Art. 113 bis 
 
 
                  Proroghe e sospensioni di termini 
                per adempimenti in materia ambientale 
 
  1. Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  consentito  fino  ad  un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  183  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in  materia
          ambientale): 
                "Art. 183 (Definizioni) 
                1. Ai fini della parte quarta del presente decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
                  a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui
          il  detentore  si  disfi  o  abbia  l'intenzione  o   abbia
          l'obbligo di disfarsi; 
                  b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                  c)  «oli  usati»:  qualsiasi  olio  industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                  d) «rifiuto organico»:  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
                  e) «autocompostaggio»:  compostaggio  degli  scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                  f) «produttore di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                  g) «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi  persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                  h) «detentore»: il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                  i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                  l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone
          il recupero o lo  smaltimento  dei  rifiuti  per  conto  di
          terzi, compresi gli intermediari che  non  acquisiscono  la
          materiale disponibilita' dei rifiuti; 
                  m) «prevenzione»: misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                    1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                    2) gli  impatti  negativi  dei  rifiuti  prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                    3)  il  contenuto  di  sostanze   pericolose   in
          materiali e prodotti; 
                  n)  «gestione»:  la  raccolta,  il  trasporto,   il
          recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti,   compresi   il
          controllo di tali operazioni e  gli  interventi  successivi
          alla  chiusura  dei  siti  di   smaltimento,   nonche'   le
          operazioni  effettuate  in  qualita'  di   commerciante   o
          intermediario. Non costituiscono attivita' di gestione  dei
          rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento,  cernita
          e  deposito  preliminari  alla  raccolta  di  materiali   o
          sostanze  naturali  derivanti  da  eventi   atmosferici   o
          meteorici,  ivi  incluse  mareggiate  e  piene,  anche  ove
          frammisti  ad  altri   materiali   di   origine   antropica
          effettuate,  nel  tempo  tecnico  strettamente  necessario,
          presso il medesimo sito nel quale  detti  eventi  li  hanno
          depositati; 
                  o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                  p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                  q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni
          di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione  attraverso
          cui prodotti o componenti  di  prodotti  diventati  rifiuti
          sono preparati in modo da poter  essere  reimpiegati  senza
          altro pretrattamento; 
                  r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                  s)  «trattamento»:   operazioni   di   recupero   o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                  t)  «recupero»:   qualsiasi   operazione   il   cui
          principale  risultato  sia  di  permettere  ai  rifiuti  di
          svolgere un ruolo utile, sostituendo  altri  materiali  che
          sarebbero stati altrimenti  utilizzati  per  assolvere  una
          particolare funzione o  di  prepararli  ad  assolvere  tale
          funzione,  all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in
          generale. L'allegato C della parte IV del presente  decreto
          riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                  u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                  v)  «rigenerazione  degli  oli  usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                  z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                  aa)  «stoccaggio»:  le  attivita'  di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                  bb) «deposito temporaneo»:  il  raggruppamento  dei
          rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
          trasporto di detti rifiuti in un impianto  di  trattamento,
          effettuati, prima della raccolta,  nel  luogo  in  cui  gli
          stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area  in
          cui si svolge l'attivita' che ha determinato la  produzione
          dei  rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
          nella disponibilita' giuridica della cooperativa  agricola,
          ivi compresi i consorzi agrari,  di  cui  gli  stessi  sono
          soci, alle seguenti condizioni: 
                    1) i rifiuti contenenti gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                    2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati
          alle operazioni di recupero o di  smaltimento  secondo  una
          delle  seguenti  modalita'  alternative,   a   scelta   del
          produttore dei rifiuti:  con  cadenza  almeno  trimestrale,
          indipendentemente dalle quantita' in  deposito;  quando  il
          quantitativo   di    rifiuti    in    deposito    raggiunga
          complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri
          cubi di rifiuti pericolosi.  In  ogni  caso,  allorche'  il
          quantitativo di  rifiuti  non  superi  il  predetto  limite
          all'anno, il deposito  temporaneo  non  puo'  avere  durata
          superiore ad un anno; 
                    3)   il   «deposito   temporaneo»   deve   essere
          effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto
          delle relative  norme  tecniche,  nonche',  per  i  rifiuti
          pericolosi, nel rispetto delle norme  che  disciplinano  il
          deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
                    4)  devono  essere  rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
          pericolose; 
                    5) per alcune categorie di  rifiuto,  individuate
          con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
                  cc)  «combustibile  solido  secondario  (CSS)»:  il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'  articolo  184-ter,  il  combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                  dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                  ee) «compost di qualita'»: prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
                  ff)  «digestato  di  qualita'»:  prodotto  ottenuto
          dalla digestione anaerobica di  rifiuti  organici  raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                  gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
                  hh)  «scarichi  idrici»:  le  immissioni  di  acque
          reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
                  ii)  «inquinamento  atmosferico»:   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
                  ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                  mm)  «centro  di  raccolta»:  area  presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                  nn) «migliori tecniche  disponibili»:  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all' articolo 5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
                  oo)  «spazzamento  delle  strade»:   modalita'   di
          raccolta dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle
          strade, aree pubbliche  e  aree  private  ad  uso  pubblico
          escluse le operazioni di sgombero  della  neve  dalla  sede
          stradale e sue pertinenze,  effettuate  al  solo  scopo  di
          garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                  pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                  qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od  oggetto
          che soddisfa le condizioni di cui  all'  articolo  184-bis,
          comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti  in  base  all'
          articolo 184-bis, comma 2; 
                  qq-bis) «compostaggio di  comunita'»:  compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti."