Art. 103 bis 
 
 
Proroga della  scadenza  delle  certificazioni  e  dei  collaudi  dei
                           motopescherecci 
 
  1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti
alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle
Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti,  in  scadenza
in data successiva al 30  gennaio  2020  e  fino  alla  data  del  30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla  data  del
31  agosto  2020,  in  deroga  all'articolo  328  del  codice   della
navigazione,  tutti  i   contratti   di   arruolamento   dei   membri
dell'equipaggio o  del  personale  dei  servizi  ausiliari  di  bordo
vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da
un suo procuratore nelle forme di cui  all'articolo  329  del  codice
della  navigazione,  fermo  restando  l'obbligo  di  procedere   alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo  357,  comma  3,
del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della   navigazione
(Navigazione marittima), di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  8  novembre
          1991, n. 435 recante "Approvazione del regolamento  per  la
          sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 328 e 329 del codice
          della navigazione: 
                "Art. 328. Forma del contratto. 
                Salvo quanto e' disposto nei successivi articoli,  il
          contratto di arruolamento deve, a pena di nullita',  essere
          fatto  per  atto  pubblico  ricevuto,   nella   Repubblica,
          dall'autorita'  marittima,  e,  all'estero,  dall'autorita'
          consolare. 
                Il contratto deve,  parimenti  a  pena  di  nullita',
          essere dalle  autorita'  predette  annotato  sul  ruolo  di
          equipaggio o sulla licenza. 
                Prima della sottoscrizione, il contratto deve  essere
          letto  e  spiegato  al  marittimo;  l'adempimento  di  tale
          formalita' si deve far constare nel contratto stesso." 
                "Art. 329. Stipulazione del  contratto  in  localita'
          estera dove non sia autorita' consolare. 
                Se l'arruolamento ha luogo all'estero,  in  localita'
          che non e' sede di autorita' consolare, il contratto  deve,
          a pena di nullita', essere  stipulato  per  iscritto,  alla
          presenza di due testimoni, i quali vi appongono la  propria
          sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i  documenti
          di bordo." 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  357  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328 (Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione (Navigazione marittima): 
                "Art.  357.   Annotazioni   relative   alle   persone
          arruolate. 
                Commi 1 - 2. (Omissis) 
                I contratti di arruolamento  stipulati  in  localita'
          estera dove non sia autorita' consolare sono  annotati  sul
          ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati
          dall'autorita' marittima o consolare nel primo porto in cui
          abbia sede una di tali autorita'."