Art. 106 
 
 
                   Norme in materia di svolgimento 
                 delle assemblee di societa' ed enti 
 
  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo  comma,
e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata  entro  centottanta  giorni  dalla
chiusura dell'esercizio. 
  2.  Con  l'avviso  di  convocazione  delle  assemblee  ordinarie  o
straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita  per
azioni,  le  societa'  a  responsabilita'   limitata,   le   societa'
cooperative e le mutue  assicuratrici  possono  prevedere,  anche  in
deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione  del  voto
in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento  all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione;  le  predette  societa'  possono
altresi' prevedere che l'assemblea si svolga,  anche  esclusivamente,
mediante    mezzi    di    telecomunicazione     che     garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,  quarto  comma,  e  2538,
sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita'  che
si trovino nel  medesimo  luogo,  ove  previsti,  il  presidente,  il
segretario o il notaio. 
  3.  Le  societa'  a  responsabilita'  limitata  possono,   inoltre,
consentire, anche in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2479,
quarto  comma,  del  codice  civile  e  alle   diverse   disposizioni
statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto. 
  4.  Le  societa'  con  azioni  quotate  possono  designare  per  le
assemblee  ordinarie  o  straordinarie  il  rappresentante   previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, anche  ove  lo  statuto  disponga  diversamente.  Le  medesime
societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di  convocazione  che
l'intervento  in  assemblea  si  svolga  esclusivamente  tramite   il
rappresentante designato  ai  sensi  dell'articolo  135-undecies  del
decreto  legislativo  24  febbraio   1998,   n.   58;   al   predetto
rappresentante designato possono essere  conferite  anche  deleghe  o
subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art.  135-undecies,  comma  4,
del medesimo decreto. 
  5.  Il  comma  4  si  applica  anche  alle  societa'  ammesse  alla
negoziazione su un  sistema  multilaterale  di  negoziazione  e  alle
societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 
  6. Le banche popolari, e  le  banche  di  credito  cooperativo,  le
societa' cooperative  e  le  mutue  assicuratrici,  anche  in  deroga
all'articolo  150-bis,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del  codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al  numero
di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare  per
le assemblee ordinarie o  straordinarie  il  rappresentante  previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n.  58.  Le  medesime  banche,  societa'  e  mutue  possono  altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento  in  assemblea
si  svolga  esclusivamente   tramite   il   predetto   rappresentante
designato. Non si  applica  l'articolo  135-undecies,  comma  5,  del
decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  termine  per  il
conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  fissato  al  secondo
giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. 
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data,  se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza della epidemia da COVID-19. 
  8. Per le societa' a controllo  pubblico  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,
l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  ha
luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
  8-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle associazioni  e  alle  fondazioni  diverse  dagli  enti  di  cui
all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 2364 e 2478-bis  del
          codice civile: 
                "Art. 2364. Assemblea ordinaria nelle societa'  prive
          di consiglio di sorveglianza. 
                Nelle societa' prive di  consiglio  di  sorveglianza,
          l'assemblea ordinaria: 
                  1) approva il bilancio; 
                  2) nomina e revoca  gli  amministratori;  nomina  i
          sindaci e il presidente del collegio  sindacale  e,  quando
          previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione
          legale dei conti; 
                  3) determina il compenso degli amministratori e dei
          sindaci, se non e' stabilito dallo statuto; 
                  4)    delibera    sulla    responsabilita'    degli
          amministratori e dei sindaci; 
                  5) delibera sugli altri  oggetti  attribuiti  dalla
          legge  alla  competenza   dell'assemblea,   nonche'   sulle
          autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
          compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
          la responsabilita' di questi per gli atti compiuti; 
                  6)  approva  l'eventuale  regolamento  dei   lavori
          assembleari. 
                L'assemblea ordinaria deve  essere  convocata  almeno
          una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo  statuto
          e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
          dell'esercizio  sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere   un
          maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta
          giorni, nel caso di  societa'  tenute  alla  redazione  del
          bilancio   consolidato   ovvero   quando   lo    richiedono
          particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
          della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
          nella relazione  prevista  dall'articolo  2428  le  ragioni
          della dilazione." 
                "Art. 2478-bis. Bilancio e distribuzione degli  utili
          ai soci. 
                Il bilancio  deve  essere  redatto  con  l'osservanza
          delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo  V  del
          presente libro. Esso e' presentato ai soci entro il termine
          stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore  a
          centoventi giorni dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale,
          salva la possibilita' di un maggior termine nei  limiti  ed
          alle condizioni previsti dal  secondo  comma  dell'articolo
          2364. 
                Entro trenta  giorni  dalla  decisione  dei  soci  di
          approvazione del bilancio  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo
          2435, copia del bilancio approvato. 
                La decisione dei soci che approva il bilancio  decide
          sulla distribuzione degli utili ai soci. 
                Possono essere distribuiti esclusivamente  gli  utili
          realmente conseguiti e risultanti da bilancio  regolarmente
          approvato. 
                Se si verifica una perdita del capitale sociale,  non
          puo' farsi luogo a ripartizione degli utili fino a  che  il
          capitale  non  sia  reintegrato   o   ridotto   in   misura
          corrispondente. 
                Gli utili erogati in  violazione  delle  disposizioni
          del presente articolo non sono  ripetibili  se  i  soci  li
          hanno  riscossi  in  buona  fede   in   base   a   bilancio
          regolarmente  approvato,  da  cui  risultano  utili   netti
          corrispondenti." 
              Si riporta il testo degli articoli 2370, quarto  comma,
          2479-bis, quarto comma, e 2538,  sesto  comma,  del  codice
          civile: 
                "Art. 2370.  Diritto  d'intervento  all'assemblea  ed
          esercizio del voto. 
                1. - 3. (Omissis) 
                Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea
          mediante mezzi di  telecomunicazione  ovvero  l'espressione
          del voto per  corrispondenza  o  in  via  elettronica.  Chi
          esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica  si
          considera intervenuto all'assemblea." 
                "Art. 2479-bis. Assemblea dei soci. 
                1. - 3. (Omissis) 
                L'assemblea  e'  presieduta  dalla  persona  indicata
          nell'atto costitutivo o, in mancanza, da  quella  designata
          dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la
          regolarita' della costituzione, accerta  l'identita'  e  la
          legittimazione dei presenti, regola il suo  svolgimento  ed
          accerta i risultati delle votazioni; degli  esiti  di  tali
          accertamenti deve essere dato conto nel verbale." 
                "Art. 2538. Assemblea. 
                1. - 5. (Omissis) 
                L'atto costitutivo puo' prevedere che il  voto  venga
          espresso per corrispondenza [c.c.  2372],  ovvero  mediante
          altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso  l'avviso  di
          convocazione deve contenere  per  esteso  la  deliberazione
          proposta. Se sono poste in votazione  proposte  diverse  da
          quelle  indicate  nell'avviso  di  convocazione,   i   voti
          espressi per corrispondenza non si computano ai fini  della
          regolare costituzione dell'assemblea." 
              Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 2479
          del codice civile: 
                "Art. 2479. Decisioni dei soci. 
                1. - 3. (Omissis) 
                Qualora  nell'atto  costitutivo   non   vi   sia   la
          previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento
          alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo  comma
          del presente articolo nonche' nel caso previsto dal  quarto
          comma dell'articolo 2482-bis oppure  quando  lo  richiedono
          uno  o  piu'  amministratori  o  un  numero  di  soci   che
          rappresentano almeno un  terzo  del  capitale  sociale,  le
          decisioni  dei  soci  debbono  essere   adottate   mediante
          deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis." 
              Si  riporta  il  testo   degli   articoli   135-novies,
          135-undecies e 135-duodecies  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
                "Art. 135-novies Rappresentanza nell'assemblea 
                1. Colui al quale spetta  il  diritto  di  voto  puo'
          indicare un unico rappresentante  per  ciascuna  assemblea,
          salva la facolta' di indicare uno o piu' sostituti. 
                2. In deroga al comma 1, colui  al  quale  spetta  il
          diritto di voto puo' delegare un rappresentante diverso per
          ciascuno dei conti,  destinati  a  registrare  i  movimenti
          degli strumenti finanziari, a valere sui  quali  sia  stata
          effettuata   la   comunicazione   prevista    dall'articolo
          83-sexies. 
                3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato
          come titolare delle  azioni  nella  comunicazione  prevista
          dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni
          fiduciarie,  per  conto  di  propri  clienti,  questi  puo'
          indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali
          esso agisce ovvero uno  o  piu'  terzi  designati  da  tali
          soggetti. 
                4. Se la delega prevede tale  facolta',  il  delegato
          puo' farsi sostituire da un  soggetto  di  propria  scelta,
          fermo il rispetto  dell'articolo  135-decies,  comma  3,  e
          ferma la facolta' del rappresentato di indicare uno o  piu'
          sostituti. 
                5. Il rappresentante puo', in  luogo  dell'originale,
          consegnare o  trasmettere  una  copia,  anche  su  supporto
          informatico, della  delega,  attestando  sotto  la  propria
          responsabilita' la conformita' della delega all'originale e
          l'identita'  del  delegante.  Il  rappresentante   conserva
          l'originale della delega e tiene traccia  delle  istruzioni
          di voto eventualmente ricevute  per  un  anno  a  decorrere
          dalla conclusione dei lavori assembleari. 
                6. La delega  puo'  essere  conferita  con  documento
          informatico sottoscritto  in  forma  elettronica  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82. Le societa' indicano nello statuto almeno  una
          modalita' di notifica elettronica della delega. 
                7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di
          trasferimento delle azioni per procura. 
                8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del
          codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo  comma,
          del codice  civile,  le  Sgr,  le  Sicav,  le  societa'  di
          gestione armonizzate, nonche'  i  soggetti  extracomunitari
          che  svolgono  attivita'   di   gestione   collettiva   del
          risparmio, possono conferire  la  rappresentanza  per  piu'
          assemblee." 
                "Art.  135-undecies  Rappresentante  designato  dalla
          societa' con azioni quotate 
                1. Salvo che lo  statuto  disponga  diversamente,  le
          societa'  con  azioni  quotate   designano   per   ciascuna
          assemblea un soggetto al quale i  soci  possono  conferire,
          entro  la  fine  del  secondo  giorno  di  mercato   aperto
          precedente  la  data  fissata  per  l'assemblea,  anche  in
          convocazione  successiva  alla  prima,   una   delega   con
          istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle  proposte
          all'ordine del giorno. La delega ha  effetto  per  le  sole
          proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni
          di voto. 
                2. La delega e' conferita mediante la  sottoscrizione
          di un modulo di delega il  cui  contenuto  e'  disciplinato
          dalla Consob con regolamento. Il conferimento della  delega
          non comporta spese per il socio. La delega e le  istruzioni
          di voto sono sempre revocabili entro  il  termine  indicato
          nel comma 1. 
                3. Le azioni per  le  quali  e'  stata  conferita  la
          delega,  anche  parziale,  sono  computate  ai  fini  della
          regolare costituzione  dell'assemblea.  In  relazione  alle
          proposte per le quali non siano state conferite  istruzioni
          di voto, le azioni non sono computate ai fini  del  calcolo
          della maggioranza e della quota di capitale  richiesta  per
          l'approvazione delle delibere. 
                4.  Il  soggetto  designato  come  rappresentante  e'
          tenuto a  comunicare  eventuali  interessi  che  per  conto
          proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera
          all'ordine del giorno. Mantiene  altresi'  la  riservatezza
          sul  contenuto  delle  istruzioni  di  voto  ricevute  fino
          all'inizio  dello  scrutinio,  salva  la  possibilita'   di
          comunicare  tali  informazioni  ai  propri   dipendenti   e
          ausiliari, i quali sono  soggetti  al  medesimo  dovere  di
          riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non
          possono essere conferite deleghe se non  nel  rispetto  del
          presente articolo. 
                5. Con il regolamento di cui al comma  2,  la  Consob
          puo' stabilire i casi in cui il rappresentante che  non  si
          trovi in  alcuna  delle  condizioni  indicate  all'articolo
          135-decies  puo'  esprimere  un  voto  difforme  da  quello
          indicato nelle istruzioni." 
                "Art. 135-duodecies Societa' cooperative 
                1. Le disposizioni  della  presente  sezione  non  si
          applicano alle societa' cooperative." 
              Si riporta  il  testo  del  comma  2-bis  dell'articolo
          150-bis del citato decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385: 
                "Art.  150-bis  Disposizioni  in   tema   di   banche
          cooperative 
                1. - 2. (Omissis) 
                2-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
          2539, primo comma, del codice  civile,  gli  statuti  delle
          banche popolari determinano il numero  massimo  di  deleghe
          che possono essere conferite ad un  socio;  in  ogni  caso,
          questo numero non e' inferiore a 10 e non  e'  superiore  a
          20." 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2539  del  codice
          civile: 
                "Art. 2539. Rappresentanza nell'assemblea. 
                Nelle  cooperative  disciplinate  dalle  norme  sulla
          societa' per azioni ciascun socio puo'  rappresentare  sino
          ad un massimo di dieci soci. 
                Il  socio   imprenditore   individuale   puo'   farsi
          rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti
          entro il terzo grado e dagli affini entro  il  secondo  che
          collaborano all'impresa." 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  2  del
          citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: 
                "Art. 2. Definizioni 
                1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
                  a) «amministrazioni pubbliche»: le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per  qualsiasi
          fine istituiti, gli enti pubblici economici e le  autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)    «controllo»:    la    situazione    descritta
          nell'articolo 2359 del codice  civile.  Il  controllo  puo'
          sussistere anche quando, in applicazione di norme di  legge
          o statutarie o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
          finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
          sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le  parti
          che condividono il controllo; 
                  c)  «controllo  analogo»:  la  situazione  in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                  d) «controllo analogo congiunto»: la situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                  e) «enti locali»: gli enti di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  f) «partecipazione»:  la  titolarita'  di  rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                  h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                  i) «servizi di  interesse  economico  generale»:  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                  l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli  V  e
          VI, capo I, del libro V del  codice  civile,  anche  aventi
          come  oggetto   sociale   lo   svolgimento   di   attivita'
          consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice
          civile; 
                  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                  n)  «societa'  a   partecipazione   pubblica»:   le
          societa' a controllo pubblico, nonche'  le  altre  societa'
          partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o  da
          societa' a controllo pubblico; 
                  o) «societa' in house»:  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                  p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  104  del
          citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 
                "Art. 104. Entrata in vigore 
                1. Le disposizioni di cui agli articoli 77,  78,  81,
          82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma
          1, lettere e), f) e g) si applicano in  via  transitoria  a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2017 e fino al  periodo  d'imposta  di
          entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al  titolo  X
          secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non
          lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo  10,  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte  negli
          appositi  registri,  alle  organizzazioni  di  volontariato
          iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.
          266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei
          registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di
          Trento e Bolzano previsti dall'articolo  7  della  legge  7
          dicembre 2000, n. 383."