Art. 109 
 
 
            Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza 
                  a fronte dell'emergenza COVID-19 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota  libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma  6,  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  ferme  restando  le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori  bilancio  e  alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti  connesse  con
l'emergenza in corso. 
  1-bis. Al fine di anticipare  la  possibilita'  di  utilizzo  della
quota   libera   dell'avanzo   di   amministrazione   in    relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni  e  le  province
autonome  per  l'anno  2020  possono  utilizzare  la   quota   libera
dell'avanzo   di   amministrazione    dell'anno    precedente    dopo
l'approvazione da parte della  Giunta  regionale  o  provinciale  del
rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di  parifica
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti  e  della
successiva  approvazione  del  rendiconto  da  parte  del   Consiglio
regionale o provinciale. 
  1-ter. In  sede  di  approvazione  del  rendiconto  2019  da  parte
dell'organo esecutivo, gli enti di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  autorizzati  allo  svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che  ciascun  ente
individua, riferite ad interventi conclusi o  gia'  finanziati  negli
anni precedenti con risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le
risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione  statale
o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun  ente
per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema  economico
derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita'  di
utilizzo della quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  di  cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ferme restando le priorita' relative alla copertura  dei  debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di  bilancio,  gli
enti locali, limitatamente all'esercizio  finanziario  2020,  possono
utilizzare la quota libera  dell'avanzo  di  amministrazione  per  il
finanziamento di spese correnti connesse con  l'emergenza  in  corso.
L'utilizzo  della  quota  libera  dell'avanzo  di  cui   al   periodo
precedente   e'   autorizzato,   anche   nel   corso   dell'esercizio
provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione 2019 e  l'organo  di  revisione  ne
abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo  239,  comma  1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267. Agli stessi fini  e  fermo  restando  il  rispetto  del
principio di equilibrio di bilancio, gli enti  locali,  limitatamente
all'esercizio   finanziario   2020,   possono    utilizzare,    anche
integralmente, per il finanziamento  delle  spese  correnti  connesse
all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  fatta  eccezione  per  le
sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  4-bis,  del  medesimo  testo
unico. 
  2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo  51
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
    a)  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione  possono  essere
adottate dall'organo  esecutivo  in  via  di  urgenza  opportunamente
motivata, salva ratifica con legge, a pena  di  decadenza,  da  parte
dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni  e  comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in  corso  se  a  tale  data  non  sia
scaduto il predetto termine; 
    b) in caso di mancata o parziale ratifica  del  provvedimento  di
variazione adottato dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  e'
tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  42  del
          citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
                "Art. 42 Il risultato di amministrazione 
                1. - 5. (Omissis) 
                6. La quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione
          dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma  1,
          puo'  essere  utilizzata,  nel  rispetto  dei  vincoli   di
          destinazione, con provvedimento di variazione di  bilancio,
          per  le  finalita'  di  seguito  indicate  in   ordine   di
          priorita': 
                  a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
                  b)   per   i   provvedimenti   necessari   per   la
          salvaguardia degli equilibri  di  bilancio  previsti  dalla
          legislazione vigente, ove non possa provvedersi  con  mezzi
          ordinari; 
                  c) per il finanziamento di spese di investimento; 
                  d) per il  finanziamento  delle  spese  correnti  a
          carattere non permanente; 
                  e) per l'estinzione anticipata dei prestiti." 
              Per  il  testo  dell'articolo  2  del  citato   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si veda nei  riferimenti
          normativi all'art. 107-bis. 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  187  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                "Articolo   187   Composizione   del   risultato   di
          amministrazione 
                1. (Omissis) 
                2. La quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione
          dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
          e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
          con  provvedimento  di  variazione  di  bilancio,  per   le
          finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': 
                  a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
                  b)   per   i   provvedimenti   necessari   per   la
          salvaguardia degli equilibri di bilancio  di  cui  all'art.
          193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
                  c) per il finanziamento di spese di investimento; 
                  d) per il  finanziamento  delle  spese  correnti  a
          carattere non permanente; 
                  e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.  Nelle
          operazioni di estinzione anticipata  di  prestiti,  qualora
          l'ente non disponga di  una  quota  sufficiente  di  avanzo
          libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
          al 100 per cento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',
          puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo  destinato
          a investimenti solo a condizione che garantisca,  comunque,
          un pari livello di investimenti aggiuntivi. 
                Resta salva  la  facolta'  di  impiegare  l'eventuale
          quota del risultato  di  amministrazione  "svincolata",  in
          occasione  dell'approvazione  del  rendiconto,  sulla  base
          della determinazione dell'ammontare definitivo della  quota
          del risultato di amministrazione accantonata per  il  fondo
          crediti  di  dubbia   esigibilita',   per   finanziare   lo
          stanziamento  riguardante  il  fondo  crediti   di   dubbia
          esigibilita'  nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
          successivo a quello cui il rendiconto si riferisce." 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   primo   comma
          dell'articolo 239 del citato decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267: 
                "Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione 
                1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  attivita'  di   collaborazione   con   l'organo
          consiliare secondo le  disposizioni  dello  statuto  e  del
          regolamento; 
                  b)  pareri,  con   le   modalita'   stabilite   dal
          regolamento, in materia di: 
                    1)       strumenti       di        programmazione
          economico-finanziaria; 
                    2) proposta di bilancio  di  previsione  verifica
          degli equilibri e variazioni  di  bilancio  escluse  quelle
          attribuite alla competenza della giunta,  del  responsabile
          finanziario e dei dirigenti,  a  meno  che  il  parere  dei
          revisori sia  espressamente  previsto  dalle  norme  o  dai
          principi   contabili,   fermo   restando   la    necessita'
          dell'organo di revisione di verificare, in  sede  di  esame
          del rendiconto della gestione, dandone conto nella  propria
          relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo
          alle   variazioni   di   bilancio   approvate   nel   corso
          dell'esercizio,  comprese  quelle   approvate   nel   corso
          dell'esercizio provvisorio; 
                    3) modalita' di gestione dei servizi  e  proposte
          di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 
                    4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
                    5) proposte di utilizzo di strumenti  di  finanza
          innovativa, nel rispetto della disciplina  statale  vigente
          in materia; 
                    6) proposte di  riconoscimento  di  debiti  fuori
          bilancio e transazioni; 
                    7)  proposte  di  regolamento  di   contabilita',
          economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione  dei
          tributi locali; 
                  c)   vigilanza   sulla    regolarita'    contabile,
          finanziaria  ed  economica  della  gestione   relativamente
          all'acquisizione  delle  entrate,  all'effettuazione  delle
          spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione  dei
          beni,   alla   completezza   della   documentazione,   agli
          adempimenti fiscali  ed  alla  tenuta  della  contabilita';
          l'organo  di  revisione  svolge  tali  funzioni  anche  con
          tecniche motivate di campionamento; 
                  d)  relazione  sulla  proposta   di   deliberazione
          consiliare di approvazione del rendiconto della gestione  e
          sullo schema di rendiconto entro il termine,  previsto  dal
          regolamento di contabilita' e comunque non inferiore  a  20
          giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta
          approvata  dall'organo  esecutivo.  La   relazione   dedica
          un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di
          cui all'art. 11, commi 8 e  9,  e  contiene  l'attestazione
          sulla corrispondenza del rendiconto alle  risultanze  della
          gestione  nonche'  rilievi,   considerazioni   e   proposte
          tendenti  a   conseguire   efficienza,   produttivita'   ed
          economicita' della gestione; 
                  d-bis) relazione sulla  proposta  di  deliberazione
          consiliare di approvazione del bilancio consolidato di  cui
          all'art. 233-bis e sullo schema  di  bilancio  consolidato,
          entro il termine previsto dal regolamento di contabilita' e
          comunque  non  inferiore  a  20  giorni,  decorrente  dalla
          trasmissione della stessa  proposta  approvata  dall'organo
          esecutivo; 
                  e)   referto   all'organo   consiliare   su   gravi
          irregolarita' di  gestione,  con  contestuale  denuncia  ai
          competenti  organi  giurisdizionali  ove   si   configurino
          ipotesi di responsabilita'; 
                  f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223." 
              Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380 si veda nei riferimenti normativi all'art. 4. 
              Si riporta il testo del comma  4-bis  dell'articolo  31
          del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n.380: 
                "Art. 31 Interventi eseguiti in assenza  di  permesso
          di  costruire,  in  totale  difformita'  o  con  variazioni
          essenziali 
                1. - 4. (Omissis) 
                4-bis.     L'autorita'     competente,     constatata
          l'inottemperanza,  irroga   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di importo compreso  tra  2.000  euro  e  20.000
          euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni
          previste da norme vigenti. La sanzione, in  caso  di  abusi
          realizzati sulle aree e sugli edifici di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette  a  rischio
          idrogeologico elevato o molto elevato, e'  sempre  irrogata
          nella misura massima. La mancata o tardiva  emanazione  del
          provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
          penali,   costituisce   elemento   di   valutazione   della
          performance   individuale   nonche'   di    responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
          funzionario inadempiente." 
              Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                "Art. 51 Variazioni del bilancio di  previsione,  del
          documento  tecnico  di  accompagnamento  e   del   bilancio
          gestionale 
                1.  Nel  corso   dell'esercizio,   il   bilancio   di
          previsione puo' essere oggetto  di  variazioni  autorizzate
          con legge. 
                2.  Nel   corso   dell'esercizio   la   giunta,   con
          provvedimento amministrativo, autorizza le  variazioni  del
          documento tecnico di accompagnamento e  le  variazioni  del
          bilancio di previsione riguardanti: 
                  a) l'istituzione di nuove  tipologie  di  bilancio,
          per  l'iscrizione  di  entrate  derivanti  da  assegnazioni
          vincolate a scopi specifici nonche' per l'iscrizione  delle
          relative spese, quando queste siano tassativamente regolate
          dalla legislazione in vigore; 
                  b) variazioni compensative tra le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di  risorse
          comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
          spesa definita  nel  provvedimento  di  assegnazione  delle
          risorse, o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di  programma  o  da  altri  strumenti  di   programmazione
          negoziata; 
                  c) variazioni compensative tra le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi limitatamente alle  spese  per  il
          personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
          personale all'interno dell'amministrazione; 
                  d) variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  di
          cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni; 
                  e) variazioni riguardanti il fondo  pluriennale  di
          cui all'art. 3, comma 4; 
                  f) le variazioni riguardanti l'utilizzo  del  fondo
          di riserva per le spese  impreviste  di  cui  all'art.  48,
          lettera b); 
                  g) le variazioni necessarie  per  l'utilizzo  della
          quota  accantonata   del   risultato   di   amministrazione
          riguardante i residui perenti; 
                  g-bis) le variazioni che, al  fine  di  ridurre  il
          ricorso a nuovo  debito,  destinano  alla  copertura  degli
          investimenti gia' stanziati in  bilancio  e  finanziati  da
          debito i maggiori accertamenti di entrate del  titolo  1  e
          del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di  bilancio.  Tali
          variazioni sono consentite solo alle regioni che  nell'anno
          precedente  hanno  registrato  un  valore   dell'indicatore
          annuale  di  tempestivita'  dei  pagamenti,   calcolato   e
          pubblicato secondo le modalita' stabilite dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  22  settembre  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14  novembre
          2014, tenendo conto di quanto  disposto  dall'articolo  41,
          comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24  aprile  2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, rispettoso dei termini  di  pagamento  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.
          231. 
                3. L'ordinamento contabile  regionale  disciplina  le
          modalita' con cui  la  giunta  regionale  o  il  Segretario
          generale, con provvedimento  amministrativo,  autorizza  le
          variazioni  del  bilancio  gestionale  che  non   sono   di
          competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. 
                4. Salva differente previsione definita dalle Regioni
          nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili
          della spesa o, in assenza di  disciplina,  il  responsabile
          finanziario della regione possono effettuare variazioni del
          bilancio gestionale compensative fra  capitoli  di  entrata
          della medesima categoria e fra  i  capitoli  di  spesa  del
          medesimo  macroaggregato,   le   variazioni   di   bilancio
          riguardanti la  mera  reiscrizione  di  economie  di  spesa
          derivanti  da  stanziamenti  di   bilancio   dell'esercizio
          precedente corrispondenti a entrate vincolate,  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
          necessarie per  l'adeguamento  delle  previsioni,  compresa
          l'istituzione di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
          partite di giro e le operazioni  per  conto  di  terzi,  le
          variazioni degli stanziamenti riguardanti i  versamenti  ai
          conti  di  tesoreria  statale  intestati   all'ente   e   i
          versamenti a depositi  bancari  intestati  all'ente,  e  le
          variazioni di bilancio  riguardanti  il  fondo  pluriennale
          vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4,  di
          competenza della giunta, nonche' le variazioni di bilancio,
          in  termini  di  competenza  o   di   cassa,   relative   a
          stanziamenti  riguardanti  le  entrate  da   contributi   a
          rendicontazione o riferiti a  operazioni  di  indebitamento
          gia' autorizzate  o  perfezionate,  contabilizzate  secondo
          l'andamento della correlata  spesa,  necessarie  a  seguito
          delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa.  Salvo
          differente autorizzazione della giunta, con riferimento  ai
          macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i
          contributi agli investimenti e ai  trasferimenti  in  conto
          capitale,  i  dirigenti  responsabili  della  spesa  o,  in
          assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
          effettuare variazioni compensative  solo  dei  capitoli  di
          spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
          codice  di  quarto  livello  del  piano   dei   conti.   Il
          responsabile  finanziario  della  regione   puo'   altresi'
          variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma  5,  lettera
          d), al solo  fine  di  modificare  la  distribuzione  delle
          coperture finanziarie tra gli interventi  gia'  programmati
          per spese di investimento. 
                5.  Sono   vietate   le   variazioni   amministrative
          compensative  tra  macroaggregati  appartenenti  a   titoli
          diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza. 
                6.  Nessuna  variazione  al  bilancio   puo'   essere
          approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui  il  bilancio
          stesso si riferisce, fatta salva: 
                  a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui  al
          comma 2, lettera a); 
                  b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei  casi
          non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero,
          a seguito di accertamento  e  riscossione  di  entrate  non
          previste in bilancio, secondo  le  modalita'  previste  dal
          principio applicato della contabilita' finanziaria; 
                  c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; 
                  d)  le  variazioni  necessarie  per  consentire  la
          reimputazione di obbligazioni gia' assunte agli esercizi in
          cui sono esigibili; 
                  e) i prelievi dai fondi di  riserva  per  le  spese
          obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della
          quota  accantonata   del   risultato   di   amministrazione
          riguardante i residui perenti e le spese potenziali; 
                  f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli
          esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
          entrate vincolate gia'  assunte  e,  se  necessario,  delle
          spese correlate; 
                  g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
          comma 2, lettera d); 
                  h) le variazioni degli stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati
          all'ente  e  i  versamenti  a  depositi  bancari  intestati
          all'ente. 
                7. I provvedimenti amministrativi che  dispongono  le
          variazioni al bilancio di previsione e, nei  casi  previsti
          dal presente decreto, non possono disporre  variazioni  del
          documento  tecnico  di  accompagnamento  o   del   bilancio
          gestionale. 
                8. Salvo quanto  disposto  dal  presente  articolo  e
          dagli  articoli  48  e  49,  sono  vietate  le   variazioni
          compensative  degli  stanziamenti  di  competenza   da   un
          programma all'altro del bilancio con atto amministrativo. 
                9. Le  variazioni  al  bilancio  di  previsione  sono
          trasmesse  al  tesoriere  inviando  il  prospetto  di   cui
          all'art.  10,  comma  4,   allegato   alla   legge   o   al
          provvedimento  di  approvazione  della   variazione.   Sono
          altresi' trasmesse al tesoriere: 
                  a) le variazioni dei residui  a  seguito  del  loro
          riaccertamento; 
                  b) le variazioni del  fondo  pluriennale  vincolato
          effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 
                10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono  applicate  le
          norme  concernenti  le  variazioni  di   bilancio   vigenti
          nell'esercizio 2014, fatta salva la  disciplina  del  fondo
          pluriennale vincolato e  del  riaccertamento  straordinario
          dei  residui.  Gli  enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione nel 2014 adottano  la  disciplina  prevista
          dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."