Art. 118 Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « , limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse; b) le parole: « entro il 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107 (Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali), come modificato dalla presente legge: "Art. 1. 1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020."