Art. 103 bis Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Riferimenti normativi Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. Si riporta il testo degli articoli 328 e 329 del codice della navigazione: "Art. 328. Forma del contratto. Salvo quanto e' disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullita', essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall'autorita' marittima, e, all'estero, dall'autorita' consolare. Il contratto deve, parimenti a pena di nullita', essere dalle autorita' predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si deve far constare nel contratto stesso." "Art. 329. Stipulazione del contratto in localita' estera dove non sia autorita' consolare. Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in localita' che non e' sede di autorita' consolare, il contratto deve, a pena di nullita', essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo." Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima): "Art. 357. Annotazioni relative alle persone arruolate. Commi 1 - 2. (Omissis) I contratti di arruolamento stipulati in localita' estera dove non sia autorita' consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dall'autorita' marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorita'."