Art. 117 
 
 
Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «  ,  limitatamente  agli  atti   di   ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse; 
    b) le parole: « fino  a  non  oltre  il  31  marzo  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino  a  non  oltre  i  sessanta  giorni
successivi alla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio  2020
». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18   novembre   2019,   n.132
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                "Art. 7. Misure urgenti per assicurare la continuita'
          delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
          comunicazioni 
                1.  Il  Presidente  e  i  componenti  del   Consiglio
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  di  cui
          all'articolo 1 della legge  31  luglio  1997,  n.  249,  in
          carica alla  data  del  19  settembre  2019,  continuano  a
          esercitare le proprie funzioni, fino  all'insediamento  del
          nuovo Consiglio e comunque fino  a  non  oltre  i  sessanta
          giorni successivi alla data di cessazione  dello  stato  di
          emergenza sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
          sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
          agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
          Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020."