissione  sostituita.
          Nell'ipotesi di modifica dei  criteri  di  valutazione  dei
          candidati, e' facolta' degli stessi di ritirare la  propria
          candidatura nei dieci giorni successivi alla  pubblicazione
          dei medesimi criteri. 
                8. La commissione si avvale di  strumenti  telematici
          di  lavoro  collegiale.  In  relazione  alla  procedura  di
          abilitazione per ciascuna fascia, sono  redatti  i  verbali
          delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi
          individuali e collegiali espressi su ciascun  candidato,  i
          pareri pro veritate degli esperti revisori, ove  acquisiti,
          e  le   eventuali   espressioni   di   dissenso   da   essi
          costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali.  I
          verbali  redatti  e  sottoscritti  dalla  commissione  sono
          trasmessi tramite  procedura  informatizzata  al  Ministero
          entro dieci giorni, in modo da consentirne la pubblicazione
          entro i successivi venti giorni e  comunque  non  oltre  il
          termine di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e),  primo
          periodo, della legge. 
                9. Gli atti relativi alla procedura  di  abilitazione
          sono pubblicati sul sito del Ministero per  un  periodo  di
          sessanta  giorni.  Gli  elenchi  nominativi  dei  candidati
          abilitati per settore  concorsuale  e  per  fascia  restano
          pubblicati  sul   medesimo   sito   per   l'intera   durata
          dell'abilitazione." 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 16  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
                "Art. 16. (Istituzione dell'abilitazione  scientifica
          nazionale) 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
                  a) l'attribuzione  dell'abilitazione  con  motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
                  b) la possibilita'  che  il  decreto  di  cui  alla
          lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che
          ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
                  c)    meccanismi    di    verifica     quinquennale
          dell'adeguatezza e congruita' dei criteri  e  parametri  di
          cui alla lettera a) e  di  revisione  o  adeguamento  degli
          stessi con la  medesima  procedura  adottata  per  la  loro
          definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il  primo
          biennio; 
                  d)  la   presentazione   della   domanda   per   il
          conseguimento dell'abilitazione senza scadenze  prefissate,
          con le modalita' individuate nel regolamento  medesimo;  il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
                  e) i termini e le modalita' di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
                  f) l'istituzione per ciascun  settore  concorsuale,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
          atenei,  di  un'unica  commissione  nazionale   di   durata
          biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni  di
          professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
          di cinque commissari all'interno di una lista di professori
          ordinari  costituita  ai  sensi  della   lettera   h).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti  ed  indennita'.  Nel  rispetto  della
          rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
          salva la durata biennale della commissione, il  regolamento
          di cui al presente  comma  puo'  disciplinare  la  graduale
          sostituzione dei membri della commissione; 
                  g) il divieto che della  commissione  di  cui  alla
          lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
                  h)  l'effettuazione  del  sorteggio  di  cui   alla
          lettera f) all'interno di liste, una  per  ciascun  settore
          concorsuale  e  contenente  i  nominativi  dei   professori
          ordinari appartenenti  allo  stesso  che  hanno  presentato
          domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
          concernente la propria attivita'  scientifica  complessiva,
          con   particolare   riferimento   all'ultimo   quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
                  i) il sorteggio di cui alla lettera  h)  garantisce
          la rappresentanza  fin  dove  possibile  proporzionale  dei
          settori    scientifico-disciplinari    all'interno    della
          commissione e la partecipazione di  almeno  un  commissario
          per ciascun settore scientifico-disciplinare  compreso  nel
          settore  concorsuale  al  quale  afferiscano  almeno  dieci
          professori ordinari; la commissione puo'  acquisire  pareri
          scritti  pro  veritate   sull'attivita'   scientifica   dei
          candidati da parte di esperti revisori  in  possesso  delle
          caratteristiche di  cui  alla  lettera  h);  il  parere  e'
          obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un  settore
          scientifico-disciplinare    non     rappresentato     nella
          commissione; i pareri sono pubblici ed allegati  agli  atti
          della procedura; 
                  l)  il  divieto  per  i  commissari  di  far  parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
                  m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
                  m-bis)    l'applicazione    alle    procedure    di
          abilitazione, in quanto compatibili, delle  norme  previste
          dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995,  n.  120,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1995,
          n. 236; 
                  n) la  valutazione  dell'abilitazione  come  titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
                  o)  lo   svolgimento   delle   procedure   per   il
          conseguimento dell'abilitazione presso  universita'  dotate
          di idonee strutture e l'individuazione delle procedure  per
          la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
          le strutture e il supporto di segreteria nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario."