Art. 107 
 
 
          Differimento di termini amministrativo-contabili 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di
enti  ed  organismi  pubblici  anche  mediante  la  dilazione   degli
adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei
rendiconti o dei  bilanci  d'esercizio  relativi  all'esercizio  2019
ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: 
    a) al 30 giugno 2020  per  gli  enti  e  gli  organismi  pubblici
diversi dalle societa' destinatari  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli  enti  o
organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di  esercizio
sono  sottoposti  ad  approvazione  da   parte   dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei
bilanci di  esercizio  relativi  all'esercizio  2019,  ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020; 
    b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi  strumentali
destinatari delle disposizioni del titolo I del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre
2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente
da parte della Giunta e del Consiglio. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  per  l'esercizio  2020  il
termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai  fini  della  contestuale
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio
a tutti gli effetti di legge. 
  3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  per  l'adozione  dei  bilanci  di
esercizio  dell'anno  2019  e'  differito  al  31  maggio  2020.   Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati  per  l'anno
2020: 
    a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale
entro il 30 giugno 2020; 
    b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta  regionale  entro  il  31  luglio
2020. 
  4. Il termine per la determinazione  delle  tariffe  della  TARI  e
della tariffa corrispettiva, attualmente  previsto  dall'articolo  1,
comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito  al
30 giugno 2020. 
  5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  anche  per
l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla
determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario  del
servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  L'eventuale  conguaglio  tra  i
costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per
l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
  6.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  Documento  unico   di
programmazione,  di  cui  all'articolo  170,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020. 
  7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020. 
  8.  Il  termine  di  cui  all'articolo  264  comma  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020. 
  9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020. 
  10. In considerazione dello stato di emergenza  nazionale  connessa
alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini
di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Per  il
periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono
fissati come segue: 
    a) il termine di cui all'articolo 141, comma  7,  e'  fissato  in
centoventi giorni; 
    b) il termine di cui all'articolo 143, comma  3,  e'  fissato  in
novanta giorni; 
    c) il termine di cui all'articolo 143, comma  4,  e'  fissato  in
centoventi giorni; 
    d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12,  e'  fissato  in
novanta giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  91  recante
          "Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione  dei  sistemi  contabili"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145. 
              Il Titolo I (Principi contabili  generali  e  applicati
          per le regioni, le province autonome e gli enti locali) del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42) comprende gli articoli da 1 a 18-bis ed
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  151  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                "Articolo 151 Principi generali 
                1. Gli enti locali ispirano la  propria  gestione  al
          principio della programmazione. A tal  fine  presentano  il
          Documento unico di programmazione entro  il  31  luglio  di
          ogni  anno  e  deliberano   il   bilancio   di   previsione
          finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un  orizzonte
          temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
          elaborate sulla base delle linee strategiche contenute  nel
          documento unico di programmazione,  osservando  i  principi
          contabili  generali  ed  applicati  allegati   al   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni.  I  termini  possono  essere  differiti  con
          decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza  di  motivate
          esigenze." 
              Si riporta il testo degli articoli 31 e  32,  comma  7,
          del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
                "Art. 31 Adozione del bilancio d'esercizio 
                1. Il bilancio di esercizio e' adottato entro  il  30
          aprile dell'anno successivo a  quello  di  riferimento  dal
          direttore generale per gli enti di cui alla lettera c)  del
          comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione
          sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di  cui
          alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed
          e' corredato dalla relazione del  collegio  sindacale.  Gli
          enti di cui alla lettera c) del comma  2  dell'articolo  19
          provvedono, altresi', a trasmettere al  responsabile  della
          gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio
          di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai  fini
          della  predisposizione  delle  necessarie   operazioni   di
          consolidamento, di cui all'articolo 32. 
                2. Entro la medesima data  del  30  aprile  dell'anno
          successivo a quello di riferimento, gli enti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono  trasmettere
          al  Ministero  della  Salute  il  bilancio   di   esercizio
          corredato dalla relazione del collegio dei revisori." 
                "Art. 32 Bilancio consolidato del Servizio  Sanitario
          Regionale 
                1. - 6. (Omissis) 
                7. La giunta regionale approva i bilanci  d'esercizio
          degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
          2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
          successivo  a  quello  di   riferimento   e   il   bilancio
          consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno  successivo
          a quello di riferimento. Entro sessanta giorni  dalla  data
          di approvazione,  i  bilanci  in  oggetto  sono  pubblicati
          integralmente sul sito internet della regione." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  19  del
          citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
                "Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione 
                1. (Omissis) 
                2.  Gli  enti  destinatari  delle  disposizioni   del
          presente titolo sono: 
                  a) le regioni, per la parte del bilancio  regionale
          che riguarda il  finanziamento  e  la  spesa  del  relativo
          servizio  sanitario,  rilevata  attraverso   scritture   di
          contabilita' finanziaria; 
                  b) le regioni: 
                    i) per la parte del  finanziamento  del  servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
                    ii) per il consolidamento dei  conti  degli  enti
          sanitari di cui alla lettera c) e, ove  presente  ai  sensi
          del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
          regione; 
                  c) aziende sanitarie locali;  aziende  ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
                  d)  istituti  zooprofilattici  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270." 
              Si riporta il  testo  dei  commi  654,  683  e  683-bis
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2013,  n.
          147: 
                "Art. 1 
                1. - 653. (Omissis) 
                654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura
          integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
          al  servizio,  ricomprendendo  anche   i   costi   di   cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
          36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
          cui smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi
          produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento    in
          conformita' alla normativa vigente. 
                655. - 682. (Omissis) 
                683. Il consiglio comunale deve approvare,  entro  il
          termine fissato da norme  statali  per  l'approvazione  del
          bilancio  di  previsione,  le   tariffe   della   TARI   in
          conformita' al piano finanziario del servizio  di  gestione
          dei rifiuti urbani, redatto  dal  soggetto  che  svolge  il
          servizio stesso ed approvato dal consiglio  comunale  o  da
          altra autorita' competente a norma delle leggi  vigenti  in
          materia, e le aliquote della TASI,  in  conformita'  con  i
          servizi e i costi individuati ai sensi  della  lettera  b),
          numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate  in
          ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia  e
          della destinazione degli immobili. 
                683-bis.  In  considerazione  della   necessita'   di
          acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
          rifiuti urbani, per l'anno 2020, i  comuni,  in  deroga  al
          comma 683 del presente articolo  e  all'articolo  1,  comma
          169, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  approvano  le
          tariffe  e  i  regolamenti  della  TARI  e  della   tariffa
          corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al
          periodo precedente si applicano anche in caso  di  esigenze
          di modifica a provvedimenti gia' deliberati." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  170  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                "Articolo 170 Documento unico di programmazione 
                1. Entro il 31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta
          presenta al Consiglio il Documento unico di  programmazione
          per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15  novembre  di
          ciascun anno, con lo schema di  delibera  del  bilancio  di
          previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio  la
          nota   di   aggiornamento   del    Documento    unico    di
          programmazione.   Con    riferimento    al    periodo    di
          programmazione decorrente  dall'esercizio  2015,  gli  enti
          locali non sono tenuti alla predisposizione  del  documento
          unico di programmazione e allegano al bilancio  annuale  di
          previsione una relazione previsionale e  programmatica  che
          copra un periodo pari a quello  del  bilancio  pluriennale,
          secondo le modalita'  previste  dall'ordinamento  contabile
          vigente nell'esercizio 2014. Il primo  documento  unico  di
          programmazione e' adottato con  riferimento  agli  esercizi
          2016 e successivi. Gli  enti  che  hanno  partecipato  alla
          sperimentazione  adottano  la   disciplina   prevista   dal
          presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015." 
              Si riporta il testo degli articoli 246, comma  2,  251,
          comma 1, 259, comma 1, 261, comma 4, 264, 243-bis, comma 5,
          243-quater e 243-quinquies, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                "Articolo 246 Deliberazione di dissesto 
                1. (Omissis) 
                2.  La  deliberazione  dello  stato  di  dissesto  e'
          trasmessa, entro 5 giorni dalla data  di  esecutivita',  al
          Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso  la
          Corte dei conti competente per territorio, unitamente  alla
          relazione dell'organo di  revisione.  La  deliberazione  e'
          pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  Italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno
          unitamente al decreto del Presidente  della  Repubblica  di
          nomina dell'organo straordinario di liquidazione." 
                "Articolo 251 Attivazione delle entrate proprie 
                1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione
          di dissesto e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di
          esecutivita' della delibera, il consiglio dell'ente,  o  il
          commissario nominato ai sensi dell'articolo 247,  comma  3,
          e' tenuto a deliberare per le imposte  e  tasse  locali  di
          spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per  lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  le  aliquote  e  le
          tariffe di base nella misura massima consentita, nonche'  i
          limiti   reddituali,   agli    effetti    dell'applicazione
          dell'imposta comunale per l'esercizio di  imprese,  arti  e
          professioni,  che  determinano  gli  importi  massimi   del
          tributo dovuto." 
                "Articolo  259  Ipotesi   di   bilancio   stabilmente
          riequilibrato 
                1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro
          dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
          data di emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  252,
          un'ipotesi   di   bilancio   di   previsione    stabilmente
          riequilibrato." 
                "Articolo 261 Istruttoria e decisione sull'ipotesi di
          bilancio stabilmente riequilibrato 
                1. - 3. (Omissis) 
                4. In caso di  esito  negativo  dell'esame  da  parte
          della  Commissione  il  Ministro  dell'interno   emana   un
          provvedimento di  diniego  dell'approvazione,  prescrivendo
          all'ente  locale  di   presentare,   previa   deliberazione
          consiliare,  entro  l'ulteriore   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
          provvedimento di diniego, una  nuova  ipotesi  di  bilancio
          idonea a rimuovere le cause che  non  hanno  consentito  il
          parere favorevole.  La  mancata  approvazione  della  nuova
          ipotesi di bilancio ha carattere definitivo." 
                "Articolo   264   Deliberazione   del   bilancio   di
          previsione stabilmente riequilibrato 
                1.   A   seguito    dell'approvazione    ministeriale
          dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede  entro  30  giorni
          alla  deliberazione   del   bilancio   dell'esercizio   cui
          l'ipotesi si riferisce. 
                2. Con il decreto di cui all'articolo 261,  comma  3,
          e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni,  per  la
          deliberazione di eventuali altri bilanci  di  previsione  o
          rendiconti  non  deliberati  dall'ente   nonche'   per   la
          presentazione delle relative certificazioni." 
                "Articolo   243-bis   Procedura    di    riequilibrio
          finanziario pluriennale 
                1. - 4. (Omissis) 
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149." 
                "Articolo 243-quater Esame del piano di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione 
                1. Entro dieci giorni dalla data  della  delibera  di
          cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
          finanziario  pluriennale  e'  trasmesso   alla   competente
          sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti,
          nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale,
          entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   data   di
          presentazione del piano, svolge la  necessaria  istruttoria
          anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
          delle  autonomie   della   Corte   dei   conti.   All'esito
          dell'istruttoria,  la  Commissione  redige  una   relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
                2.  In  fase  istruttoria,  la  commissione  di   cui
          all'articolo  155  puo'  formulare  rilievi   o   richieste
          istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta  entro
          trenta giorni. Ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni
          assegnate, la Commissione di cui  al  comma  1  si  avvale,
          senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza  o
          rimborsi  di  spese,  di  cinque   segretari   comunali   e
          provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita'  di
          personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
          degli enti locali, in posizione di  comando  o  distacco  e
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
                3. La sezione regionale di controllo della Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   Conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
          6, lettera a), apposita pronuncia. 
                4. La  delibera  di  accoglimento  o  di  diniego  di
          approvazione  del   piano   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 
                5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
          30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza  del
          termine per impugnare e,  nel  caso  di  presentazione  del
          ricorso,  sino  alla  relativa  decisione,   le   procedure
          esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono  sospese.
          Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico  grado,
          nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva,  sui
          ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
                6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno e alla competente Sezione  regionale
          della Corte dei conti,  entro  quindici  giorni  successivi
          alla scadenza di  ciascun  semestre,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano e  sul  raggiungimento  degli
          obiettivi intermedi  fissati  dal  piano  stesso,  nonche',
          entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di
          durata del  piano,  una  relazione  finale  sulla  completa
          attuazione dello stesso e sugli obiettivi  di  riequilibrio
          raggiunti. 
                7.  La  mancata  presentazione  del  piano  entro  il
          termine di cui all'articolo 243-bis, comma  5,  il  diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  149
          del 2011, con l'assegnazione  al  Consiglio  dell'ente,  da
          parte del Prefetto,  del  termine  non  superiore  a  venti
          giorni per la deliberazione del dissesto. 
                7-bis. Qualora, durante la  fase  di  attuazione  del
          piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un  grado
          di  raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi   superiore
          rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
          la facolta' di proporre  una  rimodulazione  dello  stesso,
          anche in  termini  di  riduzione  della  durata  del  piano
          medesimo. Tale  proposta,  corredata  del  parere  positivo
          dell'organo di revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
          deve essere presentata direttamente alla competente sezione
          regionale di controllo della Corte dei conti. Si  applicano
          i commi 3, 4 e 5. 
                7-ter. In caso di esito positivo della  procedura  di
          cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare  il
          piano di riequilibrio approvato, in funzione  della  minore
          durata  dello  stesso.  Restano  in  ogni  caso  fermi  gli
          obblighi  posti   a   carico   dell'organo   di   revisione
          economico-finanziaria previsti dal comma 6." 
                "Articolo  243-quinquies  Misure  per  garantire   la
          stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali  sciolti   per
          fenomeni di infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo
          mafioso 
                1. Per la  gestione  finanziaria  degli  enti  locali
          sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali  sussistono
          squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il
          dissesto finanziario, la commissione straordinaria  per  la
          gestione dell'ente, entro sei mesi  dal  suo  insediamento,
          puo' richiedere una anticipazione  di  cassa  da  destinare
          alle finalita' di cui al comma 2." 
              Si riporta il testo degli articoli 141, comma 7, e 143,
          commi 3, 4 e 12, del citato decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267: 
                "Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli
          comunali e provinciali 
                1. - 6. (Omissis) 
                7. Iniziata la procedura di cui ai  commi  precedenti
          ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente." 
                "Articolo 143 Scioglimento dei  consigli  comunali  e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. Entro il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
          del  codice  di  procedura  penale,   comunica   tutte   le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento. 
                4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
                5. - 11. (Omissis) 
                12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione."