Art. 102 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie 1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/ 41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino gia' iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facolta' di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresi', la possibilita' di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui al comma 2. 2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non e' svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. 3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione-anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito il giudizio di idoneita' nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche' quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalita' di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo. 5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 (Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo): "Art. 3. Tirocinio pratico-valutativo 1. Il tirocinio pratico-valutativo e' volto ad accertare le capacita' dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialita', della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanita' pubblica. L'accertamento e' effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie piu' aggiornate ed internazionalmente riconosciute. 2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, e' espletato durante i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, non prima del quinto anno di corso e purche' siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall'ordinamento della sede dell'universita', ed e' organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi. 3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attivita' formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE. 4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attivita' didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale. 5. Il tirocinio pratico-valutativo e' organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d'intesa tra universita' e regione, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei predetti protocolli d'intesa le universita' stipulano accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le universita' forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attivita' svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate. 6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilita' e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'universita' e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio. 7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneita'. 8. Il tirocinio pratico-valutativo e' superato solo in caso di conseguimento del giudizio d'idoneita' di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6." Si riporta il testo del comma 95 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) 1. - 94. (Omissis) 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari): "Art. 11. Autonomia didattica. 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'articolo 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore. 2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d)." Il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 (Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni), abrogato dal decreto 9 maggio 2018, n. 58, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299. Il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2018, n. 126. Il citato decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299. Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si veda nei riferimenti normativi all'art. 2-ter. La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali): "Art. 1. Definizione. 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita' di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione."