Art. 113 
 
 
                   Rinvio di scadenze adempimenti 
                relativi a comunicazioni sui rifiuti 
 
  1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: 
  a) presentazione del  modello  unico  di  dichiarazione  ambientale
(MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70; 
    b) presentazione della comunicazione annuale  dei  dati  relativi
alle pile e accumulatori  immessi  sul  mercato  nazionale  nell'anno
precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo
20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla
raccolta ed al  riciclaggio  dei  rifiuti  di  pile  ed  accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
    c) presentazione al Centro di Coordinamento  della  comunicazione
di cui all'articolo 33, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49; 
    d)  versamento  del  diritto  annuale  di   iscrizione   all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo  24,  comma  4,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  della
          legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la  semplificazione
          degli adempimenti in materia  ambientale,  sanitaria  e  di
          sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
          ecogestione e di audit ambientale): 
                "Art. 6. Disposizioni transitorie. 
                1. (Omissis). 
                2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  termine  di
          presentazione del modello unico di dichiarazione,  in  caso
          di obblighi periodici, e' fissato al  30  aprile  dell'anno
          successivo  a  quello  di  riferimento,  fermi  restando  i
          termini previsti in caso di obblighi che abbiano  carattere
          non periodico." 
              Si riporta il testo degli articoli 15, comma 3,  e  17,
          comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188
          (Attuazione della direttiva  2006/66/CE  concernente  pile,
          accumulatori e relativi rifiuti e che abroga  la  direttiva
          91/157/CEE): 
                "Art. 15. Gestione del registro e dei  dati  relativi
          ai  sistemi  collettivi,  all'immesso  sul  mercato,   alla
          raccolta ed al riciclaggio 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. I produttori comunicano annualmente alle camere di
          commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile  ed
          accumulatori  immessi  sul  mercato   nazionale   nell'anno
          precedente,  suddivisi   per   tipologia   secondo   quanto
          riportato  nell'allegato  III,  parte  C.  Le   camere   di
          commercio comunicano all'ISPRA, con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma." 
                "Art. 17. Compiti del Centro di coordinamento 
                1. (Omissis) 
                2.  In  particolare  il   Centro   di   coordinamento
          provvede: 
                  a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme
          sull'intero   territorio   nazionale   le    campagne    di
          informazione di cui all'articolo 22; 
                  b)  ad  organizzare  per  tutti  i  consorziati  un
          sistema  capillare  di  raccolta  dei  rifiuti  di  pile  e
          accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio
          nazionale; 
                  c)   ad   assicurare   il   monitoraggio    e    la
          rendicontazione dei  dati  relativi  alla  raccolta  ed  al
          riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori  portatili,
          industriali e per veicoli,  nonche'  la  loro  trasmissione
          all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo  a  quello
          di rilevamento; 
                  d)  a  garantire   il   necessario   raccordo   tra
          l'amministrazione  pubblica,   i   sistemi   collettivi   o
          individuali e gli altri operatori economici; 
                  e) a  svolgere  le  funzioni  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 13, d'intesa con il Comitato di  vigilanza  e
          controllo di cui all'articolo 19." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  33  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione  della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE): 
                "Art. 33. Centro di coordinamento 
                1. (Omissis) 
                2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata  in  vigore
          del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone
          apposito elenco,  in  cui  i  titolari  degli  impianti  di
          trattamento dei RAEE sono  tenuti  ad  iscriversi  mediante
          semplice  comunicazione  e  senza  ulteriori  oneri,  ed  a
          comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate  entro
          il 30 aprile di ogni anno." 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  24  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 3 giugno 2014,  n.  120  (Regolamento
          per la definizione delle attribuzioni e delle modalita'  di
          organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori  ambientali,
          dei requisiti tecnici e  finanziari  delle  imprese  e  dei
          responsabili tecnici, dei  termini  e  delle  modalita'  di
          iscrizione e dei relativi diritti annuali): 
                "Art. 24. Risorse finanziarie 
                1. - 3. (Omissis) 
                4. Il versamento del diritto annuale d'iscrizione  e'
          effettuato  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno   tramite
          versamento su conto corrente postale, bonifico  bancario  o
          modalita' telematica. In sede  di  prima  iscrizione  o  di
          variazione di classe il pagamento del  diritto  corrisponde
          al rateo riferito al  31  dicembre  relativamente  ai  mesi
          ricompresi dalla  data  d'iscrizione  o  di  variazione  di
          classe."