Art. 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti 1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale): "Art. 6. Disposizioni transitorie. 1. (Omissis). 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico." Si riporta il testo degli articoli 15, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE): "Art. 15. Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio 1. - 2. (Omissis) 3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma." "Art. 17. Compiti del Centro di coordinamento 1. (Omissis) 2. In particolare il Centro di coordinamento provvede: a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'articolo 22; b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale; c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonche' la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento; d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici; e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19." Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): "Art. 33. Centro di coordinamento 1. (Omissis) 2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno." Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali): "Art. 24. Risorse finanziarie 1. - 3. (Omissis) 4. Il versamento del diritto annuale d'iscrizione e' effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalita' telematica. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe."