Art. 112 
 
 
            Sospensione quota capitale mutui enti locali 
 
  1. Il pagamento delle quote capitale, in  scadenza  nell'anno  2020
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  agli  enti
locali, trasferiti al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  e'   differito   all'anno   immediatamente
successivo  alla  data  di  scadenza  del   piano   di   ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato  per  il
finanziamento  di  interventi  utili  a  far   fronte   all'emergenza
COVID-19. 
  3.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,
nonche' ai mutui che hanno beneficiato di differimenti  di  pagamento
delle rate di ammortamento in scadenza nel  2020,  autorizzati  dalla
normativa applicabile agli enti locali i  cui  territori  sono  stati
colpiti da eventi sismici. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020,  pari  a  euro
276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dei  commi  1  e  3  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 si veda
          nei riferimenti normativi all'art. 111. 
              Si riporta il testo del comma 10  dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64: 
                "Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali 
                1. - 9. (Omissis) 
                10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 28 febbraio 2014."