Art. 105 
 
 
              Ulteriori misure per il settore agricolo 
 
  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, le parole  «  quarto  grado  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « sesto grado ». Agli oneri derivanti dal presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
  1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore,  a  qualsiasi
titolo,  di  terreni  sui  quali  insistono  piante  infettate  dagli
organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti
delegati, e'  consentito  lo  spostamento  scadenzato  in  un  comune
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano  al  fine  di
dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad  ogni  altra
attivita' ad esse connessa, disposte dai provvedimenti  di  emergenza
fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214. 
  1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore,  a  qualsiasi
titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da
tali soggetti delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente  si  trovano  per
provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine  di
evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura. 
  1-quater. L'attuazione delle misure e delle  attivita'  di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei  casi  di  comprovate
esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
22 marzo 2020. 
  1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio  1994,  n.  97,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  « 3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria  derivante  dalla
diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche
a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate
nelle  zone  montane.  Conseguentemente  tali   soggetti   non   sono
considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n.  30),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 74. Prestazioni che  esulano  dal  mercato  del
          lavoro 
                1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non
          integrano in ogni caso un rapporto  di  lavoro  autonomo  o
          subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini  sino
          al sesto grado in modo meramente occasionale  o  ricorrente
          di  breve  periodo,  a  titolo  di  aiuto,   mutuo   aiuto,
          obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo
          le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori." 
              Si riporta il testo dell'articolo  18-bis  del  decreto
          legislativo del 19 agosto 2005, n.  214  (Attuazione  della
          direttiva 2002/89/CE concernente le  misure  di  protezione
          contro l'introduzione e la diffusione  nella  Comunita'  di
          organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali): 
                "Art. 18-bis. Misure  di  contrasto  degli  organismi
          nocivi da quarantena in applicazione  di  provvedimenti  di
          emergenza fitosanitaria. 
                1.  Al   fine   di   proteggere   l'agricoltura,   il
          territorio, le foreste, il paesaggio  e  i  beni  culturali
          dalla diffusione di organismi  nocivi  per  le  piante,  le
          misure fitosanitarie ufficiali e ogni  altra  attivita'  ad
          esse connessa, ivi compresa  la  distruzione  delle  piante
          contaminate, anche monumentali, disposte  da  provvedimenti
          di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga  a  ogni
          disposizione   vigente,   comprese   quelle    di    natura
          vincolistica, nei limiti e secondo i criteri  indicati  nei
          medesimi  provvedimenti  di  emergenza  fitosanitaria.   In
          presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono
          la rimozione delle piante in un dato  areale,  puo'  essere
          consentito, caso per  caso,  di  non  rimuovere  le  piante
          monumentali o di interesse storico se non e'  accertata  la
          presenza dell'infezione, fermo restando il  rispetto  delle
          ulteriori misure di emergenza. 
                2. Il proprietario, il conduttore o il  detentore,  a
          qualsiasi titolo, di terreni  sui  quali  insistono  piante
          infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso  di
          omessa esecuzione delle  prescrizioni  di  estirpazione  di
          piante infette, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o  gli
          agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis,  coadiuvati
          dal personale di supporto,  muniti  di  autorizzazione  del
          Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva
          delle  piante  stesse.  Chiunque  impedisce  l'estirpazione
          coattiva delle piante e' soggetto alla sanzione di  cui  al
          primo periodo aumentata del doppio. 
                3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7
          agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti  di
          emergenza   fitosanitaria,   che   dispongono   le   misure
          fitosanitarie obbligatorie, puo'  essere  effettuata  anche
          mediante forme di pubblicita' idonee, secondo le  modalita'
          e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente
          per territorio. Effettuate le forme di pubblicita'  di  cui
          al  periodo  precedente,  gli  ispettori   o   gli   agenti
          fitosanitari  e  il  personale  di   supporto   muniti   di
          autorizzazione  del   Servizio   fitosanitario,   ai   fini
          dell'esercizio delle loro attribuzioni,  accedono  comunque
          ai fondi nei quali sono  presenti  piante  infettate  dagli
          organismi nocivi di cui al presente  decreto,  al  fine  di
          attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale  scopo
          i Servizi fitosanitari competenti  per  territorio  possono
          chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica. 
                4. All'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente." 
              Si riporta il testo dell'articolo  18  della  legge  31
          gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni  per  le  zone
          montane), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 18. Assunzioni a tempo parziale. 
                1. Le imprese e i datori di  lavoro  aventi  sedi  ed
          operanti nei comuni  montani,  in  deroga  alle  norme  sul
          collocamento della mano  d'opera,  possono  assumere  senza
          oneri   previdenziali,   a   tempo   parziale,   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863, o in forma  stagionale,  coltivatori  diretti
          residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU. 
                2.  I  coltivatori  diretti  di  cui   al   comma   1
          conserveranno detta qualifica ad ogni  fine  ed  effetto  e
          manterranno l'iscrizione  allo  SCAU  in  deroga  a  quanto
          previsto dal secondo e terzo comma  dell'articolo  2  della
          legge 9 gennaio 1963, n. 9 , sempre che risiedano sul fondo
          e  prestino   opera   manuale   abitualmente   nell'azienda
          agricola. 
                3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga
          alle  vigenti  disposizioni,  non  maturano  il  diritto  a
          miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle  forme  di
          tutela  gia'  in  godimento  per  le  attivita'  di  lavoro
          autonomo. Non maturano altresi' alcun diritto previdenziale
          nei settori di appartenenza delle imprese e dei  datori  di
          lavoro che si avvalgono della loro opera. 
              3-bis.  Fino  al   termine   dell'emergenza   sanitaria
          derivante  dalla  diffusione   del   virus   COVID-19,   le
          disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, si applicano  anche  a  soggetti
          che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole  situate
          nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono
          considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."