Art. 111 
 
 
          Sospensione quota capitale dei prestiti concessi 
                  alle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Le regioni a statuto ordinario  sospendono  il  pagamento  delle
quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi  dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi  e  prestiti
S.p.a. trasferiti al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo 5, commi  1  e  3,  del  decreto-  legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,  n.  326.  Le  quote  capitale  annuali  sospese  sono
rimborsate nell'anno successivo a quello di  conclusione  di  ciascun
piano di ammortamento contrattuale. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato,  previa
apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in
via amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e  per
il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019,
in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in  sede  di  Conferenza  Stato
Regioni, possono essere  ceduti  spazi  finanziari  finalizzati  agli
investimenti alle Regioni maggiormente colpite. 
  4.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2  e  3,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. 
  4-bis.  Il  disavanzo  di  amministrazione  degli   enti   di   cui
all'articolo 2 del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello
applicato al  bilancio,  determinato  dall'anticipo  delle  attivita'
previste  nel  relativo  piano  di   rientro   riguardanti   maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi
successivi in attuazione  del  piano  di  rientro,  puo'  non  essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno  2020,  pari  a  4,3
milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di  saldo  netto
da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del
          citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
                "Art.  5  (Trasformazione  della  Cassa  depositi   e
          prestiti in societa' per azioni) 
                1. La Cassa depositi e  prestiti  e'  trasformata  in
          societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di cui al  comma  3.  La  CDP  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione. 
                2. (Omissis) 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
                  a) le funzioni, le attivita' e le passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
                  b) i beni  e  le  partecipazioni  societarie  dello
          Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A.
          e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
                  c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
                  d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque
          in misura non inferiore al fondo di dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato." 
              Si riporta il testo del comma 466 dell'articolo 1 della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2017-2019): 
                "Art. 1 
                Commi 1. - 465. (Omissis) 
                466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti  di  cui  al
          comma 465 del presente articolo devono conseguire il  saldo
          non negativo, in termini  di  competenza,  tra  le  entrate
          finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo  9,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
          1-bis del medesimo  articolo  9,  le  entrate  finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
          1, 2 e 3 del medesimo schema  di  bilancio.  Per  gli  anni
          2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
          competenza e' considerato il fondo  pluriennale  vincolato,
          di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente  dal
          ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
          tra le entrate e  le  spese  finali  e'  incluso  il  fondo
          pluriennale vincolato di entrata  e  di  spesa,  finanziato
          dalle  entrate  finali.  Non  rileva  la  quota  del  fondo
          pluriennale vincolato di entrata che finanzia  gli  impegni
          cancellati   definitivamente   dopo   l'approvazione    del
          rendiconto dell'anno precedente." 
                Si riporta il testo degli articoli 2 e  3,  comma  1,
          del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali): 
                  "Art. 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e  delle
          province autonome 
                  1. Le  regioni  e  le  province  autonome  che  non
          possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
                  2. Le  somme  di  cui  al  comma  1  da  concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
                  3. All'erogazione delle  somme,  nei  limiti  delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
                    a) della predisposizione, da parte regionale,  di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
                    b) della presentazione di un piano  di  pagamento
          dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
                    c) della sottoscrizione di apposito contratto tra
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          del  Tesoro  e  la  regione  interessata,  nel  quale  sono
          definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle
          somme,  comprensive  di  interessi  e  in  un  periodo  non
          superiore  a  30  anni,  prevedendo  altresi',  qualora  la
          regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento
          delle rate di ammortamento  dovute,  sia  le  modalita'  di
          recupero  delle  medesime  somme  da  parte  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  sia  l'applicazione   di
          interessi moratori. Il tasso di interesse  a  carico  della
          Regione  e'  pari  al  rendimento  di  mercato  del   Buoni
          Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 
                  4. Alla verifica  degli  adempimenti  di  cui  alle
          lettere a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito
          tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o  da
          un suo delegato, e composto: 
                    a) dal Capo Dipartimento degli  affari  regionali
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
                    b)  dal  Direttore  generale   del   Tesoro   del
          Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
                    c) dal Segretario della Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  Autonome
          di Trento e Bolzano o suo delegato; 
                    d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
                  5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6. 
                  6. Il pagamento dei  debiti  oggetto  del  presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione
          dei debiti elencati nel piano di  pagamento  nei  confronti
          degli enti locali o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
          ciascun ente locale o amministrazione pubblica  interessata
          provvede all'immediata estinzione dei propri  debiti.  Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
                  6-bis. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  da   emanarsi,   sentita   la   Conferenza
          unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281,  sono  stabilite  le  modalita'  e  la
          tempistica di certificazione e di raccolta, per il  tramite
          delle Regioni, dei dati relativi  ai  pagamenti  effettuati
          dalle pubbliche amministrazioni con le  risorse  trasferite
          dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati
          nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
          amministrazioni. 
                  7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma
          4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011,  n.  183
          e' sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
                8.  Al  riparto  delle  risorse  di  cui   al   comma
          precedente si provvede con gli stessi criteri  e  modalita'
          dettati dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                9. Per gli  anni  2013  e  2014  il  Ministero  dello
          sviluppo economico - Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione economica - sulla  base  dei  dati  acquisiti  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma
          460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
          effettua   entro   il   15   settembre   il    monitoraggio
          sull'utilizzo, alla data del  31  luglio,  del  plafond  di
          spesa assegnato a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
          rispettivamente, in base al decreto ministeriale  15  marzo
          2012 ed in base alle disposizioni di cui  al  comma  8  del
          presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,  il
          Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica,
          qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa  delle
          regioni e province autonome  riferite  al  primo  semestre,
          riscontri per alcune di esse un'insufficienza e  per  altre
          un'eccedenza del plafond di spesa  assegnato,  dispone  con
          decreto  direttoriale,  per  l'anno  di   riferimento,   la
          rimodulazione del quadro di riparto del limite  complessivo
          al  fine  di  assegnare  un  maggiore   o   minore   spazio
          finanziario alle regioni e  province  autonome  commisurato
          alla effettiva capacita' di spesa registrata  nel  semestre
          di riferimento. Il decreto direttoriale di cui  al  periodo
          precedente  e'  tempestivamente  comunicato  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato." 
                "Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del  servizio
          sanitario nazionale-SSN 
                1.   Lo   Stato   e'   autorizzato   ad    effettuare
          anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed  alle  Province
          autonome di Trento e di  Bolzano  a  valere  sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
          dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
          Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1,  comma
          10, al fine di favorire l'accelerazione dei  pagamenti  dei
          debiti degli enti del Servizio sanitario  nazionale  ed  in
          relazione: 
                  a) agli ammortamenti non  sterilizzati  antecedenti
          all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118; 
                  b) alle mancate erogazioni per competenza  e/o  per
          cassa  delle  somme  dovute  dalle  regioni  ai  rispettivi
          servizi sanitari regionali a titolo  di  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i  trasferimenti
          di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
          coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
          nelle voci "crediti verso regione  per  spesa  corrente"  e
          "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle  voci  di
          credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni  dei
          modelli SP." 
              Per  il  testo  dell'articolo  2  del  citato   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si veda nei  riferimenti
          normativi all'art. 107-bis.