Art. 118 
 
 
Misure urgenti per  assicurare  la  continuita'  delle  funzioni  del
            Garante per la protezione dei dati personali 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre  2019,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «  ,  limitatamente  agli  atti   di   ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse; 
    b) le parole: « entro il 31 marzo 2020 »  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  data   di
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie  derivanti
da agenti  virali  trasmissibili,  dichiarato  con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  7  agosto  2019,  n.  75,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n.  107  (Misure
          urgenti per assicurare la continuita'  delle  funzioni  del
          Collegio del Garante per la protezione dei dati personali),
          come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 1. 
                1. Il Presidente e  i  componenti  del  Collegio  del
          Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  di  cui
          all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, e successive modificazioni, eletti  dal  Senato  della
          Repubblica e dalla Camera  dei  deputati  nelle  rispettive
          sedute del  6  giugno  2012,  continuano  a  esercitare  le
          proprie funzioni, fino all'insediamento del nuovo  Collegio
          e, comunque, entro i sessanta giorni successivi  alla  data
          di cessazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
          nazionale   relativo   al   rischio   sanitario    connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020."