Art. 110 
 
 
                       Rinvio questionari Sose 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2010, n.  216,  relativo
alla scadenza per la restituzione da parte  delle  Province  e  delle
Citta' Metropolitane del questionario  SOSE  denominato  FP20U  e  da
parte dei comuni del questionario denominato  FC50U,  e'  fissato  in
centottanta giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216  (Disposizioni
          in materia di determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province): 
                "Art. 5 Procedimento di determinazione dei fabbisogni
          standard 
                1. Il procedimento di determinazione  del  fabbisogno
          standard si articola nel seguente modo: 
                  a)   la   Societa'   Soluzioni   per   il   sistema
          economico-Sose  s.p.a.,  la  cui  attivita',  ai  fini  del
          presente  decreto,  ha  carattere  esclusivamente  tecnico,
          predispone le metodologie  occorrenti  alla  individuazione
          dei  fabbisogni  standard  e  ne  determina  i  valori  con
          tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche
          individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto
          previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
          5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di  spesa  storica
          tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi'  conto
          della spesa relativa a servizi esternalizzati o  svolti  in
          forma  associata,  considerando  una  quota  di  spesa  per
          abitante  e  tenendo  conto  della  produttivita'  e  della
          diversita'   della   spesa   in   relazione    all'ampiezza
          demografica,   alle   caratteristiche   territoriali,   con
          particolare riferimento al livello  di  infrastrutturazione
          del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli  articoli
          21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza  di
          zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali  e
          produttive  dei  predetti  diversi   enti,   al   personale
          impiegato, alla efficienza, all'efficacia e  alla  qualita'
          dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli
          utenti; 
                  b)   la   Societa'   Soluzioni   per   il   sistema
          economico-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio  della  fase
          applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative
          alla determinazione dei fabbisogni standard; 
                  c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
          Soluzioni per il  sistema  economico  -  Sose  s.p.a.  puo'
          predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
          funzionali a raccogliere i dati necessari  per  il  calcolo
          dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove  predisposti
          e somministrati, gli  Enti  locali  restituiscono  per  via
          telematica, entro sessanta giorni dalla  pubblicazione,  le
          informazioni  richieste.  Il  mancato  invio,  nel  termine
          predetto,  delle  informazioni   e'   sanzionato   con   la
          sospensione, sino  all'adempimento  dell'obbligo  di  invio
          delle informazioni, dei trasferimenti  a  qualunque  titolo
          erogati  all'Ente  locale  e  la  pubblicazione   dell'ente
          inadempiente nel sito internet del Ministero  dell'interno.
          Agli stessi fini di cui alle lettere  a)  e  b),  anche  il
          certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, contiene  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del
          fabbisogno standard; 
                  d) tenuto conto dell'accordo sancito il  15  luglio
          2010, in  sede  di  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
          locali,   tra   l'Associazione   nazionale    dei    Comuni
          Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per i  compiti  di
          cui alle lettere a), b) e  c)  del  presente  articolo,  la
          Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a.  si
          avvale della collaborazione scientifica  dell'Istituto  per
          la finanza e per l'economia  locale-IFEL,  in  qualita'  di
          partner scientifico,  che  supporta  la  predetta  societa'
          nella realizzazione di  tutte  le  attivita'  previste  dal
          presente decreto. In particolare, IFEL fornisce  analisi  e
          studi  in  materia  di  contabilita'  e  finanza  locale  e
          partecipa alla  fase  di  predisposizione  dei  sistemi  di
          rilevazione di informazioni e della  loro  somministrazione
          agli enti locali; concorre allo sviluppo della  metodologia
          di  calcolo   dei   fabbisogni   standard,   nonche'   alla
          valutazione   dell'adeguatezza   delle   stime    prodotte;
          partecipa   all'analisi   dei   risultati;   concorre    al
          monitoraggio del  processo  di  attuazione  dei  fabbisogni
          standard; propone correzioni e modifiche alla procedura  di
          attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
          di fabbisogni fissati per i singoli  enti.  IFEL,  inoltre,
          fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti  locali;
          la Societa' Soluzioni per il sistema  economico-Sose  s.p.a
          puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
          i compiti di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  presente
          articolo; 
                  e)  le  metodologie  predisposte  ai  sensi   della
          lettera a) e le elaborazioni relative  alla  determinazione
          dei  fabbisogni  standard  di  cui  alla  lettera  b)  sono
          sottoposte  alla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
          standard, istituita ai sensi  dell'articolo  1,  comma  29,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche  separatamente,
          per l'approvazione; in assenza di osservazioni,  le  stesse
          si intendono approvate decorsi  quindici  giorni  dal  loro
          ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati  dalla
          Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard   sono
          trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
          - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato  e  al  Dipartimento  delle  finanze  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                  f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
          cui al presente articolo, ai  sensi  dell'articolo  60  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono  nella  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati  nel  sito
          "www.opencivitas.it", il quale  consente  ai  cittadini  ed
          agli Enti locali di accedere  ai  dati  monitorati  e  alle
          elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52  del
          citato codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82. L'invio delle informazioni di cui  alla  lettera  c)
          costituisce  espressa  adozione  di  una  licenza  di   cui
          all'articolo 2, comma 1,  lettere  e)  e  h),  del  decreto
          legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."