Art. 102 
 
 
Abilitazione all'esercizio della  professione  di  medico-chirurgo  e
  ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie 
 
  1. Il conseguimento  della  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in
Medicina e Chirurgia  -  Classe  LM/41  abilita  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio  2018,  n.
58. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17,  comma  95,
della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  adeguato  l'ordinamento
didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  16  marzo   2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 157 del 9 luglio 2007.  Con  decreto  rettorale,  in  deroga  alle
procedure di cui all'articolo  11,  commi  1  e  2,  della  legge  19
novembre 1990,  n.  341,  gli  atenei  dispongono  l'adeguamento  dei
regolamenti didattici di ateneo  disciplinanti  gli  ordinamenti  dei
corsi di studio della Classe LM/ 41-Medicina  e  Chirurgia.  Per  gli
studenti che alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
risultino gia' iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta
ferma la facolta' di  concludere  gli  studi,  secondo  l'ordinamento
didattico  previgente,  con  il   conseguimento   del   solo   titolo
accademico. In tal caso resta ferma,  altresi',  la  possibilita'  di
conseguire   successivamente   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui al  comma
2. 
  2. I laureati in Medicina e Chirurgia,  il  cui  tirocinio  non  e'
svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione  dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  n.  58  del  2018,  sono   abilitati   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione
del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001,  n.
445. 
  3.  In  via  di  prima  applicazione,  i  candidati  della  seconda
sessione-anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito  il
giudizio di idoneita' nel  corso  del  tirocinio  pratico-valutativo,
svolto  ai  sensi  dell'articolo   3   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca  n.  58  del  2018,
oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo
2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  n.  445  del  2001,  sono  abilitati   all'esercizio   della
professione di medico-chirurgo. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima
data  continuano  ad  avere  efficacia,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche'  quelle  del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
n. 445 del  2001,  relative  all'organizzazione,  alla  modalita'  di
svolgimento,  di  valutazione  e  di  certificazione  del   tirocinio
pratico-valutativo. 
  5. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle lauree  nelle  professioni  sanitarie  (L/SNT/2),  (L/SNT/3)  e
(L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la  prova
pratica  puo'  svolgersi,  previa  certificazione  delle   competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi
corsi di studio, secondo le indicazioni  di  cui  al  punto  2  della
circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora
il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  7  settembre  2005,  di  una  qualifica
professionale per l'esercizio di una  professione  sanitaria  di  cui
all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,  sia  subordinato
allo svolgimento di una prova compensativa,  la  stessa  puo'  essere
svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con
le modalita' di cui al punto 2 della circolare  del  Ministero  della
salute e del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  del  30  settembre  2016.  E'  abrogato  l'articolo  29  del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          9 maggio 2018, n. 58  (Regolamento  recante  gli  esami  di
          Stato di abilitazione all'esercizio  della  professione  di
          medico-chirurgo): 
                "Art. 3. Tirocinio pratico-valutativo 
                1.  Il  tirocinio  pratico-valutativo  e'  volto   ad
          accertare le capacita' dello studente  relative  al  «saper
          fare e al saper essere medico» che consiste  nell'applicare
          le conoscenze biomediche e cliniche  alla  pratica  medica,
          nel risolvere questioni di deontologia professionale  e  di
          etica  medica,  nel  dimostrare  attitudine   a   risolvere
          problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della
          chirurgia e delle relative specialita',  della  diagnostica
          di laboratorio e  strumentale  e  della  sanita'  pubblica.
          L'accertamento e' effettuato dai soggetti di cui al comma 7
          secondo    le    metodologie     piu'     aggiornate     ed
          internazionalmente riconosciute. 
                2.    Il    tirocinio     pratico-valutativo     dura
          complessivamente tre mesi, e' espletato durante i corsi  di
          studio di cui all'articolo 1, comma 1, non prima del quinto
          anno di corso e purche' siano stati sostenuti positivamente
          tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni
          di   corso    previsti    dall'ordinamento    della    sede
          dell'universita',  ed   e'   organizzato   secondo   quanto
          stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici  di
          ciascun corso di studi. 
                3.  Il  tirocinio  pratico-valutativo  concorre   sia
          all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari,  di
          seguito CFU,  di  attivita'  formativa  professionalizzante
          previsti dall'ordinamento didattico  del  corso  di  laurea
          magistrale in Medicina e Chirurgia  sia  al  raggiungimento
          delle  5.500  ore  di  didattica  di  cui  alla   direttiva
          2013/55/CE. 
                4.   Ad   ogni    CFU    riservato    al    tirocinio
          pratico-valutativo devono corrispondere almeno  20  ore  di
          attivita' didattica di tipo professionalizzante e non oltre
          5 ore di studio individuale. 
                5. Il tirocinio  pratico-valutativo  e'  organizzato,
          ove si svolga al di fuori  delle  strutture  universitarie,
          sulla  base  di  protocolli  d'intesa  tra  universita'   e
          regione, stipulati ai sensi  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502.  In  attuazione  dei
          predetti  protocolli  d'intesa  le  universita'   stipulano
          accordi con le strutture del Servizio sanitario  nazionale,
          per  assicurare  agli  studenti  in  Medicina  e  Chirurgia
          l'accesso al tirocinio pratico-valutativo.  Le  universita'
          forniscono a ciascuno studente un  libretto-diario  che  si
          articola in una parte descrittiva delle attivita' svolte  e
          di una parte valutativa delle competenze dimostrate. 
                6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge  per  un
          numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU  per  ciascuna
          mensilita' e si articola nei seguenti  periodi,  anche  non
          consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un  mese  in  Area
          Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto  anno  di
          corso, nello  specifico  ambito  della  Medicina  Generale.
          Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di
          un medico di Medicina Generale avente i requisiti  previsti
          dell'articolo 27,  comma  3,  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, sulla base  di  convenzioni  stipulate
          tra l'universita' e l'Ordine professionale provinciale  dei
          Medici e Chirurghi competente per territorio. 
                7. La certificazione della frequenza e la valutazione
          dei periodi di cui al comma 5 avvengono  sotto  la  diretta
          responsabilita' e a cura del docente  universitario  o  del
          dirigente medico, responsabile della struttura  frequentata
          dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale  di  cui
          al comma 5,  che  rilasciano,  ciascuno  per  la  parte  di
          rispettiva   competenza,   formale    attestazione    della
          frequenza,  unitamente  alla  valutazione   dei   risultati
          relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso
          positivo, un giudizio di idoneita'. 
                8. Il tirocinio pratico-valutativo e'  superato  solo
          in caso di conseguimento del giudizio d'idoneita' di cui al
          comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6." 
              Si riporta il testo del comma 95 dell'articolo 17 della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
                "Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) 
                1. - 94. (Omissis) 
                95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                  a) con riferimento ai  corsi  di  cui  al  presente
          comma,  accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata,  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
                  b) modalita' e strumenti per l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                  c) modalita' di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  11
          della  legge  19  novembre  1990,  n.  341  (Riforma  degli
          ordinamenti didattici universitari): 
                "Art. 11. Autonomia didattica. 
                1.  L'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di   cui
          all'articolo  1,  nonche'  dei  corsi  e  delle   attivita'
          formative di cui all'articolo 6, comma 2, e'  disciplinato,
          per ciascun ateneo, da  un  regolamento  degli  ordinamenti
          didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il
          regolamento  e'  deliberato  dal  senato   accademico,   su
          proposta delle  strutture  didattiche,  ed  e'  inviato  al
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica per l'approvazione.  Il  Ministro,  sentito  il
          CUN,  approva  il  regolamento   entro   180   giorni   dal
          ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro  si  sia
          pronunciato  il  regolamento  si  intende   approvato.   Il
          regolamento e' emanato con decreto del rettore. 
                2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
          con apposito regolamento,  in  conformita'  al  regolamento
          didattico di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,  l'articolazione   dei   corsi   di   diploma
          universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione  e
          di dottorato di ricerca, i piani  di  studio  con  relativi
          insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli  didattici,
          la tipologia delle forme didattiche,  ivi  comprese  quelle
          dell'insegnamento a distanza,  le  forme  di  tutorato,  le
          prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
          composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
          obblighi di frequenza anche in riferimento alla  condizione
          degli studenti lavoratori, i limiti delle  possibilita'  di
          iscrizione ai fuori corso, fatta salva la  posizione  dello
          studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili  per  il
          conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita'  degli
          insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio,  pratiche
          e di tirocinio e l'introduzione di un  sistema  di  crediti
          didattici finalizzati al riconoscimento dei  corsi  seguiti
          con esito positivo,  ferma  restando  l'obbligatorieta'  di
          quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d)." 
              Il     decreto     del     Ministro     dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca 19 ottobre  2001,  n.  445
          (Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione
          all'esercizio   della   professione   di   medico-chirurgo.
          Modifica  al  D.M.   9   settembre   1957,   e   successive
          modificazioni ed  integrazioni),  abrogato  dal  decreto  9
          maggio 2018, n. 58,  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2001, n. 299. 
              Il  citato  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018,  n.  58  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2018, n. 126. 
              Il  citato   decreto   del   Ministro   dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299. 
              Per  il  testo  dell'articolo  6  del  citato   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 2-ter. 
              La direttiva 2005/36/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  7  settembre  2005  recante  "Direttiva  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativa    al
          riconoscimento   delle   qualifiche    professionali"    e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  1°
          febbraio  2006,  n.  43   (Disposizioni   in   materia   di
          professioni    sanitarie    infermieristiche,    ostetrica,
          riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e
          delega al Governo per  l'istituzione  dei  relativi  ordini
          professionali): 
                "Art. 1. Definizione. 
                1.  Sono  professioni   sanitarie   infermieristiche,
          ostetrica,   riabilitative,   tecnico-sanitarie   e   della
          prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto
          2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del  Ministro  della
          sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  23
          maggio 2001, i cui  operatori  svolgono,  in  forza  di  un
          titolo abilitante  rilasciato  dallo  Stato,  attivita'  di
          prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 
                2.  Resta   ferma   la   competenza   delle   regioni
          nell'individuazione e formazione dei profili  di  operatori
          di interesse sanitario non riconducibili  alle  professioni
          sanitarie come definite dal comma 1. 
                3. Le norme della presente legge  si  applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i  rispettivi
          statuti speciali e le relative norme di attuazione."