Art. 103 
 
 
Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti
                degli atti amministrativi in scadenza 
 
  1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche
amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche
sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio
significativo previste dall'ordinamento. 
  1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1  trova  altresi'
applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e
alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di  notificazione  dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,  di
svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di  ricorsi
giurisdizionali. 
  2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31
luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle
segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo
termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione
dello stato di emergenza. 
  2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro
atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente
disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n.
1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  2-ter. Nei contratti tra privati, in  corso  di  validita'  dal  31
gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione
di lavori edili di qualsiasi natura,  i  termini  di  inizio  e  fine
lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata  della
proroga di cui al comma 2.  In  deroga  ad  ogni  diversa  previsione
contrattuale, il  committente  e'  tenuto  al  pagamento  dei  lavori
eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 
  2-quater. I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi
conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020.  Sono  prorogati
fino al medesimo termine anche: 
    a) i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da
studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro
subordinato non stagionale; 
    b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    c) i documenti di viaggio di  cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale,
di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286; 
    e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento
familiare  di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    f) la validita' dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi
particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card,
trasferimenti infrasocietari. 
  2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si  applicano
anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,  26,  30,
39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Il
presente comma si applica anche alle richieste di conversione. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e
dei  decreti-legge  23  febbraio  2020,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo  2020,  n.
19, nonche' dei relativi decreti di attuazione. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo,  indennita'  di  disoccupazione   e   altre   indennita'   da
ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati. 
  5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale
di cui all'articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti
alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 
  6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020. 
  6-bis. Il termine di prescrizione  di  cui  all'articolo  28  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti  ingiuntivi
emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal  23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del
periodo. Per il  medesimo  periodo  e'  sospeso  il  termine  di  cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
                "Art. 15 Efficacia temporale e decadenza del permesso
          di costruire 
                1. Nel permesso di costruire sono indicati i  termini
          di inizio e di ultimazione dei lavori. 
                2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
          superiore ad un anno dal rilascio  del  titolo;  quello  di
          ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
          non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori.  Decorsi
          tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
          eseguita, tranne che, anteriormente  alla  scadenza,  venga
          richiesta una proroga. La proroga  puo'  essere  accordata,
          con  provvedimento  motivato,   per   fatti   sopravvenuti,
          estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
          considerazione della mole dell'opera da  realizzare,  delle
          sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive,  o  di
          difficolta'   tecnico-esecutive   emerse    successivamente
          all'inizio dei lavori, ovvero quando  si  tratti  di  opere
          pubbliche  il  cui  finanziamento  sia  previsto  in   piu'
          esercizi finanziari. 
                2-bis.  La  proroga  dei  termini  per   l'inizio   e
          l'ultimazione dei lavori e' comunque  accordata  qualora  i
          lavori  non  possano  essere  iniziati   o   conclusi   per
          iniziative    dell'amministrazione     o     dell'autorita'
          giudiziaria rivelatesi poi infondate. 
                3. La realizzazione della parte  dell'intervento  non
          ultimata nel termine stabilito e' subordinata  al  rilascio
          di nuovo permesso per le opere ancora  da  eseguire,  salvo
          che  le  stesse  non  rientrino  tra  quelle   realizzabili
          mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'  ai
          sensi  dell'articolo   22.   Si   procede   altresi',   ove
          necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 
                4. Il permesso decade  con  l'entrata  in  vigore  di
          contrastanti previsioni urbanistiche, salvo  che  i  lavori
          siano gia' iniziati e vengano completati entro  il  termine
          di tre anni dalla data di inizio." 
              Si riporta il testo dell'articolo  28  della  legge  17
          agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica): 
                "Art. 28 Lottizzazione di aree 
                Prima dell'approvazione del piano regolatore generale
          o del programma di fabbricazione di cui all'art.  34  della
          presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione  dei
          terreni a scopo edilizio. 
                Nei comuni forniti di programma di  fabbricazione  ed
          in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando
          non sia  stato  approvato  il  piano  particolareggiato  di
          esecuzione, la lottizzazione di terreno  a  scopo  edilizio
          puo' essere autorizzata dal  comune  previo  nullaosta  del
          provveditore regionale alle  opere  pubbliche,  sentita  la
          sezione  urbanistica  regionale,  nonche'   la   competente
          soprintendenza. 
                L'autorizzazione di  cui  al  comma  precedente  puo'
          essere rilasciata anche dai comuni che  hanno  adottato  il
          programma di fabbricazione o il piano regolatore  generale,
          se entro dodici mesi dalla presentazione al  Ministero  dei
          lavori pubblici la competente  Autorita'  non  ha  adottato
          alcuna determinazione, sempre che si  tratti  di  piani  di
          lottizzazione conformi al piano regolatore generale  ovvero
          al programma di fabbricazione adottato. 
                Con decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  di
          concerto con i Ministri per l'interno  e  per  la  pubblica
          istruzione    puo'    disporsi     che     il     nullaosta
          all'autorizzazione  di  cui  ai  precedenti   commi   venga
          rilasciato per determinati comuni con decreto del  Ministro
          per i lavori pubblici di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici. 
                L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula
          di  una   convenzione,   da   trascriversi   a   cura   del
          proprietario, che preveda: 
                  1) la cessione gratuita entro termini  prestabiliti
          delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, precisate dall'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847,  nonche'  la  cessione  gratuita  delle  aree
          necessarie per le opere di  urbanizzazione  secondaria  nei
          limiti di cui al successivo n. 2; 
                  2) l'assunzione, a carico del  proprietario,  degli
          oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria  e  di
          una quota parte delle opere  di  urbanizzazione  secondaria
          relative alla lottizzazione o di  quelle  opere  che  siano
          necessarie per allacciare la zona ai pubblici  servizi;  la
          quota e' determinata  in  proporzione  all'entita'  e  alle
          caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
                  3) i termini non superiori ai dieci  anni  entro  i
          quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di  cui
          al precedente paragrafo; 
                  4) congrue garanzie finanziarie  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dalla convenzione. 
                La   convenzione   deve    essere    approvata    con
          deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. 
                L'attuazione   degli   interventi   previsti    nelle
          convenzioni  di  cui  al  presente  articolo  ovvero  degli
          accordi similari  comunque  denominati  dalla  legislazione
          regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per  fasi
          e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio  funzionale
          nella  convenzione  saranno  quantificati  gli   oneri   di
          urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
          le relative  garanzie  purche'  l'attuazione  parziale  sia
          coerente con l'intera area oggetto d'intervento. 
                Il rilascio delle licenze  edilizie  nell'ambito  dei
          singoli   lotti   e'    subordinato    all'impegno    della
          contemporanea  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione
          primaria relativa ai lotti stessi. 
                Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le
          autorizzazioni rilasciate sulla base di  deliberazioni  del
          Consiglio comunale, approvate nei modi e  forme  di  legge,
          aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. 
                Il   termine   per   l'esecuzione   di    opere    di
          urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito
          in dieci anni a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine
          diverso. 
                Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre  1966
          e prima dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e
          relative a lottizzazioni  per  le  quali  non  siano  stati
          stipulati atti di convenzione  contenenti  gli  oneri  e  i
          vincoli precisati al quinto comma  del  presente  articolo,
          restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. 
                Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in
          quelli dotati di piano regolatore generale anche se non  si
          e' provveduto alla formazione del  piano  particolareggiato
          di  esecuzione,  il  sindaco  ha  facolta'  di  invitare  i
          proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole
          zone a presentare entro  congruo  termine  un  progetto  di
          lottizzazione delle aree stesse. Se  essi  non  aderiscono,
          provvede alla compilazione d'ufficio. 
                Il  progetto  di  lottizzazione  approvato   con   le
          modificazioni che l'Autorita' comunale  abbia  ritenuto  di
          apportare e' notificato per mezzo  del  messo  comunale  ai
          proprietari  delle   aree   fabbricabili   con   invito   a
          dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
          Ove manchi tale accettazione, il podesta'  ha  facolta'  di
          variare il progetto di lottizzazione  in  conformita'  alle
          richieste   degli   interessati   o   di   procedere   alla
          espropriazione delle aree." 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  30
          del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
                "Art. 30 Semplificazioni in materia edilizia 
                1. - 3. (Omissis) 
                3-bis. Il termine di validita' nonche' i  termini  di
          inizio e  fine  lavori  nell'ambito  delle  convenzioni  di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n.  1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque
          nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
          dicembre 2012, sono prorogati di tre anni." 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  5  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
                "Art. 5 (Permesso di soggiorno) 
                1. - 6. (Omissis) 
                7. Gli stranieri muniti del permesso di  soggiorno  o
          di  altra  autorizzazione  che  conferisce  il  diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
          idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
          contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 309." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 19 novembre  2007,  n.  251  (Attuazione  della
          direttiva     2004/83/CE     recante      norme      minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul contenuto della protezione riconosciuta): 
                "Art. 24. Documenti di viaggio. 
                1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio
          nazionale, la  competente  questura  rilascia  ai  titolari
          dello status  di  rifugiato  un  documento  di  viaggio  di
          validita'  quinquennale  rinnovabile  secondo  il   modello
          allegato alla Convenzione di Ginevra. 
                2.  Quando  sussistono  fondate   ragioni   che   non
          consentono  al  titolare   dello   status   di   protezione
          sussidiaria  di  chiedere  il  passaporto  alle   autorita'
          diplomatiche  del  Paese  di  cittadinanza,   la   questura
          competente rilascia allo straniero interessato il titolo di
          viaggio  per  stranieri.  Qualora  sussistano   ragionevoli
          motivi  per  dubitare  dell'identita'  del  titolare  della
          protezione  sussidiaria,  il  documento  e'   rifiutato   o
          ritirato. 
                3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e'
          rifiutato ovvero, nel caso di  rilascio,  il  documento  e'
          ritirato  se  sussistono  gravissimi  motivi  attinenti  la
          sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne  impediscono
          il rilascio." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  24  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
                "Art. 24 (Lavoro stagionale) 
                1. (Omissis) 
                2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia  il
          nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per  la
          durata  corrispondente  a  quella  del  lavoro   stagionale
          richiesto, non oltre venti giorni dalla data  di  ricezione
          della richiesta del datore di lavoro." 
                
              Si riporta il testo degli articoli 28, 29,  29-bis  del
          citato decreto legislativo n. 286 del 1998: 
                "Art. 28 (Diritto all'unita' familiare) 
                1. Il diritto a mantenere o a  riacquistare  l'unita'
          familiare  nei  confronti  dei   familiari   stranieri   e'
          riconosciuto, alle condizioni previste dal  presente  testo
          unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno  o  di
          permesso di soggiorno di durata non  inferiore  a  un  anno
          rilasciato per motivi di  lavoro  subordinato  o  autonomo,
          ovvero per asilo, per studio, per motivi  religiosi  o  per
          motivi familiari. 
                2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o  di
          uno  Stato  membro  dell'Unione   Europea   continuano   ad
          applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,  fatte  salve  quelle
          piu' favorevoli del presente testo unico o del  regolamento
          di attuazione. 
                3.  In  tutti   i   procedimenti   amministrativi   e
          giurisdizionali finalizzati a dare  attuazione  al  diritto
          all'unita' familiare e riguardanti i  minori,  deve  essere
          preso in  considerazione  con  carattere  di  priorita'  il
          superiore interesse del fanciullo, conformemente  a  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 1,  della  Convenzione  sui
          diritti del fanciullo del 20 novembre  1989,  ratificata  e
          resa esecutiva ai sensi della  legge  27  maggio  1991,  n.
          176." 
                "Art. 29 (Ricongiungimento familiare) 
                1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per
          i seguenti familiari: 
                  a) coniuge non legalmente separato e  di  eta'  non
          inferiore ai diciotto anni; 
                  b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
          matrimonio,  non  coniugati,  a  condizione   che   l'altro
          genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 
                  c) figli maggiorenni a carico, qualora per  ragioni
          oggettive   non    possano    provvedere    alle    proprie
          indispensabili esigenze di vita in ragione del  loro  stato
          di salute che comporti invalidita' totale; 
                  d) genitori a carico,  qualora  non  abbiano  altri
          figli  nel  Paese  di  origine  o  di  provenienza,  ovvero
          genitori ultrasessantacinquenni, qualora  gli  altri  figli
          siano   impossibilitati   al   loro    sostentamento    per
          documentati, gravi motivi di salute. 
                1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1,  lettere  b),
          c) e d), non  possano  essere  documentati  in  modo  certo
          mediante   certificati   o   attestazioni   rilasciati   da
          competenti autorita' straniere, in ragione  della  mancanza
          di una autorita' riconosciuta o comunque quando  sussistano
          fondati   dubbi   sulla   autenticita'    della    predetta
          documentazione, le rappresentanze diplomatiche o  consolari
          provvedono  al  rilascio  di   certificazioni,   ai   sensi
          dell'articolo  49  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,  sulla  base  dell'esame
          del DNA (acido  desossiribonucleico),  effettuato  a  spese
          degli interessati. 
                1-ter. Non  e'  consentito  il  ricongiungimento  dei
          familiari di cui alle lettere a) e d) del comma  1,  quando
          il familiare  di  cui  si  chiede  il  ricongiungimento  e'
          coniugato   con   un   cittadino   straniero   regolarmente
          soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. 
                2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori
          i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento  della
          presentazione dell'istanza di  ricongiungimento.  I  minori
          adottati o affidati o sottoposti a tutela  sono  equiparati
          ai figli. 
                3. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  29-bis,  lo
          straniero che richiede il ricongiungimento deve  dimostrare
          la disponibilita': 
                  a)   di   un   alloggio   conforme   ai   requisiti
          igienico-sanitari,   nonche'   di   idoneita'    abitativa,
          accertati dai competenti uffici comunali. Nel  caso  di  un
          figlio di eta' inferiore agli anni quattordici  al  seguito
          di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del
          titolare dell'alloggio nel quale il  minore  effettivamente
          dimorera'. 
                  b) di un reddito minimo annuo  derivante  da  fonti
          lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
          aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
          ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
          due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
          richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
          dell'importo annuo  dell'assegno  sociale.  Ai  fini  della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo  complessivo  dei   familiari   conviventi   con   il
          richiedente; 
                  b-bis) di una assicurazione sanitaria  o  di  altro
          titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti  i  rischi
          nel   territorio   nazionale   a   favore   dell'ascendente
          ultrasessantacinquenne  ovvero  della  sua  iscrizione   al
          Servizio  sanitario  nazionale,  previo  pagamento  di   un
          contributo il cui importo e' da  determinarsi  con  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  30  ottobre  2008  e  da
          aggiornarsi con cadenza  biennale,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
                4.  E'  consentito  l'ingresso,  al   seguito   dello
          straniero titolare di carta di soggiorno o di un  visto  di
          ingresso per lavoro subordinato  relativo  a  contratto  di
          durata non inferiore a un anno, o per lavoro  autonomo  non
          occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,  dei
          familiari   con   i   quali   e'   possibile   attuare   il
          ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
          disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 
                5. Salvo quanto disposto dall' articolo 4,  comma  6,
          e' consentito l'ingresso  per  ricongiungimento  al  figlio
          minore,  gia'  regolarmente  soggiornante  in  Italia   con
          l'altro genitore, del genitore  naturale  che  dimostri  il
          possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio  e  di
          reddito di cui al comma 3. Ai  fini  della  sussistenza  di
          tali  requisiti  si  tiene  conto  del  possesso  di   tali
          requisiti da parte dell'altro genitore. 
                6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero  alla
          permanenza sul territorio nazionale ai sensi  dell'articolo
          31, comma 3, e' rilasciato, in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 5, comma 3-bis, un  permesso  per  assistenza
          minore, rinnovabile,  di  durata  corrispondente  a  quella
          stabilita dal Tribunale per i  minorenni.  Il  permesso  di
          soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma  non
          puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 
                7. La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento
          familiare,  corredata  della  documentazione  relativa   ai
          requisiti di cui al comma  3,  e'  inviata,  con  modalita'
          informatiche,  allo  Sportello  unico  per   l'immigrazione
          presso la prefettura -  ufficio  territoriale  del  Governo
          competente per il  luogo  di  dimora  del  richiedente,  il
          quale, con  le  stesse  modalita',  ne  rilascia  ricevuta.
          L'ufficio,  acquisito  dalla  questura  il   parere   sulla
          insussistenza  dei  motivi  ostativi   all'ingresso   dello
          straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo  4,
          comma 3,  ultimo  periodo,  e  verificata  l'esistenza  dei
          requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta  ovvero
          un provvedimento di diniego dello stesso. Il  rilascio  del
          visto nei confronti del familiare per  il  quale  e'  stato
          rilasciato  il   predetto   nulla   osta   e'   subordinato
          all'effettivo  accertamento  dell'autenticita',  da   parte
          dell'autorita'  consolare  italiana,  della  documentazione
          comprovante i presupposti di  parentela,  coniugio,  minore
          eta' o stato di salute. 
                8. Il nulla osta  al  ricongiungimento  familiare  e'
          rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. 
                9. La  richiesta  di  ricongiungimento  familiare  e'
          respinta se e' accertato che  il  matrimonio  o  l'adozione
          hanno  avuto  luogo  allo  scopo  esclusivo  di  consentire
          all'interessato di entrare  o  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato. 
                10. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non
          si applicano: 
                  a) quando il soggiornante chiede il  riconoscimento
          dello status di rifugiato e la sua domanda  non  e'  ancora
          stata oggetto di una decisione definitiva; 
                  b)  agli  stranieri  destinatari  delle  misure  di
          protezione  temporanea,  disposte  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero  delle  misure  di
          cui agli articoli 20 e 20-bis; 
                  c) 
                "Art.   29-bis   (Ricongiungimento   familiare    dei
          rifugiati) 
                1. Lo straniero al quale  e'  stato  riconosciuto  lo
          status di rifugiato  puo'  richiedere  il  ricongiungimento
          familiare per le medesime categorie di familiari e  con  la
          stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si  applicano,
          in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma
          3. 
                2. Qualora un rifugiato non possa  fornire  documenti
          ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in  ragione
          del suo  status,  ovvero  della  mancanza  di  un'autorita'
          riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti
          rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di
          cooperazione consolare  Schengen  locale,  ai  sensi  della
          decisione del Consiglio europeo del 22  dicembre  2003,  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono   al
          rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          200,  sulla  base  delle  verifiche  ritenute   necessarie,
          effettuate a spese degli  interessati.  Puo'  essere  fatto
          ricorso,  altresi',  ad  altri   mezzi   atti   a   provare
          l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi  tratti
          da  documenti  rilasciati  dagli  organismi  internazionali
          ritenuti idonei  dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Il
          rigetto della domanda non puo' essere  motivato  unicamente
          dall'assenza di documenti probatori. 
                3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato,  e'
          consentito  l'ingresso  ed  il  soggiorno,  ai   fini   del
          ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado." 
              Si riporta il testo degli articoli 27  e  seguenti  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
                "Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) 
                1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                  a) dirigenti o personale altamente specializzato di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                  b) lettori  universitari  di  scambio  o  di  madre
          lingua; 
                  c) i professori universitari destinati  a  svolgere
          in Italia un incarico accademico; 
                  d) traduttori e interpreti; 
                  e) collaboratori familiari aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                  f)  persone  che,  autorizzate  a  soggiornare  per
          motivi  di  formazione  professionale,   svolgano   periodi
          temporanei  di  addestramento  presso  datori   di   lavoro
          italiani; 
                  g) 
                  h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                  i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                  l) lavoratori occupati presso circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                  m) personale artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                  n) ballerini,  artisti  e  musicisti  da  impiegare
          presso locali di intrattenimento; 
                  o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                  p)  stranieri  che  siano  destinati   a   svolgere
          qualsiasi  tipo  di  attivita'  sportiva   professionistica
          presso societa' sportive italiane ai sensi della  legge  23
          marzo 1981, n. 91; 
                  q)   giornalisti    corrispondenti    ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                  r)  persone  che,  secondo  le  norme  di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                  r-bis)  infermieri  professionali  assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
                1-bis. Nel caso in  cui  i  lavoratori  di  cui  alla
          lettera  i)  del  comma  1  siano  dipendenti  regolarmente
          retribuiti  dai  datori  di  lavoro,  persone   fisiche   o
          giuridiche, residenti o aventi sede  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e'  sostituito
          da  una  comunicazione,  da  parte  del  committente,   del
          contratto in base al quale la  prestazione  di  servizi  ha
          luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
          contenente i nominativi  dei  lavoratori  da  distaccare  e
          attestante  la  regolarita'  della  loro   situazione   con
          riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro  nello
          Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede  il  datore
          di lavoro. La comunicazione e'  presentata  allo  sportello
          unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
          fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
                1-ter. Il nulla osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da  una
          comunicazione da parte del datore di lavoro della  proposta
          di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,  previsto
          dall' articolo 5-bis. La comunicazione  e'  presentata  con
          modalita'   informatiche   allo   sportello    unico    per
          l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale  del
          Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione  al
          questore per la  verifica  della  insussistenza  di  motivi
          ostativi  all'ingresso  dello  straniero  ai  sensi   dell'
          articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e,  ove
          nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
          modalita' informatiche, alla rappresentanza  diplomatica  o
          consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
          giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca  presso
          lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
          di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
          e per la richiesta del permesso di soggiorno. 
                1-quater. Le disposizioni di cui al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
                1-quinquies. I  medici  e  gli  altri  professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti   della   rispettiva   delegazione   o    gruppo
          organizzato e limitatamente al periodo di permanenza  della
          delegazione  o  del  gruppo.  I   professionisti   sanitari
          cittadini di uno Stato membro  dell'Unione  europea  godono
          del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
                2. In deroga alle  disposizioni  del  presente  testo
          unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche  che  provvedono
          previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
          pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo
          che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale determina le procedure  e  le  modalita'
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  presente
          comma. 
                3. Rimangono ferme le disposizioni che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
                4. Il regolamento  di  cui  all'articolo  1  contiene
          altresi'  norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed
          accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
          e  soggiorno  dei  lavoratori   stranieri   occupati   alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 
                5.  L'ingresso  e   il   soggiorno   dei   lavoratori
          frontalieri  non   appartenenti   all'Unione   europea   e'
          disciplinato dalle disposizioni particolari previste  negli
          accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
                5-bis. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili." 
                "Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato) 
                1. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno
          e degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,
          da emanarsi entro il 30 giugno di  ogni  anno,  sentito  il
          Consiglio nazionale del terzo settore, di cui  all'articolo
          59 del decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  e'
          determinato il contingente annuale degli stranieri  ammessi
          a partecipare a programmi di attivita' di  volontariato  di
          interesse generale e  di  utilita'  sociale  ai  sensi  del
          presente testo unico. 
                2. Nell'ambito del contingente di cui al comma  1  e'
          consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri
          di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione
          ad un programma di attivita' di volontariato  di  interesse
          generale e di utilita'  sociale,  di  cui  all'articolo  5,
          comma 1 del decreto legislativo n.  117  del  2017,  previo
          rilascio di apposito nulla osta, a seguito  della  verifica
          dei seguenti requisiti: 
                  a) appartenenza dell'organizzazione promotrice  del
          programma di volontariato ad una delle  seguenti  categorie
          che svolgono attivita' senza scopo di lucro e  di  utilita'
          sociale: 1) enti del Terzo  settore  iscritti  al  Registro
          unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo  45  del
          decreto legislativo n.  117  del  2017;  2)  organizzazioni
          della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco
          di cui all'articolo 26, comma  3,  della  legge  11  agosto
          2014,   n.   125;   3)   enti   ecclesiastici    civilmente
          riconosciuti, in base alla legge 20 maggio  1985,  n.  222,
          nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi  di
          approvazione di intese  con  le  confessioni  religiose  ai
          sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; 
                  b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero
          e l'organizzazione promotrice e responsabile del  programma
          delle attivita' di volontariato di interesse generale e  di
          utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita'
          assegnate al volontario; 2)  le  modalita'  di  svolgimento
          delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le  ore
          in cui sara' impegnato in dette attivita';  3)  le  risorse
          stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio,  vitto,
          alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate
          direttamente  dal  volontario  per  tutta  la  durata   del
          soggiorno; 4)  l'indicazione  del  percorso  di  formazione
          anche  per  quanto  riguarda  la  conoscenza  della  lingua
          italiana; 
                  c)    sottoscrizione    obbligatoria    da    parte
          dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma
          di volontariato di una polizza assicurativa  per  le  spese
          relative  all'assistenza  sanitaria,  alla  responsabilita'
          civile  verso  terzi  e  contro  gli  infortuni   collegati
          all'attivita' di volontariato; 
                  d) assunzione della piena  responsabilita'  per  la
          copertura delle spese relative al soggiorno del volontario,
          per l'intero periodo di  durata  del  programma  stesso  di
          volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno.
          In conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  17  del
          decreto  legislativo  n.  117  del  2017,  l'attivita'  del
          volontario  impegnato  nelle  attivita'  del  programma  di
          volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore
          e  responsabile  del  programma  medesimo.  Al   volontario
          possono essere rimborsate soltanto le spese  effettivamente
          sostenute e documentate  per  l'attivita'  prestata,  entro
          limiti massimi e alle condizioni preventivamente  stabilite
          dall'ente medesimo. Sono  in  ogni  caso  vietati  rimborsi
          spese di tipo forfettario. 
                3. La domanda  di  nulla  osta  e'  presentata  dalla
          organizzazione promotrice  del  programma  di  volontariato
          allo  Sportello  unico   per   l'immigrazione   presso   la
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente  per
          il  luogo  ove  si  svolge   il   medesimo   programma   di
          volontariato. Lo Sportello,  acquisito  dalla  Questura  il
          parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso
          dello  straniero  nel  territorio  nazionale  e  verificata
          l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e  2,  rilascia
          entro quarantacinque giorni il nulla osta. 
                4. Il nulla osta e'  trasmesso,  in  via  telematica,
          dallo   sportello   unico    per    l'immigrazione,    alle
          rappresentanze  consolari   all'estero,   alle   quali   e'
          richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi  dal
          rilascio del nulla osta. 
                4-bis.  Il  nulla  osta  e'  rifiutato  e,  se   gia'
          rilasciato, e' revocato quando 
                  a) non sono rispettate  le  condizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3; 
                  b) i documenti presentati sono  stati  ottenuti  in
          maniera fraudolenta o contraffatti; 
                  c) l'organizzazione o l'ente di  cui  al  comma  2,
          lettera a), non ha rispettato i propri  obblighi  giuridici
          in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei
          lavoratori, condizioni di lavoro  o  di  impiego,  previsti
          dalla  normativa  nazionale  o  dai  contratti   collettivi
          applicabili; 
                  d) l'organizzazione o l'ente di  cui  al  comma  2,
          lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di  lavoro
          irregolare. 
                4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere  c)  e
          d), la decisione di rifiuto o di  revoca  e'  adottata  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  tiene  conto
          delle circostanze specifiche del caso. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata in via telematica agli uffici  consolari
          all'estero. 
                5. Entro otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
          territorio nazionale, il  volontario  dichiara  la  propria
          presenza allo sportello unico  per  l'immigrazione  che  ha
          rilasciato il nulla osta, ai fini  dell'espletamento  delle
          formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
          ai  sensi  del  presente  testo  unico.  Il   permesso   di
          soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e'  rilasciato
          dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma
          8,  entro  quarantacinque  giorni  dall'espletamento  delle
          formalita' di cui al  primo  periodo,  per  la  durata  del
          programma di volontariato e di norma  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno. In casi  eccezionali,  specificamente
          individuati nei programmi di volontariato e valutati  sulla
          base  di  apposite  direttive  che  saranno  emanate  dalle
          Amministrazioni interessate, il  permesso  puo'  avere  una
          durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
          nessun  caso  il  permesso  di  soggiorno,   che   non   e'
          rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso
          di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi. 
                5-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o
          il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
          revocato nei seguenti casi: 
                  a) e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) se risulta che il volontario non soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo. 
                6. Il periodo di durata  del  permesso  di  soggiorno
          rilasciato ai sensi  della  presente  disposizione  non  e'
          computabile ai fini del rilascio del permesso di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo  di  cui  all'articolo
          9-bis. 
                6-bis. La documentazione e le  informazioni  relative
          alla  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  presente
          articolo sono fornite in lingua italiana." 
                "Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca) 
                1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a
          tre mesi, al di fuori delle quote di  cui  all'articolo  3,
          comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di
          un titolo di dottorato o di un titolo di studio  superiore,
          che nel Paese  dove  e'  stato  conseguito  dia  accesso  a
          programmi di dottorato. Il cittadino straniero,  denominato
          ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle  procedure
          previste  nel  presente  articolo,  e'  selezionato  da  un
          istituto di ricerca iscritto  nell'apposito  elenco  tenuto
          dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 
                1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli stranieri: 
                  a)  che  soggiornano   a   titolo   di   protezione
          temporanea , per cure  mediche  ovvero  sono  titolari  dei
          permessi di soggiorno di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,
          20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche'  del  permesso
          di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
          del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
                  b)  che  soggiornano  in  quanto   beneficiari   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251,  e  successive  modificazioni,  ovvero  hanno
          richiesto il riconoscimento di tale protezione  e  sono  in
          attesa di una decisione definitiva; 
                  c) che  sono  familiari  di  cittadini  dell'Unione
          europea che hanno esercitato o esercitano il  diritto  alla
          libera circolazione ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive  modificazioni,  o  che,
          insieme  ai  loro   familiari   e   a   prescindere   dalla
          cittadinanza, godano  di  diritti  di  libera  circolazione
          equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla  base
          di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi  Stati  membri  e
          Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; 
                  d) che beneficiano dello status di soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                  e)  che  soggiornano  in  qualita'  di   lavoratori
          altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
                  f) che  sono  ammessi  nel  territorio  dell'Unione
          europea in qualita' di dipendenti in tirocinio  nell'ambito
          di   un   trasferimento   intrasocietario   come   definito
          dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
                  g) che sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
                2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida
          per cinque anni, e' disciplinata con decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede: 
                  a) l'iscrizione nell'elenco da parte  di  istituti,
          pubblici o  privati,  che  svolgono  attivita'  di  ricerca
          intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica  per
          aumentare  il  bagaglio  delle  conoscenze,   compresa   la
          conoscenza dell'uomo, della cultura  e  della  societa',  e
          l'utilizzazione  di  tale  bagaglio   di   conoscenze   per
          concepire nuove applicazioni; 
                  b)  la  determinazione  delle  risorse  finanziarie
          minime a disposizione dell'istituto  privato  per  chiedere
          l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; 
                  c) l'obbligo dell'istituto di  farsi  carico  delle
          spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
          ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione,  per
          un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione  della
          convenzione di accoglienza di cui al comma 3; 
                  d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione  nel
          caso di inosservanza alle norme del presente articolo. 
                2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa
          in caso di rilascio del permesso di  soggiorno  di  cui  al
          comma 9-bis. 
                3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di  cui  al
          comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
          ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di  ricerca
          e l'istituto  si  impegna  ad  accogliere  il  ricercatore.
          L'attivita' di ricerca deve essere approvata  dagli  organi
          di  amministrazione  dell'istituto  medesimo  che  valutano
          l'oggetto e la durata stimata della ricerca,  i  titoli  in
          possesso  del  ricercatore   rispetto   all'oggetto   della
          ricerca, certificati con una copia autenticata  del  titolo
          di studio, ed accertano  la  disponibilita'  delle  risorse
          finanziarie  per  la  sua  realizzazione.  La   convenzione
          stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di  lavoro
          del  ricercatore,  le   risorse   mensili   messe   a   sua
          disposizione, sufficienti a  non  gravare  sul  sistema  di
          assistenza sociale, le spese per il viaggio di  ritorno,  e
          contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
          dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
          del ricercatore a completare  l'attivita'  di  ricerca,  le
          informazioni sulla mobilita' del ricercatore in  uno  o  in
          diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
          stipula  della  convenzione,  l'indicazione  della  polizza
          assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
          suoi  familiari  ovvero   l'obbligo   per   l'istituto   di
          provvedere  alla  loro  iscrizione  al  Servizio  sanitario
          nazionale. 
                3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al
          comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
          dell'importo  dell'assegno  sociale,  ed  e'  accertata   e
          dichiarata  da  parte  dell'istituto   di   ricerca   nella
          convenzione di  accoglienza,  anche  nel  caso  in  cui  la
          partecipazione del  ricercatore  all'attivita'  di  ricerca
          benefici del sostegno finanziario dell'Unione  Europea,  di
          un'organizzazione  internazionale,  di  altro  istituto  di
          ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. 
                4. La domanda di nulla osta  per  ricerca,  corredata
          dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
          di copia autentica della convenzione di accoglienza di  cui
          al comma 3, e' presentata  dall'istituto  di  ricerca  allo
          sportello    unico    per    l'immigrazione    presso    la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo competente  per
          il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La  domanda
          indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
          ricercatore o di un documento equipollente.  Lo  sportello,
          acquisito dalla questura il  parere  sulla  sussistenza  di
          motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio
          nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
          presentazione  della  richiesta  ovvero,  entro  lo  stesso
          termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla  osta
          e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi  in  via
          telematica dallo  sportello  unico  agli  uffici  consolari
          all'estero  per  il  rilascio  del  visto  di  ingresso  da
          richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla  osta.  Il
          visto e'  rilasciato  prioritariamente  rispetto  ad  altre
          tipologie di visto. 
                4-bis.  In   caso   di   irregolarita'   sanabile   o
          incompletezza della documentazione, l'istituto  di  ricerca
          e' invitato ad integrare la stessa e il termine di  cui  al
          comma 4 e' sospeso. 
                4-ter.  Il  nulla  osta  e'  rifiutato  e,  se   gia'
          rilasciato, e' revocato quando: 
                  a) non sono rispettate  le  condizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2, 3, 3-bis e 4; 
                  b) i documenti presentati sono  stati  ottenuti  in
          maniera fraudolenta o contraffatti; 
                  c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri
          obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza   sociale,
          tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro  o
          di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
          contratti collettivi applicabili; 
                  d)  l'istituto  di  ricerca  e'  stato  oggetto  di
          sanzioni a causa di lavoro irregolare; 
                  e)  l'istituto  di   ricerca   e'   in   corso   di
          liquidazione o e' stato liquidato per insolvenza o  non  e'
          svolta alcuna attivita' economica. 
                4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere  c)
          e d), la decisione di rifiuto o di revoca e'  adottata  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  tiene  conto
          delle circostanze specifiche del caso. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata in via telematica agli uffici  consolari
          all'estero. 
                5.   La    convenzione    di    accoglienza    decade
          automaticamente nel caso di diniego al rilascio  del  nulla
          osta.  In  presenza  di  cause  che   rendono   impossibile
          l'esecuzione della convenzione, l'istituto  di  ricerca  ne
          informa  tempestivamente   lo   sportello   unico   per   i
          conseguenti adempimenti. 
                6. Entro otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
          territorio nazionale, il ricercatore  dichiara  la  propria
          presenza allo sportello unico  per  l'immigrazione  che  ha
          rilasciato il nulla osta, ai fini  dell'espletamento  delle
          formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
          ai sensi del presente testo unico. 
                7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca  la
          dicitura «ricercatore»,  e'  rilasciato  dal  questore,  ai
          sensi  del  presente  testo  unico,  entro  trenta   giorni
          dall'espletamento delle formalita' di cui al comma  6,  per
          la  durata  del  programma  di  ricerca   e   consente   lo
          svolgimento dell'attivita' indicata  nella  convenzione  di
          accoglienza nelle forme di lavoro  subordinato,  di  lavoro
          autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso  di
          proroga del programma di ricerca, il permesso di  soggiorno
          e' rinnovato, per una  durata  pari  alla  proroga,  previa
          presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
          Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale
          sulla   base   di   specifici   programmi   dell'Unione   o
          multilaterali  comprendenti  misure  sulla  mobilita',   il
          permesso di soggiorno  fa  riferimento  a  tali  programmi.
          Nell'attesa del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e'
          comunque  consentita  l'attivita'  di   ricerca.   Per   le
          finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di
          soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di
          addestramento alla ricerca  si  applicano  le  disposizioni
          previste per i titolari di permesso per motivi di studio  o
          formazione professionale. 
                7-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o
          il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
          revocato nei seguenti casi: 
                  a) e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o
          non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo. 
                8.  Il  ricongiungimento   dei   familiari   di   cui
          all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito  al
          ricercatore   di   cui   ai   commi   1   e   11-quinquies,
          indipendentemente  dalla  durata  del   suo   permesso   di
          soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo
          articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma  3,
          lettera a). Alla richiesta di  ingresso  dei  familiari  al
          seguito presentata contestualmente alla richiesta di  nulla
          osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine  di
          cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del
          ricercatore di cui al comma 11-quinquies  e'  richiesta  la
          dimostrazione di aver risieduto, in qualita' di  familiari,
          nel primo Stato  membro.  Ai  familiari  e'  rilasciato  un
          permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  ai   sensi
          dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari  a  quello
          del ricercatore. 
                9.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma   1-bis,   la
          procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
          regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro
          titolo. In tale  caso,  al  ricercatore  e'  rilasciato  il
          permesso di soggiorno di cui al comma  7  in  esenzione  di
          visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
          all'estero per la procedura di rilascio del nulla  osta  di
          cui al comma 4. 
                9-bis. In presenza dei requisiti  reddituali  di  cui
          all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo  restando  il
          rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma  3,  lo
          straniero munito di passaporto  valido  o  altro  documento
          equipollente, che ha  completato  l'attivita'  di  ricerca,
          alla  scadenza  del  permesso  di  cui  al  comma  7   puo'
          dichiarare  la  propria   immediata   disponibilita'   allo
          svolgimento di attivita' lavorativa e  alla  partecipazione
          alle misure di politica attiva del lavoro presso i  servizi
          per l'impiego, come previsto dall'articolo 19  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  e  richiedere  un
          permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e  non
          superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o
          avviare un'impresa  coerente  con  l'attivita'  di  ricerca
          completata. In  tal  caso  il  permesso  di  soggiorno  dei
          familiari e' rinnovato per la stessa  durata.  In  presenza
          dei requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'
          essere richiesta la conversione in  permesso  di  soggiorno
          per lavoro. 
                9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
          di  cui  al  comma  9-bis,   lo   straniero,   oltre   alla
          documentazione   relativa   al   possesso   dei   requisiti
          reddituali e al rispetto dell'obbligo di  cui  all'articolo
          34, comma 3, allega idonea documentazione di  conferma  del
          completamento dell'attivita' di ricerca svolta,  rilasciata
          dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma
          del completamento dell'attivita' di ricerca svolta non  sia
          gia' disponibile, puo'  essere  presentata  entro  sessanta
          giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui  al
          comma 9-bis. 
                9-quater. Il permesso di soggiorno di  cui  al  comma
          9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato: 
                  a) se la documentazione di cui  ai  commi  9-bis  e
          9-ter e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata
          o contraffatta; 
                  b) se risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis  e
          9-ter,  nonche'  le  altre  condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno previste dal presente testo unico. 
                10.  I  ricercatori  di  cui  ai  commi   1,   11   e
          11-quinquies possono essere ammessi a parita' di condizioni
          con  i  cittadini  italiani,  a   svolgere   attivita'   di
          insegnamento compatibile con le disposizioni  statutarie  e
          regolamentari dell'istituto di ricerca. 
                10-bis. Il ricercatore a cui e' stato  rilasciato  il
          permesso di soggiorno per ricerca di  cui  al  comma  7  e'
          riammesso senza formalita'  nel  territorio  nazionale,  su
          richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che  si
          oppone alla  mobilita'  di  breve  durata  del  ricercatore
          ovvero  non  autorizza  o  revoca  un'autorizzazione   alla
          mobilita' di lunga durata,  anche  quando  il  permesso  di
          soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai  fini
          del presente articolo, si intende per  mobilita'  di  breve
          durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori
          a   centottanta   giorni   in   un   arco   temporale    di
          trecentosessanta giorni e per  mobilita'  di  lunga  durata
          l'ingresso  ed  il  soggiorno  per  periodi   superiori   a
          centottanta giorni. 
                11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
          per ricerca in corso di validita' rilasciato  da  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione   europea   e'   autorizzato   a
          soggiornare nel territorio nazionale al fine di  proseguire
          la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato, per  un  periodo
          massimo di centottanta  giorni  in  un  arco  temporale  di
          trecentosessanta giorni. A tal fine non  e'  rilasciato  al
          ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui
          al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto
          di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al  comma  1,  allo
          sportello unico della prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo della provincia in cui  si  svolge  l'attivita'  di
          ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto
          in  corso  di  validita'  o  documento   equipollente   del
          ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato
          di iscrizione all'elenco  di  cui  al  comma  1,  di  copia
          dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del
          ricercatore  e  dei  familiari  e  della   convenzione   di
          accoglienza con  l'istituto  di  ricerca  del  primo  Stato
          membro   nonche'   della   documentazione   relativa   alla
          disponibilita' di risorse sufficienti per non  gravare  sul
          sistema  di  assistenza  sociale  e  di  una  assicurazione
          sanitaria per il ricercatore e per i  suoi  familiari,  ove
          tali  elementi   non   risultino   dalla   convenzione   di
          accoglienza. 
                11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso
          in Italia immediatamente dopo la comunicazione  di  cui  al
          comma 11. I familiari del ricercatore di cui  al  comma  11
          hanno il diritto di entrare e  soggiornare  nel  territorio
          nazionale,  al  fine  di  accompagnare  o  raggiungere   il
          ricercatore, purche' in possesso di un passaporto valido  o
          documento equipollente e di un'autorizzazione in  corso  di
          validita',  rilasciata  dal  primo  Stato  membro,   previa
          dimostrazione di aver risieduto in  qualita'  di  familiari
          nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 7. 
                11-ter. Entro trenta giorni  dalla  comunicazione  di
          cui al comma 11, lo sportello unico,  acquisito  il  parere
          della  questura  sulla  sussistenza  di  eventuali   motivi
          ostativi all'ingresso nel  territorio  nazionale,  comunica
          all'istituto  di  ricerca,   e   all'autorita'   competente
          designata come punto di contatto dal primo Stato membro che
          sussistono  motivi  di  opposizione  alla   mobilita'   del
          ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla
          questura, nei seguenti casi: 
                  a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11; 
                  b) i  documenti  sono  stati  ottenuti  in  maniera
          fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti; 
                  c)  l'ente  di   ricerca   non   risulta   iscritto
          nell'elenco di cui al comma 1; 
                  d)  e'  stata  raggiunta  la  durata  massima   del
          soggiorno di cui al comma 11; 
                  e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e
          soggiorno previste dal presente testo unico. 
                11-quater. In caso di opposizione alla  mobilita'  il
          ricercatore  e  se  presenti  i  suoi   familiari   cessano
          immediatamente tutte le attivita' e lasciano il  territorio
          nazionale. 
                11-quinquies. Per  periodi  superiori  a  centottanta
          giorni, lo straniero titolare di un permesso  di  soggiorno
          per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione
          europea e in corso  di  validita'  e'  autorizzato  a  fare
          ingresso senza necessita' di  visto  e  a  soggiornare  nel
          territorio nazionale per svolgere  l'attivita'  di  ricerca
          presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco  di  cui
          al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui  al  comma
          4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel  territorio
          nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta
          e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del
          periodo di soggiorno ivi previsto. 
                11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies
          e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando: 
                  a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter; 
                  b) l'autorizzazione del primo  Stato  membro  scade
          durante la procedura di rilascio del nulla osta. 
                11-septies.  Al   ricercatore   di   cui   al   comma
          11-quinquies e' rilasciato un permesso di soggiorno recante
          la  dicitura  «mobilità-ricercatore»  e  si  applicano   le
          disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del  rilascio  e
          dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di  cui  al
          presente comma sono informate le autorita'  competenti  del
          primo Stato membro. 
                11-octies. Nelle more del rilascio del nulla  osta  e
          della consegna del permesso di soggiorno e'  consentito  al
          ricercatore  di  cui  al  comma  11-quinquies  di  svolgere
          attivita' di  ricerca  a  condizione  che  l'autorizzazione
          rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validita'
          e che non sia superato un  periodo  di  centottanta  giorni
          nell'arco di trecentosessanta giorni. 
                11-nonies. Per quanto non espressamente previsto  dal
          presente  articolo,  si  applicano,  ove  compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
          6, secondo periodo. 
                11-decies.  La  documentazione  e   le   informazioni
          relative  alla  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al
          presente articolo sono fornite in lingua italiana." 
                "Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per  lavoratori
          altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) 
                1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi  superiori
          a tre mesi e' consentito, al di fuori delle  quote  di  cui
          all'articolo  3,  comma  4,  agli  stranieri,  di   seguito
          denominati lavoratori stranieri altamente qualificati,  che
          intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per
          conto o sotto la direzione o il coordinamento  di  un'altra
          persona fisica o giuridica e che sono in possesso: 
                  a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
          autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che
          attesti il  completamento  di  un  percorso  di  istruzione
          superiore di durata almeno triennale  e  di  una  qualifica
          professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e
          3 della classificazione ISTAT delle professioni CP  2011  e
          successive   modificazioni,   attestata   dal   paese    di
          provenienza e riconosciuta in Italia; 
                  b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
          novembre  2007,  n.  206,  limitatamente  all'esercizio  di
          professioni regolamentate. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
                  a) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
                  b) ai lavoratori stranieri  altamente  qualificati,
          titolari della Carta  blu  rilasciata  in  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  1,  regolarmente  soggiornanti  sul   territorio
          nazionale. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          agli stranieri: 
                  a)  che  soggiornano   a   titolo   di   protezione
          temporanea, per  cure  mediche  ovvero  sono  titolari  dei
          permessi di soggiorno di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,
          20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
                  b)  che  soggiornano  in  quanto   beneficiari   di
          protezione  internazionale  riconosciuta  ai  sensi   della
          direttiva 2004/83/CE (322) del Consiglio del 29 aprile 2004
          cosi' come recepita dal  decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, e della direttiva  2005/85/CE  del  Consiglio
          del 1° dicembre  2005,  cosi'  come  recepita  dal  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, ovvero hanno chiesto  il  riconoscimento  di
          tale protezione e sono ancora in attesa  di  una  decisione
          definitiva; 
                  c) che  chiedono  di  soggiornare  in  qualita'  di
          ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; 
                  d) che sono familiari di cittadini dell'Unione  che
          hanno esercitato o esercitano il loro diritto  alla  libera
          circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,
          cosi' come recepita  dal  decreto  legislativo  6  febbraio
          2007, n. 30, e successive modificazioni; 
                  e) che beneficiano dello status di soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                  f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
          di  impegni  previsti  da  un  accordo  internazionale  che
          agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
          categorie di persone fisiche connesse al commercio  e  agli
          investimenti; 
                  g)  che  soggiornano  in  qualita'  di   lavoratori
          stagionali; 
                  h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'  di
          lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
          lettere  a),  g)  ed  i),  in  conformita'  alla  direttiva
          96/71/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16
          dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
                  i) che in virtu' di accordi conclusi tra  il  Paese
          terzo di appartenenza e l'Unione  e  i  suoi  Stati  membri
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; 
                  l) che sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
                4.  La  domanda  di  nulla  osta  al  lavoro  per   i
          lavoratori stranieri altamente  qualificati  e'  presentata
          dal   datore   di   lavoro   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione presso  la  prefettura-ufficio  territoriale
          del Governo. La presentazione della domanda ed il  rilascio
          del nulla osta, dei visti di ingresso  e  dei  permessi  di
          soggiorno,  sono  regolati  dalle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 22, fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni
          previste dal presente articolo. 
                5. Il datore di  lavoro,  in  sede  di  presentazione
          della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto  dal
          comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena  di  rigetto
          della domanda: 
                  a) la proposta di contratto di lavoro  o  l'offerta
          di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo
          svolgimento di una attivita'  lavorativa  che  richiede  il
          possesso di una  qualifica  professionale  superiore,  come
          indicata al comma 1, lettera a); 
                  b)  il  titolo  di  istruzione   e   la   qualifica
          professionale superiore, come indicati al comma 1,  lettera
          a), posseduti dallo straniero; 
                  c) l'importo dello stipendio  annuale  lordo,  come
          ricavato  dal  contratto  di  lavoro  ovvero   dall'offerta
          vincolante, che non deve essere  inferiore  al  triplo  del
          livello   minimo    previsto    per    l'esenzione    dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria. 
                6. Lo sportello unico per l'immigrazione  convoca  il
          datore di lavoro e rilascia il nulla  osta  al  lavoro  non
          oltre novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda
          ovvero, entro il medesimo termine, comunica  al  datore  di
          lavoro il rigetto della stessa. Gli  stranieri  di  cui  al
          comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  regolarmente
          soggiornanti  sul  territorio  nazionale,   accedono   alla
          procedura  di  rilascio  del  nulla  osta   al   lavoro   a
          prescindere   dal   requisito   dell'effettiva    residenza
          all'estero. 
                7.  Il  rilascio  del  nulla  osta   al   lavoro   e'
          subordinato al preventivo  espletamento  degli  adempimenti
          previsti dall'articolo 22, comma 4. 
                8. Il nulla osta  al  lavoro  e'  sostituito  da  una
          comunicazione  del  datore  di  lavoro  della  proposta  di
          contratto di lavoro o dell'offerta  di  lavoro  vincolante,
          formulate  ai  sensi  del  comma  5,  e  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel  caso
          in cui il  datore  di  lavoro  abbia  sottoscritto  con  il
          Ministero dell'interno, sentito il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, un apposito protocollo di  intesa,
          con  cui  il  medesimo  datore  di  lavoro  garantisce   la
          sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  5   e
          dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni del presente comma, il datore di  lavoro
          deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui  al
          comma 10. 
                9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato  ovvero,  nel
          caso sia stato rilasciato, e' revocato se  i  documenti  di
          cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante  frode  o  sono
          stati  falsificati  o  contraffatti   ovvero   qualora   lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che
          il ritardo sia  dipeso  da  cause  di  forza  maggiore.  Le
          revoche del nulla osta sono comunicate al  Ministero  degli
          affari esteri tramite i collegamenti telematici. 
                10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato  se
          il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; 
                  c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. 
                11. Al  lavoratore  straniero  altamente  qualificato
          autorizzato allo svolgimento  di  attivita'  lavorative  e'
          rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 8, recante la  dicitura  "Carta  blu
          UE", nella rubrica  "tipo  di  permesso".  Il  permesso  di
          soggiorno  e'  rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del
          contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
          e della comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  con
          durata biennale, nel caso di contratto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
          di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi. 
                12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato  o  il
          suo  rinnovo  e'  rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato
          concesso, e' revocato nei seguenti casi: 
                  a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) se risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui lo stesso ha  ottenuto  il  nulla
          osta ai sensi del presente articolo; 
                  c) se lo straniero non ha rispettato le  condizioni
          di cui al comma 13; 
                  d)  qualora  lo   straniero   non   abbia   risorse
          sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso,  i  propri
          familiari, senza ricorrere al regime di assistenza  sociale
          nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. 
                13. Il titolare di Carta  blu  UE,  limitatamente  ai
          primi  due  anni  di  occupazione  legale  sul   territorio
          nazionale,  esercita  esclusivamente  attivita'  lavorative
          conformi alle condizioni di ammissione previste al comma  1
          e limitatamente a quelle per le quali e'  stata  rilasciata
          la Carta blu UE. I cambiamenti  di  datore  di  lavoro  nel
          corso dei primi due anni sono  soggetti  all'autorizzazione
          preliminare   da   parte   delle    competenti    Direzioni
          territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla  ricezione
          della documentazione relativa al nuovo contratto di  lavoro
          o   offerta   vincolante,   il   parere   della   Direzione
          territoriale competente si intende acquisito. 
                14. E' escluso l'accesso al lavoro  se  le  attivita'
          dello  stesso  comportano,   anche   in   via   occasionale
          l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,  ovvero
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
          escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui,  conformemente
          alla legge nazionale o comunitaria  vigente,  le  attivita'
          dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai
          cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. 
                15. I titolari di Carta  blu  UE  beneficiano  di  un
          trattamento  uguale  a  quello  riservato   ai   cittadini,
          conformemente  alla   normativa   vigente,   ad   eccezione
          dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come
          previsto al comma 13. 
                16. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al
          titolare di Carta blu UE,  indipendentemente  dalla  durata
          del suo permesso di soggiorno, ai sensi e  alle  condizioni
          previste dall'articolo 29. Ai familiari  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno per  motivi  di  famiglia,  ai  sensi
          dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari  a  quello
          del titolare di Carta blu UE. 
                17. Dopo diciotto mesi  di  soggiorno  legale  in  un
          altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu  UE,
          rilasciata da detto Stato, puo'  fare  ingresso  in  Italia
          senza  necessita'  del  visto,  al   fine   di   esercitare
          un'attivita'  lavorativa,  alle  condizioni  previste   dal
          presente  articolo.  Entro  un   mese   dall'ingresso   nel
          territorio nazionale,  il  datore  di  lavoro  presenta  la
          domanda di nulla osta al lavoro con la  procedura  prevista
          al comma 4 e alle  condizioni  del  presente  articolo.  Il
          nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60 giorni.  La
          domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata  dal
          datore di lavoro anche se il titolare della  Carta  blu  UE
          soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.  Al
          lavoratore straniero altamente qualificato  autorizzato  al
          lavoro dallo sportello unico e' rilasciato dal Questore  il
          permesso secondo le modalita' ed alle  condizioni  previste
          dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e'  informato
          lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu
          UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
          revocato il nulla osta  al  lavoro  o  il  permesso  ovvero
          questo  ultimo  non  e'  stato   rinnovato,   e'   disposta
          l'espulsione ai sensi dell'articolo 13  e  l'allontanamento
          e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
          aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui  la
          Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
          o sia stata revocata. Nei confronti del titolare  di  Carta
          blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 22,  comma
          11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta  blu  UE
          in possesso di un valido  titolo  di  soggiorno  rilasciato
          dallo Stato  membro  di  provenienza  e  del  documento  di
          viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno  per
          motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
          6, previa dimostrazione di aver risieduto  in  qualita'  di
          familiare del titolare di Carta blu UE nel  medesimo  Stato
          membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
          di cui all'articolo 29, comma 3. 
                18.  Per  quanto  non  espressamente   previsto   dal
          presente articolo trovano applicazione le  disposizioni  di
          cui all'articolo 22, in quanto compatibili." 
                "Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno  nell'ambito
          di trasferimenti intra-societari) 
                1. L'ingresso e il soggiorno in Italia  per  svolgere
          prestazioni   di   lavoro   subordinato   nell'ambito    di
          trasferimenti intra-societari per periodi superiori  a  tre
          mesi  e'  consentito,  al  di  fuori  delle  quote  di  cui
          all'articolo 3, comma 4,  agli  stranieri  che  soggiornano
          fuori del territorio dell'Unione europea al  momento  della
          domanda di ingresso o  che  sono  stati  gia'  ammessi  nel
          territorio di un altro  Stato  membro  e  che  chiedono  di
          essere ammessi nel territorio nazionale in qualita' di: 
                  a) dirigenti; 
                  b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori  in
          possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il
          settore  di  attivita',   le   tecniche   o   la   gestione
          dell'entita' ospitante, valutate, oltre che  rispetto  alle
          conoscenze specifiche relative all'entita' ospitante, anche
          alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata,
          inclusa un'adeguata esperienza professionale, per  un  tipo
          di lavoro o di attivita' che richiede  conoscenza  tecniche
          specifiche, compresa l'eventuale appartenenza  ad  un  albo
          professionale; 
                  c) lavoratori in  formazione,  ossia  i  lavoratori
          titolari  di  un  diploma   universitario,   trasferiti   a
          un'entita' ospitante ai fini dello sviluppo della  carriera
          o  dell'acquisizione  di  tecniche  o  metodi  d'impresa  e
          retribuiti durante il trasferimento. 
                2. Per trasferimento intra-societario  ai  sensi  del
          comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero,
          che al momento della richiesta di nulla osta al  lavoro  si
          trova al di fuori del territorio  dell'Unione  europea,  da
          un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo  straniero
          e' legato da un rapporto di lavoro che dura da  almeno  tre
          mesi,  a  un'entita'   ospitante   stabilita   in   Italia,
          appartenente   alla   stessa   impresa   o   a   un'impresa
          appartenente  allo  stesso  gruppo  di  imprese  ai   sensi
          dell'articolo 2359  del  codice  civile.  Il  trasferimento
          intra-societario  comprende  i  casi   di   mobilita'   dei
          lavoratori stranieri tra  entita'  ospitanti  stabilite  in
          diversi Stati membri. 
                3. Per entita' ospitante si intende la sede,  filiale
          o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui  dipende  il
          lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso
          gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia. 
                4. Il presente articolo non si applica agli stranieri
          che: 
                  a)  chiedono  di   soggiornare   in   qualita'   di
          ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; 
                  b) in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo
          di appartenenza e l'Unione europea e i suoi  Stati  membri,
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione  o  lavorano
          presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi; 
                  c) soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori
          distaccati, ai sensi  della  direttiva  96/71/CE,  e  della
          direttiva 2014/67/UE; 
                  d) svolgono attivita' di lavoro autonomo; 
                  e) svolgono lavoro somministrato; 
                  f) sono ammessi  come  studenti  a  tempo  pieno  o
          effettuano  un  tirocinio   di   breve   durata   e   sotto
          supervisione nell'ambito del percorso di studi. 
                5.  L'entita'   ospitante   presenta   la   richiesta
          nominativa di nulla osta al trasferimento  intra-societario
          allo  sportello  unico   per   l'immigrazione   presso   la
          prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia
          in cui ha sede legale l'entita' ospitante. La richiesta,  a
          pena di rigetto, indica: 
                  a) che l'entita' ospitante  e  l'impresa  stabilita
          nel paese terzo appartengono alla  stessa  impresa  o  allo
          stesso gruppo di imprese; 
                  b) che il lavoratore ha  lavorato  alle  dipendenze
          della stessa impresa  o  di  un'impresa  appartenente  allo
          stesso  gruppo  per  un  periodo   minimo   di   tre   mesi
          ininterrotti  immediatamente   precedenti   la   data   del
          trasferimento intra-societario; 
                  c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da
          una lettera di incarico risulta: 
                    1) la durata  del  trasferimento  e  l'ubicazione
          dell'entita' ospitante o delle entita' ospitanti; 
                    2) che  il  lavoratore  ricoprira'  un  posto  di
          dirigente, di lavoratore specializzato o di  lavoratore  in
          formazione nell'entita' ospitante; 
                    3) la retribuzione, nonche' le  altre  condizioni
          di  lavoro  e  di  occupazione  durante  il   trasferimento
          intra-societario; 
                    4)   che,   al    termine    del    trasferimento
          intra-societario, lo straniero fara' ritorno in  un'entita'
          appartenente alla  stessa  impresa  o  a  un'impresa  dello
          stesso gruppo stabilite in un Paese terzo; 
                  d) il possesso  delle  qualifiche,  dell'esperienza
          professionale e del titolo di studio di  cui  al  comma  1,
          lettere a), b) e c); 
                  e)  il  possesso  da  parte  dello  straniero   dei
          requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007,
          n.  206,  nell'ipotesi  di  esercizio   della   professione
          regolamentata a cui si riferisce la richiesta; 
                  f) gli estremi di  passaporto  valido  o  documento
          equipollente dello straniero; 
                  g)  per  i  lavoratori  in  formazione,  il   piano
          formativo individuale contenente la durata,  gli  obiettivi
          formativi e le condizioni di svolgimento della formazione; 
                  h)   l'impegno   ad   adempiere    agli    obblighi
          previdenziali  e  assistenziali  previsti  dalla  normativa
          italiana, salvo che  non  vi  siano  accordi  di  sicurezza
          sociale con il Paese di appartenenza. 
                6.  La  richiesta  di  nulla  osta  al  trasferimento
          intra-societario contiene altresi'  l'impegno  dell'entita'
          ospitante   a   comunicare   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione ogni variazione del rapporto di  lavoro  che
          incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5. 
                7. La documentazione relativa ai requisiti di cui  al
          comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 e'  presentata,
          dall'entita'   ospitante,   entro   dieci   giorni    dalla
          presentazione della richiesta,  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla
          verifica   della   regolarita',   della    completezza    e
          dell'idoneita'  della  stessa.  In  caso  di  irregolarita'
          sanabile o incompletezza  della  documentazione,  l'entita'
          ospitante e' invitata ad integrare la stessa ed il  termine
          di cui al comma 8 e'  sospeso  fino  alla  regolarizzazione
          della documentazione. 
                8.  Lo  sportello  unico  per   l'immigrazione,   nel
          complessivo termine massimo di quarantacinque giorni  dalla
          presentazione  della  richiesta,  acquisiti  i  pareri   di
          competenza   della   sede   territoriale   dell'Ispettorato
          nazionale del lavoro per la verifica  delle  condizioni  di
          cui al comma 5 e  della  questura  per  la  verifica  della
          insussistenza  di  motivi   ostativi   all'ingresso   dello
          straniero  ai  sensi  dell'articolo  31,   comma   1,   del
          regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o,  entro
          il medesimo termine, comunica  al  richiedente  il  rigetto
          dello stesso. Il nulla  osta  e  il  codice  fiscale  dello
          straniero sono trasmessi in via telematica dallo  sportello
          unico per  l'immigrazione  agli  Uffici  consolari  per  il
          rilascio del visto. Il  nulla  osta  ha  validita'  per  un
          periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
                9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario e'
          rilasciato con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, ad
          eccezione del comma 4, e dell'articolo 31  del  regolamento
          di attuazione, ove compatibili. 
                10. Entro otto giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
          territorio nazionale,  lo  straniero  dichiara  la  propria
          presenza allo sportello unico  per  l'immigrazione  che  ha
          rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del  permesso
          di soggiorno. 
                11.   La    durata    massima    del    trasferimento
          intra-societario e'  di  tre  anni  per  i  dirigenti  e  i
          lavoratori specializzati e di un anno per i  lavoratori  in
          formazione.  Tra  la  fine   della   durata   massima   del
          trasferimento  intra-societario  e  la   presentazione   di
          un'altra domanda di ingresso nel territorio  nazionale  per
          trasferimento  intra-societario  per  lo  stesso  straniero
          devono intercorrere almeno tre mesi. 
                12. I lavoratori ammessi  in  Italia  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari beneficiano delle  condizioni
          di lavoro e di occupazione  previste  dall'articolo  4  del
          decreto  legislativo  17  luglio   2016,   n.   136.   Essi
          beneficiano, altresi', di un trattamento  uguale  a  quello
          riservato ai lavoratori italiani  per  quanto  concerne  la
          liberta'  di  associazione,  adesione  e  partecipazione  a
          organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei  datori
          di lavoro o a  qualunque  organizzazione  professionale  di
          categoria e per quanto concerne  l'erogazione  dei  beni  e
          servizi  a  disposizione  del   pubblico,   ad   esclusione
          dell'accesso ad un  alloggio  e  dei  servizi  forniti  dai
          centri per l'impiego. In caso di  mobilita'  intra-unionale
          si applica il regolamento (CE) n. 1231/2010. 
                13.  Nel  caso  in  cui  l'entita'  ospitante   abbia
          sottoscritto con  il  Ministero  dell'interno,  sentito  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   un
          protocollo di intesa, con  cui  garantisce  la  sussistenza
          delle condizioni previste dal comma 5,  il  nulla  osta  e'
          sostituito da una comunicazione presentata,  con  modalita'
          telematiche, dall'entita' ospitante  allo  sportello  unico
          per l'immigrazione. La  comunicazione  e'  trasmessa  dallo
          sportello unico  per  l'immigrazione  al  questore  per  la
          verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
          dello straniero ai sensi dell'articolo  31,  comma  1,  del
          regolamento di attuazione e, ove nulla osti  da  parte  del
          questore, lo sportello unico per  l'immigrazione  invia  la
          comunicazione,  con  le  medesime  modalita'   telematiche,
          all'Ufficio  consolare  per  il  rilascio  del   visto   di
          ingresso. Entro otto giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
          territorio nazionale,  lo  straniero  dichiara  la  propria
          presenza allo sportello unico per  l'immigrazione  ai  fini
          del rilascio del permesso di soggiorno. 
                14.  L'entita'  ospitante  che  ha  sottoscritto   un
          protocollo  di  intesa  ai  sensi  del  comma  13  comunica
          tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni
          modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto
          protocollo. 
                15. Il nulla osta al  trasferimento  intra-societario
          e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato quando: 
                  a) non sono rispettate le condizioni  previste  dal
          comma 5; 
                  b) non e' trascorso l'intervallo temporale  di  cui
          al comma 11; 
                  c) i documenti presentati sono  stati  ottenuti  in
          maniera   fraudolenta   o   sono   stati   falsificati    o
          contraffatti; 
                  d)   l'entita'   ospitante   e'   stata   istituita
          principalmente  allo  scopo  di  agevolare  l'ingresso  dei
          lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario; 
                  e) l'entita' ospitante non ha rispettato  i  propri
          obblighi in  materia  tributaria,  di  previdenza  sociale,
          diritti  dei  lavoratori,  condizioni  di   lavoro   e   di
          occupazione  previsti  dalla  normativa  nazionale  o   dai
          contratti collettivi applicabili; 
                  f) l'entita' ospitante e' stata oggetto di sanzioni
          per lavoro non dichiarato o occupazione illegale; 
                  g) l'entita' ospitante e' in corso di liquidazione,
          e' stata liquidata o non svolge alcuna attivita' economica. 
                16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g),
          la decisione  di  rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  tiene  conto
          delle circostanze specifiche del caso. 
                17.  Al  lavoratore  autorizzato   al   trasferimento
          intra-societario  e'   rilasciato   dal   questore,   entro
          quarantacinque giorni dalla dichiarazione  di  presenza  di
          cui  ai  commi  10  e  13  un  permesso  di  soggiorno  per
          trasferimento intra-societario recante  la  dicitura  «ICT»
          nella rubrica «tipo di permesso», con le modalita'  di  cui
          all'articolo  5.  Lo  straniero  dichiara   alla   questura
          competente il proprio domicilio e si impegna a  comunicarne
          ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6,  comma
          8. 
                18. Il permesso di soggiorno ICT non e' rilasciato  o
          il suo rinnovo e'  rifiutato  o,  se  gia'  rilasciato,  e'
          revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando: 
                  a) e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) risulta che il lavoratore  intra-societario  non
          soddisfaceva  o  non  soddisfa  piu'  le   condizioni   per
          l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico
          o se soggiorna per  fini  diversi  da  quelli  per  cui  ha
          ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; 
                  c)  e'  stata  raggiunta  la  durata  massima   del
          trasferimento intra-societario di cui al comma 11. 
                19. La  revoca  del  permesso  di  soggiorno  ICT  e'
          comunicata  per  iscritto  al  lavoratore   e   all'entita'
          ospitante. 
                20. Il permesso di soggiorno ICT  ha  durata  pari  a
          quella del trasferimento  intra-societario  e  puo'  essere
          rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di  durata
          massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco
          temporaneo di cui al comma 2,  previa  verifica,  da  parte
          dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5,
          dei presupposti della proroga. 
                21. Il rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  ICT  e'
          consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma
          11, anche quando lo straniero svolge  attivita'  lavorativa
          in un altro Stato membro dell'Unione europea. In  tal  caso
          il rinnovo e' richiesto al  questore  competente  al  primo
          rilascio. 
                22. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al
          titolare del permesso di soggiorno  ICT,  indipendentemente
          dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
          condizioni  previste  dall'articolo  29.  Ai  familiari  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai
          sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di  durata  pari  a
          quella del permesso di soggiorno ICT. 
                23. Alla  richiesta  di  ingresso  dei  familiari  al
          seguito, presentata contestualmente alla richiesta  di  cui
          al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8. 
                24.  Lo  straniero  a  cui  e'  stato  rilasciato  il
          permesso di soggiorno ICT e' riammesso senza formalita' nel
          territorio nazionale, su richiesta di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, che si oppone alla mobilita' di  breve
          durata   dello   straniero,   non   autorizza   o    revoca
          un'autorizzazione alla mobilita'  di  lunga  durata,  anche
          quando il permesso di soggiorno ICT e' scaduto o  revocato.
          Ai fini del presente comma, si  intende  per  mobilita'  di
          breve durata l'ingresso ed il  soggiorno  per  periodi  non
          superiori  a  novanta  giorni  in  un  arco  temporale   di
          centottanta  giorni  e  per  mobilita'  di   lunga   durata
          l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a  novanta
          giorni. 
                25.  Per  quanto  non  espressamente   previsto   dal
          presente  articolo,  si  applicano,  ove  compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
          6, secondo periodo. 
                26. In caso di  impiego  di  uno  o  piu'  lavoratori
          stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai
          sensi del comma 17 o il cui  permesso  sia  scaduto  e  del
          quale  non  sia  stato  chiesto  il  rinnovo,  si   applica
          l'articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e
          12-quinquies." 
                "Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di
          soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato
          da altro Stato membro) 
                1. Lo straniero titolare di un permesso di  soggiorno
          ICT  rilasciato  da  altro  Stato  membro  e  in  corso  di
          validita'  e'  autorizzato  a  soggiornare  nel  territorio
          nazionale e a  svolgere  attivita'  lavorativa  presso  una
          sede, filiale o rappresentanza in  Italia  dell'impresa  da
          cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso  di
          soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo  stesso
          gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
          per un  periodo  massimo  di  novanta  giorni  in  un  arco
          temporale  di   centottanta   giorni.   Si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7,  ad  eccezione
          del terzo periodo. 
                2. Lo straniero titolare di un permesso di  soggiorno
          ICT  rilasciato  da  altro  Stato  membro  e  in  corso  di
          validita'  e'  autorizzato  a  soggiornare  nel  territorio
          nazionale e a  svolgere  attivita'  lavorativa  presso  una
          sede, filiale o rappresentanza in  Italia  dell'impresa  da
          cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso  di
          soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo  stesso
          gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia,
          per un periodo superiore a novanta giorni  previo  rilascio
          del nulla osta ai sensi dell'articolo  27-quinquies,  comma
          5. 
                3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 e' consentito
          l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto. 
                4. La richiesta di nulla osta di cui al  comma  2  e'
          presentata dall'entita' ospitante allo sportello unico  per
          l'immigrazione presso  la  prefettura-ufficio  territoriale
          del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entita'
          ospitante e indica a pena di rigetto la  sussistenza  delle
          condizioni  di  cui  all'articolo  27-quinquies,  comma  5,
          lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 27-quinquies,  commi  6,  7,  8,  primo
          periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero e' gia' presente
          nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta
          di nulla osta e' presentata entro novanta  giorni  dal  suo
          ingresso. 
                5. La documentazione e le informazioni relative  alle
          condizioni di  cui  al  comma  4  sono  fornite  in  lingua
          italiana. 
                6. Entro otto  giorni  lavorativi  dal  rilascio  del
          nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico  per
          l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel
          territorio nazionale ai fini del rilascio del  permesso  di
          soggiorno. 
                7.  Nel  caso  in  cui  l'entita'   ospitante   abbia
          sottoscritto con  il  Ministero  dell'interno,  sentito  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   un
          protocollo di intesa, con  cui  garantisce  la  sussistenza
          delle condizioni previste dal comma 4,  il  nulla  osta  e'
          sostituito da una comunicazione presentata,  con  modalita'
          telematiche, dall'entita' ospitante  allo  sportello  unico
          per l'immigrazione. La  comunicazione  e'  trasmessa  dallo
          sportello unico  per  l'immigrazione  al  questore  per  la
          verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
          dello straniero ai sensi dell'articolo  31,  comma  1,  del
          regolamento di attuazione e, ove nulla osti  da  parte  del
          questore, lo sportello unico per l'immigrazione  invita  lo
          straniero,  per  il  tramite  dell'entita'   ospitante,   a
          dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza
          nel territorio nazionale ai fini del rilascio del  permesso
          di soggiorno. 
                8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,
          e' revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui
          al  comma  4,  primo  periodo,  nonche'  nei  casi  di  cui
          all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e),  f)  e
          g). 
                9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 e' rilasciato
          dal   questore,   entro   quarantacinque    giorni    dalla
          dichiarazione di presenza  di  cui  ai  commi  6  e  7,  un
          permesso di soggiorno per mobilita' di lunga durata recante
          la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di  permesso»,
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  5.  Lo  straniero
          dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si
          impegna a comunicarne ogni successiva variazione  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 8. 
                10. Il  permesso  di  soggiorno  mobile  ICT  non  e'
          rilasciato o  il  suo  rinnovo  e'  rifiutato  o,  se  gia'
          rilasciato, e' revocato, oltre che nei casi di cui al comma
          8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18.  La
          revoca  del   permesso   di   soggiorno   mobile   ICT   e'
          tempestivamente  comunicata  allo  Stato  membro   che   ha
          rilasciato il permesso di soggiorno ICT. 
                11. Nelle more del rilascio del nulla  osta  e  della
          consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero
          e' autorizzato a svolgere l'attivita' lavorativa  richiesta
          qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato  dal  primo
          Stato membro non sia scaduto. 
                12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno
          mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          27-quinquies, comma 12. 
                13. Il permesso di soggiorno  mobile  ICT  ha  durata
          pari a quella del periodo di  mobilita'  richiesta  e  puo'
          essere rinnovato  dalla  questura  competente  in  caso  di
          proroga del periodo di mobilita', previa verifica da  parte
          dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma  4
          dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima
          di  cui  all'articolo  27-quinquies,  comma  11,  e   della
          validita' del permesso di soggiorno  ICT  rilasciato  dallo
          Stato membro di provenienza. 
                14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile  ICT
          e'    consentito     il     ricongiungimento     familiare,
          indipendentemente  dalla  durata  del   suo   permesso   di
          soggiorno,   ai   sensi   e   alle   condizioni    previste
          dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di
          soggiorno per motivi familiari ai sensi  dell'articolo  30,
          commi 2, 3 e 6, di durata pari a  quella  del  permesso  di
          soggiorno mobile ICT. 
                15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso
          di soggiorno mobile ICT e in possesso di un  valido  titolo
          di soggiorno rilasciato dallo Stato membro  di  provenienza
          e'  consentito  l'ingresso  nel  territorio  nazionale,  in
          esenzione dal  visto,  ed  e'  rilasciato  un  permesso  di
          soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo  30,
          commi 2, 3 e 6, di durata pari a  quella  del  permesso  di
          soggiorno  mobile  ICT,  previa   dimostrazione   di   aver
          risieduto  in  qualita'  di  familiari  del  titolare   del
          permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro. 
                16. Nel caso di impiego  di  uno  o  piu'  lavoratori
          stranieri il cui permesso di soggiorno  ICT  rilasciato  da
          altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o  non
          sia stato richiesto entro novanta giorni  dall'ingresso  in
          Italia il  nulla  osta  di  cui  al  comma  4,  si  applica
          l'articolo  22,  commi  12,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e
          12-quinquies." 
              Si riporta il testo degli  articoli  22,  24,  26,  30,
          39-bis e 39-bis.1 del citato decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286: 
                "Art. 22 (Lavoro subordinato a  tempo  determinato  e
          indeterminato) 
                1.  In  ogni  provincia  e'   istituito   presso   la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo  uno  sportello
          unico   per   l'immigrazione,   responsabile    dell'intero
          procedimento   relativo   all'assunzione   di    lavoratori
          subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 
                2.  Il  datore  di  lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero deve  presentare,  previa  verifica,  presso  il
          centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
          un   lavoratore   presente   sul   territorio    nazionale,
          idoneamente   documentata,   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                  a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                  b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
                  c)  la  proposta  di  contratto  di  soggiorno  con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
                  d)  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro. 
                3. Nei casi in cui non abbia una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
                4. 
                5.  Lo  sportello  unico  per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi   e   qualitativi    determinati    a    norma
          dell'articolo  3,  comma  4,  e  dell'articolo  21,  e,   a
          richiesta   del   datore   di    lavoro,    trasmette    la
          documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
          consolari, ove possibile in via telematica. Il  nulla  osta
          al lavoro subordinato  ha  validita'  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
                5.1 Le istanze  di  nulla  osta  sono  esaminate  nei
          limiti  numerici  stabiliti   con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti  tali  limiti
          possono essere esaminate nell'ambito  delle  quote  che  si
          rendono successivamente disponibili  tra  quelle  stabilite
          con il medesimo decreto. 
                5-bis. Il nulla osta al lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                  c) reato previsto dal comma 12. 
                5-ter.  Il  nulla  osta  al  lavoro   e',   altresi',
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato se i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti
          mediante frode o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti
          ovvero  qualora  lo  straniero  non  si  rechi  presso   lo
          sportello  unico  per  l'immigrazione  per  la  firma   del
          contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma  6,
          salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
          La revoca del nulla osta e' comunicata al  Ministero  degli
          affari esteri tramite i collegamenti telematici. 
                6. Gli uffici consolari del Paese di residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
                7. 
                8. Salvo quanto previsto dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
                9.  Le  questure  forniscono  all'INPS  e  all'INAIL,
          tramite   collegamenti    telematici,    le    informazioni
          anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
          e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di  lavoro,
          o comunque idoneo per l'accesso  al  lavoro,  e  comunicano
          altresi' il rilascio dei permessi concernenti  i  familiari
          ai sensi delle disposizioni di cui al  titolo  IV;  l'INPS,
          sulla base  delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un
          "Archivio anagrafico dei  lavoratori  extracomunitari",  da
          condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
          delle informazioni avviene in base  a  convenzione  tra  le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
                10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
                11. La perdita del posto di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
                (Omissis)." 
                "Art. 24 (Lavoro stagionale) 
                1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria
          per conto dei loro associati, che intendono  instaurare  in
          Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  carattere
          stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con
          uno straniero, devono presentare richiesta nominativa  allo
          sportello  unico  per  l'immigrazione  della  provincia  di
          residenza. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni
          di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis. 
                2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia  il
          nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per  la
          durata  corrispondente  a  quella  del  lavoro   stagionale
          richiesto, non oltre venti giorni dalla data  di  ricezione
          della richiesta del datore di lavoro. 
                3.   Ai   fini   della   presentazione   di    idonea
          documentazione  relativa  alle  modalita'  di  sistemazione
          alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2,  lettera  b),
          se il datore di lavoro  fornisce  l'alloggio,  esibisce  al
          momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un
          titolo idoneo a provarne  l'effettiva  disponibilita',  nel
          quale sono specificate le condizioni a  cui  l'alloggio  e'
          fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa  ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti. L'eventuale canone di  locazione  non
          puo' essere eccessivo rispetto alla qualita'  dell'alloggio
          e alla retribuzione del lavoratore  straniero  e,  in  ogni
          caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
          medesimo canone non puo' essere  decurtato  automaticamente
          dalla retribuzione del lavoratore. 
                4.  Il  nulla  osta  al   lavoro   stagionale   viene
          rilasciato secondo  le  modalita'  previste  agli  articoli
          30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel  rispetto
          del  diritto  di  precedenza  in  favore   dei   lavoratori
          stranieri di cui al comma 9 del presente articolo. 
                5. Il nulla osta al lavoro stagionale a  piu'  datori
          di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero  per
          periodi di  lavoro  complessivamente  compresi  nei  limiti
          temporali  di  cui  al  comma  7,  deve  essere  unico,  su
          richiesta,  anche  cumulativa,  dei   datori   di   lavoro,
          presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno  di
          essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
                6. Qualora lo  sportello  unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrono  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
                  a)  la  richiesta  riguarda  uno   straniero   gia'
          autorizzato almeno una volta nei cinque anni  precedenti  a
          prestare lavoro  stagionale  presso  lo  stesso  datore  di
          lavoro richiedente; 
                  b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto  dal
          datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
          precedente permesso di soggiorno. 
                7. Il nulla osta al lavoro  stagionale  autorizza  lo
          svolgimento  di   attivita'   lavorativa   sul   territorio
          nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo  di
          dodici mesi. 
                8. Fermo restando il limite di nove mesi  di  cui  al
          comma 7, il nulla osta  al  lavoro  stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
          del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,
          il lavoratore e' esonerato dall'obbligo  di  rientro  nello
          Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto  da
          parte dell'autorita' consolare. Al termine del  periodo  di
          cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
          provenienza, salvo che  sia  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno  rilasciato  per  motivi   diversi   dal   lavoro
          stagionale. 
                9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a  lavorare
          in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti,  ove
          abbia rispettato le condizioni  indicate  nel  permesso  di
          soggiorno e sia rientrato nello Stato di  provenienza  alla
          scadenza del medesimo, ha  diritto  di  precedenza  per  il
          rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
          altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
          fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
                10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto  regolare
          attivita' lavorativa sul territorio  nazionale  per  almeno
          tre mesi, al  quale  e'  offerto  un  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  puo'
          chiedere  allo  sportello  unico  per   l'immigrazione   la
          conversione   del   permesso   di   soggiorno   in   lavoro
          subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo  3,
          comma 4. 
                11. Il datore di lavoro dello straniero che si  trova
          nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma  3-ter,  puo'
          richiedere  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione  il
          rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
          unico, accertati i requisiti di cui all'articolo  5,  comma
          3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita'  di  cui
          al presente articolo. Sulla base del nulla  osta  triennale
          al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
          successive  alla   prima   sono   concessi   dall'autorita'
          consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
          soggiorno per lavoro stagionale,  trasmessa  al  lavoratore
          interessato  dal  datore  di   lavoro,   che   provvede   a
          trasmetterne  copia  allo  sportello   unico   immigrazione
          competente. Entro otto giorni dalla data  di  ingresso  nel
          territorio  nazionale,  il  lavoratore  straniero  si  reca
          presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
          contratto di soggiorno per lavoro secondo  le  disposizioni
          dell'articolo  35  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
          le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
          da un datore di lavoro  anche  diverso  da  quello  che  ha
          ottenuto il nullaosta triennale al  lavoro  stagionale.  Il
          rilascio dei nulla  osta  pluriennali  avviene  nei  limiti
          delle quote di ingresso per lavoro stagionale. 
                12. Fuori dei casi  di  cui  all'articolo  22,  commi
          5-bis e 5-ter, il nulla  osta  al  lavoro  stagionale  puo'
          essere rifiutato ovvero, nel  caso  sia  stato  rilasciato,
          puo' essere revocato quando: 
                  a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni
          a causa di lavoro irregolare; 
                  b)  l'impresa  del  datore  di  lavoro   e'   stata
          liquidata per insolvenza o non e' svolta  alcuna  attivita'
          economica; 
                  c) il datore di lavoro non ha rispettato  i  propri
          obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza   sociale,
          tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro  o
          di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
          contratti collettivi applicabili; 
                  d) nei dodici  mesi  immediatamente  precedenti  la
          data della richiesta  di  assunzione  dello  straniero,  il
          datore di lavoro ha effettuato  licenziamenti  al  fine  di
          crear e un posto vacante che lo  stesso  datore  di  lavoro
          cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione. 
                13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
          permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato quando: 
                  a) e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o  non
          soddisfa piu' le condizioni  di  ingresso  e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo; 
                  c) nei casi di cui al comma 12. 
                14. Nei casi di  revoca  del  nulla  osta  al  lavoro
          stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso  di
          soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
          c), il datore di lavoro e' tenuto a versare  al  lavoratore
          un'indennita' per la  cui  determinazione  si  tiene  conto
          delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
          nazionale e non corrisposte. 
                15.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa   alle   sue
          dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o  piu'
          stranieri  privi  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o
          annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22,  commi  12,
          12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di  cui  ai
          commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22. 
                16. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli stranieri: 
                  a) che  al  momento  della  domanda  risiedono  nel
          territorio di uno Stato membro; 
                  b) che svolgono  attivita'  per  conto  di  imprese
          stabilite  in  un  altro  Stato  membro  nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE,  ivi
          compresi  i  cittadini  di  Paesi   terzi   distaccati   da
          un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; 
                  c) che sono familiari di cittadini dell'Unione  che
          hanno esercitato il loro diritto alla  libera  circolazione
          nell'Unione, conformemente alla  direttiva  2004/38/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
                  d) che  godono,  insieme  ai  loro  familiari  e  a
          prescindere  dalla  cittadinanza,  di  diritti  di   libera
          circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
          a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati  membri  o  tra
          l'Unione e Paesi terzi. 
                17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi  del
          presente articolo reca un  riferimento  che  ne  indica  il
          rilascio per motivi di lavoro stagionale." 
                "Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) 
                1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri  non
          appartenenti all'Unione europea  che  intendono  esercitare
          nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale  di
          lavoro autonomo puo' essere  consentito  a  condizione  che
          l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
          ai cittadini italiani, o a cittadini  di  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione Europea. 
                2. In ogni caso lo straniero che  intenda  esercitare
          in  Italia  una   attivita'   industriale,   professionale,
          artigianale o commerciale, ovvero  costituire  societa'  di
          capitale o di persone o accedere a cariche societarie  deve
          altresi' dimostrare di disporre  di  risorse  adeguate  per
          l'esercizio dell'attivita'  che  intende  intraprendere  in
          Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti  dalla
          legge italiana per  l'esercizio  della  singola  attivita',
          compresi, ove richiesti, i requisiti  per  l'iscrizione  in
          albi e registri; di essere in possesso di una  attestazione
          dell'autorita' competente in data non anteriore a tre  mesi
          che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
          dell'autorizzazione   o   della   licenza   prevista    per
          l'esercizio  dell'attivita'  che   lo   straniero   intende
          svolgere. 
                3. Il lavoratore non appartenente all'Unione  europea
          deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
          alloggiativa e di un reddito annuo,  proveniente  da  fonti
          lecite, di importo superiore  al  livello  minimo  previsto
          dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
          sanitaria. 
                4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste
          da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 
                5.  La  rappresentanza   diplomatica   o   consolare,
          accertato il possesso dei requisiti indicati  dal  presente
          articolo ed acquisiti i  nulla  osta  del  Ministero  degli
          affari esteri, del Ministero dell'interno e  del  Ministero
          eventualmente competente in relazione all'attivita' che  lo
          straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto  di
          ingresso per lavoro autonomo,  con  l'espressa  indicazione
          dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti
          numerici stabiliti a norma  dell'articolo  3,  comma  4,  e
          dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
          rilascia,  altresi',  allo  straniero   la   certificazione
          dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
          ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo  5,  comma
          3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno  per
          lavoro autonomo. 
                6. Le procedure di cui al  comma  5  sono  effettuate
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione. 
                7. Il visto di  ingresso  per  lavoro  autonomo  deve
          essere rilasciato o negato entro  centoventi  giorni  dalla
          data  di  presentazione  della  domanda  e  della  relativa
          documentazione e deve essere utilizzato  entro  centottanta
          giorni dalla data del rilascio. 
                7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per
          alcuno dei reati previsti  dalle  disposizioni  del  Titolo
          III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile  1941,  n.
          633, e successive modificazioni, relativi alla  tutela  del
          diritto di autore, e dagli articoli 473 e  474  del  codice
          penale  comporta  la  revoca  del  permesso  di   soggiorno
          rilasciato allo straniero e l'espulsione del  medesimo  con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica." 
                "Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari) 
                1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo  della
          carta di soggiorno, il permesso  di  soggiorno  per  motivi
          familiari e' rilasciato: 
                  a) allo straniero che ha fatto ingresso  in  Italia
          con  visto  di  ingresso  per  ricongiungimento  familiare,
          ovvero  con  visto  di  ingresso  al  seguito  del  proprio
          familiare nei casi previsti dall'articolo  29,  ovvero  con
          visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; 
                  b)  agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  ad
          altro titolo  da  almeno  un  anno  che  abbiano  contratto
          matrimonio  nel  territorio  dello  Stato   con   cittadini
          italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea,  ovvero
          con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 
                  c)    al    familiare    straniero     regolarmente
          soggiornante,   in   possesso   dei   requisiti   per    il
          ricongiungimento con il cittadino italiano o di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero  con
          straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal  caso
          il permesso del familiare  e'  convertito  in  permesso  di
          soggiorno per motivi familiari. La conversione puo'  essere
          richiesta entro un anno dalla data di scadenza  del  titolo
          di  soggiorno  originariamente  posseduto  dal   familiare.
          Qualora detto cittadino sia un rifugiato si  prescinde  dal
          possesso di un valido permesso di soggiorno  da  parte  del
          familiare; 
                  d) al genitore straniero, anche naturale, di minore
          italiano residente in Italia. In tal caso  il  permesso  di
          soggiorno  per  motivi  familiari  e'  rilasciato  anche  a
          prescindere dal possesso di un valido titolo di  soggiorno,
          a condizione che il  genitore  richiedente  non  sia  stato
          privato della responsabilita' genitoriale secondo la  legge
          italiana. 
                1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi  di  cui  al
          comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
          accertato che al  matrimonio  non  e'  seguita  l'effettiva
          convivenza salvo che dal  matrimonio  sia  nata  prole.  La
          richiesta  di  rilascio  o  di  rinnovo  del  permesso   di
          soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
          rigettata e il permesso di  soggiorno  e'  revocato  se  e'
          accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto  luogo
          allo  scopo  esclusivo  di  permettere  all'interessato  di
          soggiornare nel territorio dello Stato. 
                2. Il permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari
          consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
          corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
          nelle liste  di  collocamento,  lo  svolgimento  di  lavoro
          subordinato o autonomo, fermi i requisiti  minimi  di  eta'
          per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 
                3. Il permesso di soggiorno per motivi  familiari  ha
          la stessa durata del permesso di  soggiorno  del  familiare
          straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
          ai sensi dell'articolo 29 ed  e'  rinnovabile  insieme  con
          quest'ultimo. 
                4. 
                5. In caso di morte del  familiare  in  possesso  dei
          requisiti per il ricongiungimento e in caso di  separazione
          legale o di scioglimento del matrimonio o,  per  il  figlio
          che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
          del diciottesimo anno di eta',  il  permesso  di  soggiorno
          puo' essere convertito in permesso per lavoro  subordinato,
          per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti  minimi
          di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 
                6.   Contro   il   diniego   del   nulla   osta    al
          ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno  per
          motivi familiari, nonche' contro  gli  altri  provvedimenti
          dell'autorita'  amministrativa  in   materia   di   diritto
          all'unita'   familiare,   l'interessato    puo'    proporre
          opposizione    all'autorita'     giudiziaria     ordinaria.
          L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150." 
                "Art.  39-bis  (Soggiorno  di  studenti,  scambio  di
          alunni, tirocinio) 
                1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi
          di studio, secondo le modalita' stabilite  nel  regolamento
          di attuazione, dei cittadini stranieri: 
                  a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi  di
          studio negli istituti di istruzione  secondaria  superiore,
          corsi  di  istruzione  e  formazione   tecnica   superiore,
          percorsi  di  istruzione  tecnica  superiore  e  corsi   di
          formazione superiore; 
                  b) ammessi a frequentare: 
                    1) corsi di formazione professionale  e  tirocini
          extracurriculari  nell'ambito  del  contingente   triennale
          stabilito con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di concerto con i Ministri  dell'interno
          e degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281; 
                    2) tirocini curriculari compresi  nell'ambito  di
          percorsi  di  istruzione  tecnica  superiore  e  formazione
          superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore,
          istituti  di  istruzione  tecnica  superiore,   istituzioni
          scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di
          pratica  professionale  nonche'   tirocini   previsti   per
          l'accesso   alle   professioni    ordinistiche;    tirocini
          transnazionali   realizzati   nell'ambito   di    programmi
          comunitari per l'istruzione e la  formazione  superiore.  I
          tirocini di cui al presente numero  non  sono  soggetti  al
          contingentamento  triennale  stabilito  con   decreto   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e degli affari esteri  e  della
          cooperazione   internazionale,   sentita   la    Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                  c) minori di eta' non inferiore a quindici anni  in
          presenza di adeguate forme di tutela; 
                  d) minori di eta' non inferiore a quattordici  anni
          che partecipano a programmi  di  scambio  o  di  iniziative
          culturali approvati dal Ministero  degli  affari  esteri  e
          della   cooperazione    internazionale,    dal    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  o  dal
          Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  la
          frequenza di corsi  di  studio  presso  istituti  e  scuole
          secondarie  nazionali  statali   o   paritarie   o   presso
          istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono
          le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo
          a terzi oltre all'alloggio dell'alunno. 
                1-bis. Per i tirocini curriculari,  gli  istituti  di
          insegnamento autorizzati  ad  accogliere  gli  studenti  di
          paesi  terzi  sono   quelli   autorizzati   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare
          corsi di formazione tecnica superiore, corsi di  formazione
          superiore  nonche'  gli  Istituti  tecnico   superiori.   I
          tirocini si fondano sulla  convenzione  di  formazione  tra
          l'istituzione formativa inviante,  l'ente  ospitante  e  il
          tirocinante che contiene la descrizione  del  programma  di
          tirocinio, gli  obiettivi  educativi  e  le  componenti  di
          apprendimento, la  durata  complessiva  del  tirocinio,  le
          condizioni di inserimento e di supervisione del  tirocinio,
          le ore di tirocinio, le risorse messe  a  disposizione  dei
          richiedenti per la permanenza e per le  spese  di  vitto  e
          alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di
          una polizza assicurativa per malattia. 
                1-ter. Ai tirocini  extracurriculari,  funzionali  al
          completamento di un percorso  di  formazione  professionale
          iniziato nel paese di origine e  finalizzati  ad  acquisire
          conoscenze,  pratica   ed   esperienza   in   un   contesto
          professionale, si applicano le  linee  guida  di  cui  alla
          legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34. 
                1-quater.  Agli  stranieri  di  cui  al  comma  1  e'
          rilasciato  dal  questore  un  permesso  di  soggiorno  per
          studio, ai sensi  dell'articolo  5,  comma  8,  recante  la
          dicitura «studente»,  «tirocinante»  o  «alunno».  Per  gli
          stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad  eccezione
          degli stranieri ammessi a frequentare tirocini  curriculari
          ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e'
          quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera  c).  Per
          gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed
          extracurriculari, la durata del permesso  di  soggiorno  e'
          quella prevista dalla convenzione di  formazione.  Per  gli
          stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata  del
          permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un  anno
          o alla durata del  programma  di  scambio  o  del  progetto
          educativo se piu' breve. 
                1-quinquies. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater." 
                "Art. 39-bis.1 (Permesso  di  soggiorno  per  ricerca
          lavoro o imprenditorialita' degli studenti) 
                1.  In  presenza  dei  requisiti  reddituali  di  cui
          all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo  restando  il
          rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma  3,  lo
          straniero munito di passaporto  valido  o  altro  documento
          equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il
          master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea
          specialistica, o il diploma accademico di primo  livello  o
          di secondo livello o il diploma di tecnico superiore,  alla
          scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli  39
          e 39-bis, comma 1, lettera a), puo' dichiarare  la  propria
          immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di  attivita'
          lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di  politica
          attiva del lavoro presso  i  servizi  per  l'impiego,  come
          previsto  dall'articolo  19  del  decreto  legislativo   14
          settembre  2015,  n.  150,  e  richiedere  un  permesso  di
          soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore  a
          dodici mesi al fine di  cercare  un'occupazione  o  avviare
          un'impresa coerente con il percorso  formativo  completato.
          In presenza  dei  requisiti  previsti  dal  presente  testo
          unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso  di
          soggiorno per lavoro. 
                2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno  di
          cui al comma 1,  lo  straniero  oltre  alla  documentazione
          relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto
          dell'obbligo di cui all'articolo 34,  comma  3,  allega  la
          documentazione relativa al conseguimento di uno dei  titoli
          di cui al  comma  1.  Ove  la  documentazione  relativa  al
          conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non  sia
          gia' disponibile, puo'  essere  presentata  entro  sessanta
          giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui  al
          comma 1. 
                3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non  e'
          rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato: 
                  a) se la documentazione di cui ai commi 1  e  2  e'
          stata  ottenuta  in  maniera  fraudolenta,  falsificata   o
          contraffatta; 
                  b) se risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi  1  e  2
          nonche' le altre condizioni  di  ingresso  e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico." 
                
              Il  citato  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n.  45,
          Edizione straordinaria. 
                
              Il  citato  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79. 
              Per il testo del comma 2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 72. 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                "Articolo 3 Personale in regime di diritto pubblico 
                1. In deroga all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
                1-bis. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
                1-ter. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
                2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421." 
              Si riporta il testo degli articoli 14 e 28 della citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
                "Art. 14 (Contestazione e notificazione) 
                La  violazione,  quando  e'  possibile,  deve  essere
          contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta per la violazione stessa. 
                Se non e' avvenuta  la  contestazione  immediata  per
          tutte  o  per  alcune  delle  persone  indicate  nel  comma
          precedente, gli estremi  della  violazione  debbono  essere
          notificati agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica entro il termine di novanta giorni  e  a  quelli
          residenti all'estero entro il termine  di  trecentosessanta
          giorni dall'accertamento. 
                Quando  gli  atti  relativi  alla   violazione   sono
          trasmessi  all'autorita'   competente   con   provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria,  i  termini  di  cui  al  comma
          precedente decorrono dalla data della ricezione. 
                Per la forma della contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
                Per i residenti all'estero, qualora la residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
                L'obbligazione di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto." 
                "Art. 28 (Prescrizione) 
                Il diritto  a  riscuotere  le  somme  dovute  per  le
          violazioni indicate dalla presente legge si  prescrive  nel
          termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata  commessa
          la violazione. 
                L'interruzione della prescrizione e'  regolata  dalle
          norme del codice civile."